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Impugnazione proposta il 20 settembre 2019 da Silver Plastics GmbH & Co. KG e Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’11 luglio 2019, causa T-582/15, Silver Plastics GmbH & Co. KG e Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG / Commissione europea

(Causa C-702/19 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Silver Plastics GmbH & Co. KG (rappresentanti: M. Wirtz e S. Möller, avvocati) Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG (rappresentante: C. Karbaum, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale ai fini di una nuova trattazione;    

in subordine, annullare la sentenza impugnata e dichiarare nulla la decisione controversa per la seconda ricorrente, nonché ridurre l’ammenda inflitta alla prima ricorrente;    

in subordine, annullare la sentenza impugnata e ridurre l’ammenda inflitta in solido alle ricorrenti;     

condannare la Commissione alle spese del procedimento di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo le ricorrenti allegano una violazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE, dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in combinato disposto con il principio dell’immediatezza.

Agendo in senso contrario alle ripetute richieste delle ricorrenti, il Tribunale avrebbe commesso un errore di procedura omettendo di convocare come testimone e di sentire di persona il sig. W., fonte essenziale della domanda di trattamento favorevole presentata dal concorrente L. e presa in considerazione a carico delle ricorrenti. Inoltre, esso avrebbe generalmente ritenuto non attendibili le dichiarazioni del sig. W, presentate per iscritto dalle ricorrenti e contrarie alla suddetta domanda, senza sentire in proposito quest’ultimo. Secondo il principio dell’immediatezza dell’acquisizione della prova, il Tribunale avrebbe dovuto citare il sig. W e sentirlo (direttamente) di persona al riguardo.

Con il secondo motivo le ricorrenti eccepiscono una violazione, da parte del Tribunale, del diritto al confronto sancito dall’articolo 6, paragrafo 1 [in combinato disposto con l’articolo 3, lettera d)] della CEDU.

Malgrado le richieste reiterate, il Tribunale avrebbe negato alle ricorrenti un controesame del sig. W. quale fonte pertinente della domanda di trattamento favorevole fatta valere a loro carico. Esso incorrerebbe in un errore procedurale nel valutare la credibilità delle dichiarazioni del signor W. nell’ambito della domanda di trattamento favorevole negando l’opportunità di un confronto e giustificherebbe la condanna delle ricorrenti sostanzialmente in base a tali dichiarazioni, in assenza di motivi legittimi atti a limitare il diritto di confronto.

Con il terzo motivo le ricorrenti fanno valere una violazione del principio della parità delle armi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della CEDU.

Contrariamente alle ripetute richieste delle ricorrenti, il Tribunale avrebbe commesso un errore procedurale omettendo di ascoltare il sig. W. quale testimone a discarico, benché la Commissione, nell’ambito del precedente procedimento relativo all’irrogazione dell’ammenda, avesse incontrato il sig. W. quale fonte pertinente della domanda di trattamento favorevole, senza informare né coinvolgere le ricorrenti e senza redigere un processo verbale. Anche il rifiuto di ascoltare di persona altri testimoni a discarico nominati dalle ricorrenti violerebbe la parità delle armi garantita a queste ultime.

Con il quarto motivo le ricorrenti deducono una violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia in combinato disposto con l’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto giacché, a loro avviso, non sarebbero ravvisabili i) gli elementi da cui il Tribunale dedurrebbe (confermandola) una collaborazione con presunti contatti anticoncorrenziali, ii) il motivo per cui esso non riterrebbe credibili le dichiarazioni (scritte) a discarico rilasciate dal sig. W. e iii) le ragioni specifiche per cui detto organo giurisdizionale negherebbe il diritto al confronto.

Il quinto motivo si fonda su un’asserita violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n 1/2003 1 in ragione di un’esagerata supposizione, da parte del Tribunale, di una violazione unica e continuata.

Stando agli accertamenti del Tribunale, le ricorrenti non avrebbero partecipato a condotte anticoncorrenziali in relazione a tutte le categorie di prodotti per l’intero periodo di infrazione presunto. Tuttavia, il calcolo dell’ammenda confermato dal Tribunale si baserebbe sui fatturati di tutte le categorie di prodotti per il suddetto periodo.

Con il sesto motivo le ricorrenti deducono una violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, prima e seconda frase, del regolamento n 1/2003.

Il Tribunale commetterebbe un errore di diritto muovendo dal presupposto di un’unità economica tra le ricorrenti e includendo dunque i fatturati della prima ricorrente nel calcolo dell’ammenda, sebbene le ricorrenti avessero chiarito la ragione per cui la seconda ricorrente non aveva esercitato alcuna influenza decisiva sulla prima ricorrente confutando in tal modo la presunta unità economica su cui si è basato il Tribunale.

Con il settimo motivo le ricorrenti denunciano un calcolo errato dell’ammenda ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, dal momento che il Tribunale includerebbe erroneamente nel calcolo dell’ammenda i fatturati di una ex controllata della seconda ricorrente. Pertanto, l’ammenda prevista supererebbe il limite legale massimo pari al 10 % del fatturato dell’impresa cui è stata inflitta tale sanzione.

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1     Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).