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Ricorso proposto il 21 dicembre 2018 – Commissione europea / Ungheria

(Causa C-808/18)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Condou-Durande, A. Tokár e J. Tomkin, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che l’Ungheria:

nel prevedere che la domanda di asilo debba essere presentata personalmente dinanzi all’autorità competente e soltanto nelle zone di transito, al cui accesso la stessa autorizza esclusivamente un esiguo numero di persone,

nell’applicare una procedura specifica quale regola generale, nel contesto della quale non è assicurato il soddisfacimento delle garanzie sancite nella direttiva 2013/32 1 ,

nel disporre che occorre applicare a tutti i richiedenti asilo (ad eccezione dei minori di 14 anni) una procedura il cui risultato consiste nel loro trattenimento durante l’intera durata della procedura di asilo nelle strutture delle zone di transito che possono lasciare soltanto qualora si dirigano verso la Serbia e nel non corredare tale trattenimento delle garanzie previste dalla direttiva 2013/33 2 ,

nel ricondurre dall’altro versante della barriera di frontiera i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare nel territorio senza rispettare le procedure e le garanzie previste agli articoli 5, 6, paragrafo 1, 12, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 3 ,

nell’omettere di trasporre nel diritto nazionale l’articolo 46, paragrafo 5, della direttiva 2013/32 e nell’adottare disposizioni che derogano alla regola generale dell’effetto sospensivo automatico in situazioni non rientranti nell’articolo 46, paragrafo 6, di tale direttiva,

l’Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli articoli 3, 6, 24, paragrafo 3, 43 e 46, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/32/UE, degli articoli 2, lettera h), 8, 9 e 11 della direttiva 2013/33/UE e degli articoli 5, 6, paragrafo 1, 12, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, letti in combinato disposto con gli articoli 6, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali;

condannare l’Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, nel disporre che la domanda di asilo debba essere presentata personalmente dinanzi all’autorità competente, e soltanto nella zona di transito al cui accesso la stessa autorizza esclusivamente un esiguo numero di persone, l’Ungheria viola gli articoli 3 e 6 della direttiva 2013/32. In questo modo, l’Ungheria non garantisce, infatti, l’effettivo accesso alla procedura di asilo per i richiedenti protezione internazionale.

La Commissione reputa che dalle disposizioni della legge sul diritto di asilo che impone ai richiedenti asilo di soggiornare in una zona di transito durante l’esame della loro domanda di protezione internazionale discenda che tutti i richiedenti asilo sono sistematicamente posti in stato di trattenimento in Ungheria, la qual cosa non è conforme ai requisiti della direttiva 2013/33.

La Commissione ritiene inoltre che l’Ungheria, nel ricondurre dall’altro versante della barriera di frontiera i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare nel territorio ungherese senza rispettare le procedure e le garanzie previste nella direttiva 2008/115, non si sia attenuta agli obblighi che le incombono in forza degli articoli 5, 6, paragrafo 1, 12, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115.

A giudizio della Commissione, l’Ungheria non ha trasposto nel diritto nazionale la regola generale sancita dall’articolo 46, paragrafo 5, della direttiva 2013/32 dal momento che, riguardo all’ipotesi di un controllo giurisdizionale delle domande respinte in quanto infondate, la legge sul diritto d’asilo ha soppresso la disposizione che prevedeva l’effetto sospensivo automatico del ricorso di riesame.

La Commissione ribadisce la sua posizione in base alla quale l’Ungheria viola l’articolo 46, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/32 in quanto, per il caso in cui siano respinte le domande di protezione internazionale, la legge sul diritto d’asilo non prevede esplicitamente la possibilità di un effetto sospensivo dei ricorsi. Pertanto, il diritto dei richiedenti asilo di restare sul territorio ungherese in attesa dell’esito del ricorso non è garantito, dal momento che una decisione negativa è esecutiva indipendentemente dalla presentazione del ricorso.

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1 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

2 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).

3 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).