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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 9 luglio 2019 – NMI Technologietransfer GmbH / EuroNorm GmbH

(Causa C-516/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: NMI Technologietransfer GmbH

Resistente: EuroNorm GmbH

Questioni pregiudiziali

Se una società a responsabilità limitata che esercita un’attività economica non possa essere considerata una piccola o media impresa ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4 dell’allegato I, del regolamento n. 651/2014 1 , già per il solo fatto che il 90% del suo capitale sociale è detenuto da una fondazione di diritto civile il cui comitato dei garanti («Kuratorium»), non abilitato alla gestione, è composto da 17 membri, di cui fanno parte due rappresentanti di ministeri, un sindaco di una grande città, un rettore di università, tre professori di detta università, un presidente di un altro istituto di istruzione superiore e un amministratore delegato di una Camera di commercio e dell’industria.

Se le università statali e gli istituti di istruzione superiore statali, nonché le Camere di commercio e dell’industria tedesche siano enti pubblici ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014.

Se le persone facenti parte a titolo onorario del comitato dei garanti («Kuratorium») della fondazione siano enti pubblici ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, per il solo fatto di fare parte dell’organico di un ente pubblico.

Se il controllo da parte di enti pubblici ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 implichi che gli organi degli enti pubblici possano imporre ai membri onorari del comitato dei garanti («Kuratorium»), sulla base di un rapporto giuridico, un determinato comportamento di voto in tale comitato.

Se un controllo indiretto dei diritti di voto da parte di enti pubblici implichi che sia accertato che gli enti pubblici agiscono sui membri del comitato dei garanti («Kuratorium») affinché questi esercitino i diritti di voto secondo le modalità stabilite dagli enti pubblici.

Se sussista già un controllo indiretto dei diritti di voto da parte di enti pubblici quando i membri onorari del comitato dei garanti («Kuratorium») possono tener conto, nello svolgimento delle proprie attività in seno a tale comitato, degli interessi delle loro organizzazioni pubbliche di origine.

Se «controllato (…) congiuntamente» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 implichi l’accertamento di una formazione di volontà congiunta delle autorità pubbliche con riferimento al diritto di voto.

Se per l’espressione «è controllato» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 assumano rilievo l’effettiva applicazione dello statuto da parte della fondazione o una possibile interpretazione del testo dello stesso.

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1     Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU 2014, L 187, pag. 1).