Language of document : ECLI:EU:F:2013:39

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

19 marzo 2013

Causa F‑13/12

BR

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Mancato rinnovo di un contratto»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale BR chiede al Tribunale di annullare la decisione della Commissione europea recante diniego del rinnovo del suo contratto di agente temporaneo e di condannare quest’ultima a risarcire il danno da lui subito.

Decisione: Il ricorso è respinto. BR sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Massime

Funzionari – Agenti temporanei – Durata del rapporto di lavoro – Potere discrezionale dell’istituzione – Limitazione ad opera di una decisione interna di portata generale – Ammissibilità – Limiti

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, b) e d), e 8, primo e secondo comma]

L’articolo 8, secondo comma, del Regime applicabile agli altri agenti non istituisce il diritto, per un agente, di essere assunto per il periodo massimo di sei anni, tenuto conto del potere dell’istituzione di concludere o di rinnovare tali contratti per un periodo più breve di quello massimo consentito, e ciò in forza dell’ampio potere discrezionale di cui tale istituzione dispone nell’organizzazione dei suoi servizi in funzione dei compiti che le sono attribuiti e nell’assegnazione, in vista di tali compiti, del personale a suo disposizione, a condizione però che tale assegnazione sia effettuata nell’interesse del servizio.

D’altro canto, l’istituzione dispone di tale ampio potere discrezionale non soltanto in singoli casi, ma anche nell’ambito di una politica generale, istituita, se del caso, con una decisione interna di portata generale, come le disposizioni generali di esecuzione, con la quale essa si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale. Nondimeno, una siffatta decisione interna non può avere la conseguenza che l’istituzione rinunci integralmente al potere attribuitole dall’articolo 8, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti di concludere o di rinnovare, a seconda delle circostanze del caso di specie, un contratto di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, b) o d), del detto regime sino al periodo massimo di sei anni. D’altro canto, l’istituzione è sempre tenuta a rispettare i principi generali di diritto, come il principio della parità di trattamento e quello della tutela del legittimo affidamento.

Alla luce dei principi generali di diritto, l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione non può rinunciare al potere discrezionale attribuitole dall’articolo 8, secondo comma, del Regime applicabile agli altri agenti attraverso un’applicazione meccanica della regola dei sei anni – vale a dire senza esaminare il fascicolo di candidatura dell’agente e l’interesse del servizio ad assumerlo – per giustificare il fatto di limitare la sua assunzione per un periodo più breve di quello autorizzato dall’articolo 8, secondo comma, del detto regime. Infatti, rinunciando così a tale potere discrezionale, la detta autorità violerebbe il diritto ad una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il quale impone che l’istituzione esamini, in maniera diligente, completa e imparziale, ciascun fascicolo di candidatura alla luce dei meriti e delle capacità proprie del candidato interessato e delle esigenze del posto da coprire. Una siffatta rinuncia comporterebbe altresì la violazione del dovere di sollecitudine e del principio di parità di trattamento.

(v. punti 33-35)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 8 settembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P (punto 215)

Tribunale dell’Unione europea: 16 dicembre 2010, Commissione/Petrilli, T‑143/09 P (punti 34 e 35)