Language of document : ECLI:EU:F:2012:60

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

30 maggio 2013 (*)

«Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura – Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso – Sottoscrizione autografa apposta sul telefax diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta – Tardività del ricorso – Irricevibilità manifesta»

Nella causa F‑102/11,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi dell’articolo 106 bis di quest’ultimo Trattato,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis‑Kayser e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Terza Sezione),

composto da S. Van Raepenbusch, presidente, R. Barents e K. Bradley (relatore), giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto presso la cancelleria del Tribunale a mezzo posta in data 17 ottobre 2011, il sig. Marcuccio ha proposto il presente ricorso inteso, in sostanza, ad ottenere l’annullamento della decisione del 22 dicembre 2010 mediante la quale la Commissione europea ha respinto la sua domanda di pagamento delle spese di viaggio per gli anni 2005‑2010, presentata ai sensi dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). Il deposito a mezzo posta dell’originale dell’atto introduttivo è stato preceduto dall’invio per telefax, in data 10 ottobre 2011, di un documento presentato come la copia dell’originale dell’atto introduttivo.

 Contesto normativo

2        L’articolo 91 dello Statuto dispone quanto segue:

«(...)

2.      Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:

–        l’autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto,

–        tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

3.      Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

–        dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;

–        dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato in applicazione dell’articolo 90, paragrafo 2; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia, quest’ultimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno della notifica della decisione esplicita di rigetto.

(...)».

3        L’articolo 34 del regolamento di procedura così dispone:

«1.      L’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dal rappresentante della parte.

(...)

6.      (...) [L]a data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale (...) perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto (...) sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale. (...)».

4        L’articolo 100 del regolamento di procedura è così formulato:

«1.      I termini processuali previsti dai trattati, dallo Statuto [della Corte di giustizia] e dal presente regolamento si computano nel modo seguente:

(...)

b) un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che, nell’ultima settimana, nell’ultimo mese o nell’ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire dai quali il termine dev’essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi o in anni il giorno determinato per la sua scadenza manca nell’ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell’ultimo giorno di detto mese;

(...)

d) i termini comprendono i giorni festivi legali, le domeniche e i sabati;

e) i termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie.

2.      Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno [lavorativo].

La lista dei giorni festivi legali stabilita dalla Corte di giustizia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea vale anche per il Tribunale.

3.      I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».

 Fatti all’origine della controversia

5        Il ricorrente è stato funzionario di grado A 7 presso la direzione generale «Sviluppo» della Commissione. Egli è stato assegnato alla delegazione della Commissione in Angola come funzionario in prova a partire dal 16 giugno 2000, e poi come funzionario di ruolo a far data dal 16 marzo 2001.

6        Il ricorrente ha beneficiato di un congedo per malattia dal 4 gennaio 2002 al 30 maggio 2005.

7        Con decisione del 18 marzo 2002, il ricorrente è stato riassegnato, con effetto dal 1° aprile 2002, alla sede di Bruxelles (Belgio), dove però non ha mai preso servizio (in prosieguo: la «decisione di riassegnazione»).

8        Nell’agosto 2002 il ricorrente ha proposto un ricorso contro la decisione di riassegnazione. Con sentenza del 24 novembre 2005, Marcuccio/Commissione (T‑236/02), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha respinto il ricorso. Tale sentenza è stata annullata dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione (C‑59/06 P), che ha rinviato la causa al Tribunale di primo grado. Con sentenza del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione (T-236/02), il Tribunale dell’Unione europea ha, tra l’altro, annullato la decisione di riassegnazione.

9        Con decisione in data 30 maggio 2005, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha disposto il collocamento a riposo del ricorrente a partire dal 31 maggio 2005 in applicazione dell’articolo 53 dello Statuto e gli ha concesso il beneficio di un’indennità di invalidità stabilita a norma dell’articolo 78, terzo comma, dello Statuto (in prosieguo: la «decisione del 30 maggio 2005»).

