Language of document : ECLI:EU:F:2016:83

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Prima Sezione)

28 aprile 2016

Causa F‑76/15

FY

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Previdenze sociale – Regime comune di assicurazione malattia – Presa a carico delle spese mediche – Percentuale di rimborso – Riconoscimento di una malattia grave – Criteri – Articolo 72 dello Statuto e disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale FY chiede l’annullamento della decisione dell’8 aprile 2014 dell’Ufficio liquidatore di Bruxelles (Belgio) del Regime comune di assicurazione malattia con cui sono state respinte la sua domanda di proroga del riconoscimento, quale malattia grave, della malattia da cui è affetto il figlio e la sua domanda di presa a carico al 100% delle spese mediche connesse a quest’ultima.

Decisione:      La decisione dell’8 aprile 2014 con la quale l’Ufficio liquidatore di Bruxelles (Belgio) del Regime comune di assicurazione malattia ha respinto la domanda di proroga del riconoscimento, quale malattia grave, della malattia da cui è affetto il figlio di FY è annullata. Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da FY.

Massime

Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Malattia grave – Determinazione – Criteri – Obbligo di esaminare lo stato di salute della persona interessata – Esame concreto e circostanziato – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 72)

Spetta al Tribunale della funzione pubblica, nell’ambito del sindacato giurisdizionale limitato che è chiamato ad esercitare in materia medica, esaminare se, per rifiutare di qualificare una malattia come malattia grave, l’autorità competente si sia, da una parte, effettivamente fondata sui criteri cui tale qualificazione è subordinata e, dall’altra, non abbia commesso un errore manifesto deducendo dagli accertamenti clinici portati a sua conoscenza, sui quali il Tribunale non può pronunciarsi a meno che l’amministrazione non ne snaturi la portata, che tali criteri non erano cumulativamente soddisfatti.

Per quanto riguarda le disposizioni generali di esecuzione della Commissione relative al rimborso delle spese mediche, il cui titolo III fissa le procedure relative, in particolare, al riconoscimento dello status di malattia grave, benché i quattro criteri sanciti al punto 1 del capo 5 del detto titolo III presentino carattere cumulativo, nell’esame operato dal medico di fiducia o dal consulente medico, la valutazione espressa su uno dei criteri – alla luce del nesso di interdipendenza previsto dalla norma tra tali quattro criteri – può far variare la valutazione espressa sugli altri criteri. Pertanto, se uno dei criteri può sembrare non soddisfatto quando viene esaminato in maniera isolata, il suo esame alla luce della valutazione espressa sugli altri criteri può portare alla conclusione inversa, e cioè che il detto criterio è soddisfatto, il che vieta al medico di fiducia o al consulente medico di limitarsi all’esame di un solo criterio.

A questo proposito, spetta al Tribunale, nell’ambito del sindacato limitato che esso può esercitare sui pareri emessi dagli organi medici che intervengono nel corso della procedura di riconoscimento dell’esistenza di una malattia grave, accertarsi che tali pareri siano stati adottati sulla base di un esame concreto, e cioè un esame effettivo dello stato di salute dell’interessato nonché appropriato alle circostanze del caso di specie e che prenda in considerazione in maniera globale, come richiesto dal punto 1 del capo 5 del titolo III delle dette disposizioni generali di esecuzione, i quattro criteri interdipendenti previsti dal detto punto.

(v. punti 30, 31 e 33)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenze del 18 settembre 2007, Botos/Commissione, F‑10/07, EU:F:2007:161, punto 41, e 28 settembre 2011, Allen/Commissione, F‑23/10, EU:F:2011:162, punti 66, 79 e 80