Language of document : ECLI:EU:F:2007:206

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

22 novembre 2007

Causa F‑109/06

Daniel Dittert

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Punti di priorità – Fascicolo personale incompleto – Omissione dei punti di priorità dal fascicolo informatico di promozione detto ‘Sysper 2’ – Incidente tecnico – Comitato di promozione A* – Attribuzione di un numero di punti inferiore a quanto proposto dal responsabile gerarchico»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Dittert chiede l’annullamento della decisione della Commissione di attribuirgli un numero di punti di priorità insufficiente per consentire la sua promozione per l’esercizio di promozione 2005 e della decisione di non promuoverlo ai sensi del detto esercizio di promozione, nonché della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina 6 giugno 2006, con cui è respinto il suo reclamo.

Decisione: La decisione della Commissione con la quale si attribuisce al ricorrente un numero di punti di priorità insufficiente per essere promosso per l’esercizio di promozione 2005 è annullata. La decisione della Commissione con la quale viene stabilito l’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio di promozione 2005, pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 85‑2005, del 23 novembre 2005, è annullata nella misura in cui non contiene il nome del ricorrente. La Commissione sopporterà le spese del ricorrente nonché le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Sistema di promozione istituito dalla Commissione – Conclusione dell’esercizio di promozione con un atto contenente una decisione che stabilisce l’elenco dei funzionari promossi e una decisione che fissa i punti attribuiti ai funzionari – Decisioni autonome impugnabili con ricorsi distinti o con un unico ricorso

(Statuto dei funzionari, artt. 45, 90 e 91)

2.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

(Statuto dei funzionari, art. 45)

1.      Nell’ambito del sistema di promozione istituito da una normativa interna della Commissione, in cui l’atto finale con cui si conclude l’esercizio di promozione è di natura complessa, nel senso che comporta due decisioni distinte, ossia la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina che stabilisce l’elenco dei promossi e quella della detta autorità che fissa il numero totale dei punti dei funzionari, sulla quale si fonda la prima decisione, questa decisione che fissa il numero totale dei punti costituisce un atto autonomo che può essere oggetto, di per sé, di reclamo e, eventualmente, di ricorso giurisdizionale nell’ambito dei rimedi previsti dallo Statuto.

Tuttavia, un funzionario non promosso per effetto dell’attribuzione, asseritamente ingiustificata, di un numero di punti insufficiente per raggiungere la soglia di promozione potrà dirigere il proprio ricorso, al tempo stesso, contro la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina recante fissazione del numero totale di punti e contro quella che stabilisce l’elenco dei funzionari promossi. Ancorché tali due atti possano essere effettivamente distinti sotto un punto di vista giuridico e costituire oggetto di distinte domande di annullamento, è certo che essi sono, in realtà, strettamente connessi in un caso di diniego di promozione, essendo quest’ultimo necessariamente collegato al numero totale di punti attribuito al funzionario rispetto alla soglia di promozione.

(v. punti 32 e 33)

2.      Nell’ambito del sistema di promozione istituito dalla Commissione, costituisce un vizio di procedura che inficia il regolare svolgimento di un esercizio di promozione l’omissione, a seguito di un errore tecnico, del nome di un funzionario nell’elenco di promozione della sua direzione generale redatto per via informatica e utilizzato dal direttore generale ai fini dell’attribuzione di punti di priorità della direzione generale ai suoi funzionari. Tuttavia, perché questo vizio di procedura possa comportare l’annullamento della decisione, adottata successivamente per porvi rimedio, di attribuire all’interessato dei punti di priorità, ma in numero insufficiente per assicurargli una promozione, e di quella che stabilisce l’elenco dei funzionari promossi, occorre che sia provato che, in mancanza di tale irregolarità nello svolgimento della procedura, le dette decisioni avrebbero potuto avere un contenuto diverso.

Ciò si verifica nel caso della mancata presa in considerazione del caso dell’interessato al momento della fissazione delle intenzioni formali del direttore generale della sua direzione generale in materia di attribuzione dei punti di priorità, fissazione che costituisce una tappa cruciale della procedura di promozione, senza che tale irregolarità sia stata sanata in maniera sufficiente sotto il profilo giuridico – mentre ciò sarebbe stato possibile – con l’attribuzione successiva di un numero adeguato di punti di priorità da parte del comitato di promozione. Una irregolarità del genere è infatti tale da ledere gli interessi del funzionario interessato e da viziare la procedura di promozione.

(v. punti 91-95 e 102)

Riferimento:

Corte: 23 aprile 1986, causa 150/84, Bernardi/Parlamento (Racc. pag. 1375, punto 28)

Tribunale di primo grado: 23 novembre 1995, causa T‑64/94, Benecos/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑257 e II‑769, punto 80); 9 marzo 1999, causa T‑212/97, Hubert/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑41 e II‑185, punto 53), e 13 luglio 2000, causa T‑87/99, Hendrickx/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑147 e II‑679, punto 64)