10      La decisione del 30 maggio 2005 è stata annullata dalla sentenza del Tribunale del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione (F‑41/06). Successivamente tale sentenza è stata annullata dal Tribunale dell’Unione europea con sentenza dell’8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio (T‑20/09 P), che ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale. Infine il Tribunale, con sentenza del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (F‑41/06 RENV, oggetto di un’impugnazione attualmente pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑20/13 P), ha respinto il ricorso del ricorrente nella causa all’origine della sentenza iniziale.

11      Il ricorrente vive a Tricase (Italia), dove la Commissione ha fissato il suo luogo d’origine almeno a partire dal 1° giugno 2005.

12      Il 13 agosto 2010 il ricorrente ha presentato una domanda di pagamento delle spese di viaggio per gli anni 2005‑2010, ai sensi dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto.

13      Tale domanda è stata respinta con decisione del 22 dicembre 2010 (in prosieguo: la «decisione del 22 dicembre 2010»), che il ricorrente sostiene di aver ricevuto l’11 febbraio 2011.

14      Contro la decisione del 22 dicembre 2010 il ricorrente ha proposto un reclamo, datato 25 febbraio 2011, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

15      La Commissione non ha risposto a tale reclamo.

 Conclusioni del ricorrente

16      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia disporre:

« –      l’annullamento della decisione (...) di ripulsa (...) dei petita attorei di cui alla domanda datata 13 agosto 2010 (...);

–        l’annullamento, quatenus opus est, della nota datata “22 décembre 2010” (...);

–        l’annullamento della decisione (...) di ripulsa (...) dei petita attorei di cui al reclamo datato 25 febbraio 2011;

–        la condanna della [Commissione] a rifondere all’attore tutte le spese diritti ed onorari di questa procedura giurisdizionale».

17      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto manifestamente infondato;

–        condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

 In diritto

 Sulla decisione del Tribunale di statuire mediante ordinanza motivata

18      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

19      Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo e decide di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.

 Sulla ricevibilità

20      In via preliminare, occorre ricordare che i termini di ricorso sono perentori, essendo stati istituiti al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche e di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. Spetta al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se tali termini siano stati debitamente rispettati (sentenza della Corte dell’8 maggio 1973, Gunnella/Commissione, 33/72, punto 4; ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T‑345/11, punto 11 e la giurisprudenza ivi citata).

21      Pertanto, occorre anzitutto esaminare se l’odierno ricorso sia stato presentato in osservanza delle norme che stabiliscono imperativamente le modalità di presentazione degli atti processuali, nonché entro il termine all’uopo previsto.

22      A questo proposito, occorre in primo luogo ricordare che dagli articoli 19, terzo comma, e 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia – applicabili al procedimento dinanzi al Tribunale a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I del medesimo Statuto – risulta che ogni ricorrente deve farsi rappresentare da una persona abilitata a tale scopo e che i giudici dell’Unione possono essere validamente aditi soltanto mediante un atto introduttivo sottoscritto da quest’ultima (ordinanza della Corte del 5 dicembre 1996, Lopes/Corte di giustizia, C‑174/96 P, punto 8). Nessuna deroga o eccezione a tale obbligo è prevista dallo Statuto della Corte o dal regolamento di procedura del Tribunale (v. ordinanza della Corte del 15 marzo 1984, Vaupel/Corte di giustizia, 131/83, punto 8).

23      Dunque, è proprio l’importanza fondamentale del ruolo dell’avvocato quale ausiliario della giustizia nei procedimenti giurisdizionali dinanzi al Tribunale il motivo per cui l’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che l’originale di ogni atto processuale debba essere sottoscritto dal rappresentante della parte. Infatti, mediante l’apposizione della propria sottoscrizione, quest’ultimo assume la responsabilità per il compimento ed il contenuto dell’atto introduttivo e adempie il ruolo essenziale, di ausiliario della giustizia, che gli conferiscono lo Statuto della Corte e il regolamento di procedura del Tribunale, permettendo così, attraverso l’esercizio del suo ministero, l’accesso del ricorrente al Tribunale (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P, punto 50).

