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Impugnazione proposta il 29 aprile 2019 dalla Souruh SA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2019, causa T-440/16, Souruh / Consiglio

(Causa C-350/19 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Souruh SA (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;

di conseguenza, annullare la sentenza del 28 febbraio 2019 (T-440/16).

E, statuendo ex novo:

annullare la decisione (PESC) 2016/850 del 27 maggio 20161 e i successivi atti di esecuzione, nella parte relativa alla ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi.

Il primo motivo riguarda un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha violato il diritto della ricorrente, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, di essere sentita prima dell’adozione di nuove misure restrittive.

Il secondo motivo concerne un errore di diritto e una distorsione dei fatti, in quanto il Tribunale ha ignorato gli articoli depositati dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso di annullamento al fine di dimostrare che essa non sosteneva il regime siriano.

Il terzo motivo verte su un errore di diritto, in quanto il Tribunale non ha ritenuto illegittime le disposizioni 27 e 28 della decisione 2013/255/PESC secondo cui l’appartenenza alla famiglia Al-Assad o alla famiglia Makhlouf costituisce un criterio autonomo che giustifica l’imposizione di una sanzione, invertendo al contempo l’onere della prova.

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1     Decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125).