Language of document : ECLI:EU:F:2010:164

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

14 dicembre 2010


Causa F‑74/09


Werner Siegfried Gowitzke

contro

Ufficio europeo di Polizia (Europol)

«Funzione pubblica — Personale dell’Europol — Art. 27 dello Statuto del personale dell’Europol — Art. 4 della politica di determinazione dei gradi e degli scatti del personale dell’Europol — Rivalutazione di un posto nel grado superiore — Attribuzione dello scatto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 40, n. 3, della convenzione basata sull’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) e dell’art. 93, n. 1, dello Statuto del personale dell’Europol, con il quale il sig. Gowitzke chiede, in particolare, l’annullamento della clausola addizionale al suo contratto di lavoro, redatta dall’Europol il 16 febbraio 2009, con cui è stata modificata la valutazione del suo posto, portandolo dal grado 6 al grado 5 ed è stato fissato un livello salariale iniziale al primo scatto di tale grado.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà la totalità delle spese.

Massime

Funzionari — Agenti dell’Europol — Rivalutazione di un posto nel grado superiore — Attribuzione dello scatto


L’art. 27 dello Statuto del personale dell’Europol e il documento intitolato «Politica di determinazione dei gradi e degli scatti del personale dell’Europol» adottato il 26 agosto 2008 dal direttore dell’Europol («politica sugli scatti») non prevedono né il grado né lo scatto da attribuire in caso di rivalutazione di un posto.

A questo proposito, è la disposizione che disciplina la situazione più strettamente comparabile a quella del caso di specie che va applicata per analogia, cioè l’art. 4, n. 2, primo comma, della politica sugli scatti. Infatti, pur determinando gli scatti da attribuire ai candidati interni che, a seguito di una procedura di selezione interna, sono nominati ad un altro posto di grado superiore, questa disposizione è applicabile anche nel caso in cui il nuovo grado attribuito all’interessato non sia connesso al superamento da parte sua di una procedura interna di selezione, al termine della quale quest’ultimo sia stato chiamato ad occupare un posto diverso, ma alla rivalutazione in un grado superiore del posto da lui occupato.

Orbene, secondo la detta disposizione, un candidato interno nominato ad un posto di grado superiore riceve lo scatto immediatamente superiore in tale grado, raffrontato al suo stipendio base anteriore. È vero che risulta da una interpretazione letterale della disposizione che «in tale grado» rinvia al nuovo grado. Tuttavia, per scrupolo di chiarezza, viene precisato in tale disposizione che si deve procedere ad un raffronto con lo stipendio base anteriore dell’agente interessato. Di conseguenza, al fine di determinare lo scatto da attribuire, occorre raffrontare lo stipendio base anteriore con gli stipendi base figuranti nel grado superiore e concedere lo scatto che, pur essendo il meno elevato, conferisce all’agente interessato uno stipendio base superiore a quello percepito nel suo grado precedente. Pertanto, al fine di evitare che un agente subisca una perdita di stipendio base quando si vede attribuire un grado superiore, non viene automaticamente accordato il primo scatto del grado superiore, ma il primo scatto, fra tutti quelli del grado interessato, che gli consente di ottenere uno stipendio base superiore a quello da lui percepito nel suo grado precedente.

(v. punti 31, 32, 34 e 36)