Language of document : ECLI:EU:F:2010:118

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

30 settembre 2010


Causa F-107/05


Gergely Toth

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Agente temporaneo — Inquadramento nel grado — Gradi previsti nell’invito a presentare candidature — Modifica delle disposizioni di inquadramento degli agenti temporanei sopravvenuta alla pubblicazione dell’invito a presentare candidature — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove norme meno favorevoli — Disposizioni transitorie — Applicazione per analogia — Art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto — Proporzionalità — Principio di buona amministrazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Toth chiede: in via principale, l’annullamento, da una parte, della decisione della Commissione del 20 luglio 2005, recante rigetto del suo reclamo, e, dall’altra, del contratto da lui firmato il 17 gennaio 2005 nella parte in cui fissa il suo grado; in via subordinata, la condanna della Commissione a risarcirgli i danni.

Decisione: La decisione della Commissione recante l’inquadramento del ricorrente nel grado A*6, secondo scatto, contenuta all’art. 3 del contratto di agente temporaneo firmato il 17 gennaio 2005, è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese e le spese del ricorrente. Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Agenti temporanei — Assunzione — Inquadramento nel grado — Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, art. 5, nn. 1‑4; allegato XIII, art. 12, n. 3; Regime applicabile agli altri agenti, art. 10, secondo comma; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

2.      Diritto dell’Unione — Disposizioni transitorie — Interpretazione restrittiva

3.      Funzionari — Principi — Principio di buona amministrazione — Portata

1.      In mancanza di disposizioni transitorie nel regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, per determinare l’inquadramento nel grado di agenti temporanei assunti dopo l’entrata in vigore di tale regolamento, il 1° maggio 2004, sulla base di inviti a presentare candidature pubblicati prima di tale data, nonché in mancanza di disposizioni interne applicabili a tale fine, solo l’art. 10, secondo comma, del detto regime può servire da fondamento a tale inquadramento.

Risulta dall’art. 10 del detto regime che l’amministrazione dispone di un potere discrezionale per fissare il grado degli agenti temporanei. In mancanza di disposizioni interne in materia, tale potere è unicamente limitato dall’obbligo di assumere i detti agenti nel grado annunciato nell’invito a presentare candidature e dalla necessità di rispettare la struttura delle categorie o dei gruppi di funzioni fissata dall’art. 5, nn. 1‑4, dello Statuto.

Di conseguenza, e nel caso in cui il grado annunciato nell’invito a presentare candidature sia stato abrogato, un’istituzione può validamente ispirarsi alla soluzione adottata dal legislatore all’atto dell’adozione dell’allegato XIII dello Statuto e applicare per analogia l’art. 12, n. 3, di tale allegato, articolo relativo all’inquadramento dei funzionari iscritti in un elenco degli idonei anteriormente al 1° maggio 2006 e assunti tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006.

(v. punti 55, 58, 59, 69, 73, 74 e 76)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2007, causa F‑21/06, Da Silva/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑179 e II‑A‑1‑981, punti 64, 68 e 79)

2.      In linea di principio, una disposizione transitoria costituisce oggetto di un’interpretazione restrittiva, incompatibile a priori con un’applicazione per analogia. Il carattere restrittivo dell’interpretazione si giustifica con la circostanza che le disposizioni transitorie derogano alle norme e ai principi di valore permanente che si applicherebbero immediatamente alle situazioni controverse in assenza del detto regime.

In assenza di disposizioni di valore permanente l’amministrazione può, per contro, applicare in via analogica l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto senza disconoscere la natura transitoria di quest’ultimo.

(v. punti 71-74)

Riferimento:

Corte: 23 marzo 1983, causa 77/82, Peskeloglou (Racc. pag. 1085, punti 11‑15); 5 dicembre 1996, cause riunite C‑267/95 e C‑268/95, Merck e Beecham (Racc. pag. I‑6285, punti 23 e 24), e 12 giugno 2008, causa C‑462/05, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I‑4183, punti 53 e 54)

Tribunale di primo grado: 19 settembre 2000, causa T‑252/97, Dürbeck/Commissione (Racc. pag. II‑3031, punti 66 e 70)

Tribunale della funzione pubblica: Da Silva/Commissione, cit., punti 64, 68 e 79

3.      In applicazione del principio di buona amministrazione, l’amministrazione, quando statuisce sulla situazione di un funzionario, ha l’obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi che possono determinare la sua decisione e, pertanto, la violazione di tale principio può condurre all’annullamento della decisione impugnata.

(v. punto 85)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 marzo 2004, causa T‑11/03, Afari/BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑65 e II‑267, punto 42)

Tribunale della funzione pubblica: 22 maggio 2007, causa F‑99/06, López Teruel/UAMI (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑147 e II‑A‑1‑797, punto 92)