Language of document : ECLI:EU:F:2008:105

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

4 settembre 2008

Causa F‑103/07

Radu Duta

contro

Corte di giustizia delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Assunzione – Referendario – Art. 2, lett. c), del RAA – Atto che arreca pregiudizio – Vincolo fiduciario»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Duta chiede l’annullamento del memorandum del 24 gennaio 2007 con cui egli è stato informato che non si sarebbe visto proporre un posto di referendario e, per quanto necessario, della decisione della commissione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee competente a statuire sui reclami 4 giugno 2007, recante rigetto del suo reclamo, nonché, per quanto necessario, il rinvio della sua candidatura all’autorità competente per il riesame e la condanna della Corte di giustizia al pagamento di una somma di EUR 1 100 000 a titolo di risarcimento danni.

Decisione: Il ricorso è irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione

[Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, lett. c)]

Solo gli atti produttivi di effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e individualmente sugli interessi degli interessati modificando, in maniera sensibile, la loro situazione giuridica possono essere considerati atti che arrecano loro pregiudizio. In questo senso, ogni procedura formale di nomina o di assunzione a un posto rientrante nell’ambito di applicazione dello Statuto o del Regime applicabile agli altri agenti dà luogo all’adozione di un atto che modifica, in maniera sensibile, la sfera giuridica di una persona che ha presentato la propria candidatura a seguito dell’indizione di tale procedura, a prescindere dal fatto che si tratti della decisione di nomina o di assunzione adottata nei suoi confronti dall’autorità che ha il potere di nomina o dall’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione di agente temporaneo, ovvero che si tratti della decisione di rigetto della sua candidatura adottata da una di tali autorità o da uno degli organi previsti dalla procedura di assunzione.

Tuttavia, per quanto riguarda l’assunzione di referendari in seno agli organi giurisdizionali comunitari, in mancanza di indizione formale di una procedura di assunzione, non esiste una candidatura diversa da quella presentata dal membro della Corte interessato. Una candidatura spontanea ad un posto del genere conserva obbligatoriamente un carattere informale, senza potere dar luogo ad una decisione giuridica di rigetto. Il rigetto di una siffatta candidatura non costituisce quindi un atto che arreca pregiudizio. Infatti, in linea di massima, l’assunzione di un referendario non dà luogo all’indizione di una procedura ufficiale di assunzione, ma si realizza esclusivamente con la proposta di un unico nome da parte del membro della Corte interessato e con l’accettazione o il rigetto di tale nome da parte della Corte. Nessuna norma giuridica disciplina tale potere di proposta e il membro interessato sceglie liberamente la persona che intende proporre, secondo il metodo che ritiene appropriato. La mancata indizione sistematica di una procedura ufficiale di assunzione per questa categoria di personale temporaneo, in seno agli organi giurisdizionali comunitari, deriva dall’esistenza di un vincolo fiduciario tra gli interessati e i membri dei detti organi giurisdizionali presso i quali essi sono assegnati. Infatti, l’assunzione dei referendari è effettuata intuitu personae, dato che gli interessati sono scelti tanto per le loro qualità professionali e morali quanto per la loro idoneità ad adeguarsi ai metodi di lavoro propri al membro interessato e a quelli del gabinetto di questo nel suo complesso.

(v. punti 25, 26 e 29-31)

Riferimento:

Corte: 3 dicembre 1992, causa C‑32/92 P, Moat/Commissione (Racc. pag. I‑6379, punto 9); 10 gennaio 2006, causa C‑373/04 P, Commissione/Alvarez Moreno (non pubblicata nella Raccolta, punto 42), e 11 luglio 2006, causa C‑432/04, Commissione/Cresson (Racc. pag. I‑6387, punto 130)

Tribunale di primo grado: 17 ottobre 2006, causa T‑406/04, Bonnet/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑213 e II‑A‑2‑1097, punti 31‑33)