24      Pertanto, l’obbligo di sottoscrizione autografa garantisce, in un intento di certezza del diritto, l’autenticità dell’atto introduttivo ed esclude il rischio che tale atto non sia, in realtà, opera del soggetto a ciò abilitato. Tale obbligo deve dunque essere considerato come un requisito di forma sostanziale, da applicarsi rigorosamente, e la cui inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso (v., in tal senso, sentenza Parlamento/Eistrup, cit., punto 51).

25      Ne consegue che, ai fini del regolare deposito di qualsiasi atto processuale, l’articolo 34 del regolamento di procedura, e segnatamente i paragrafi 1 e 6 dello stesso, impongono al rappresentante della parte interessata di sottoscrivere di suo pugno l’originale dell’atto processuale che viene trasmesso per telefax e che dovrà, entro i dieci giorni successivi, essere materialmente depositato nella cancelleria del Tribunale, o a mezzo posta o mediante consegna a mani proprie. In altri termini, ai fini del deposito dell’originale di qualsiasi atto processuale entro i termini prescritti, il citato articolo 34 non consente al rappresentante della parte interessata di apporre due sottoscrizioni autografe distinte, ancorché autentiche, l’una sul documento trasmesso per telefax alla cancelleria del Tribunale e l’altra sull’originale che verrà trasmesso a mezzo posta o consegnato a mani proprie a tale cancelleria (ordinanza del Tribunale del 21 febbraio 2013, Marcuccio/Commissione, F‑113/11, punto 22). Infatti, qualora il rappresentante di una parte si avvalga della facilitazione concessagli dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura, di inviare entro i termini applicabili «una copia dell’originale firmato di un atto processuale (...) mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale», tale possibilità è subordinata alla condizione, sine qua non, che questo medesimo «originale firmato dell’atto (...) sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale», là dove l’aggettivo maschile «firmato» non può che riferirsi all’originale dell’atto introduttivo e non alla copia dell’originale di tale atto.

26      Date queste premesse, qualora risulti che l’originale dell’atto materialmente depositato in cancelleria nei dieci giorni successivi alla sua trasmissione in copia mediante un apparecchio telefax presso il Tribunale non reca una sottoscrizione identica a quella che figura su tale documento trasmesso via fax, occorre constatare che alla cancelleria del Tribunale sono pervenuti due atti processuali distinti, ciascuno munito di una sottoscrizione propria, quand’anche entrambe siano state apposte dalla medesima persona. Poiché la trasmissione del testo inviato per telefax non soddisfa i requisiti di certezza del diritto dettati dall’articolo 34 del regolamento di procedura, la data di trasmissione del documento inviato a mezzo telefax non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso.

27      Bisogna altresì rilevare che il termine di ricorso è fissato dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, e che a detto termine si aggiunge il termine in ragione della distanza previsto dall’articolo 45, primo comma, dello Statuto della Corte. Il regolamento di procedura del Tribunale non può derogare a tali disposizioni. Di conseguenza, occorre che l’originale dell’atto introduttivo sia redatto al più tardi allo scadere dei termini sopra indicati. In tale ottica, l’invio per telefax non è soltanto una modalità di trasmissione, ma permette anche di dimostrare che l’originale del ricorso trasmesso fuori termine era già stato redatto nei termini summenzionati.

28      Nel caso di specie, occorre osservare che il documento presentato come la copia dell’originale dell’atto introduttivo inviato per posta è stato trasmesso alla cancelleria del Tribunale a mezzo telefax il 10 ottobre 2011. Il 17 ottobre 2011 la cancelleria del Tribunale ha ricevuto per posta l’originale dell’atto introduttivo, il cui testo però si differenzia – almeno per quanto riguarda la sottoscrizione appostavi – da quello del documento ricevuto per telefax il 10 ottobre 2011. Risulta infatti dall’esame del documento trasmesso per telefax il 10 ottobre 2011 che la sottoscrizione su di esso apposta in fondo alla pagina 9, anche supponendola autografa, è chiaramente diversa da quella che compare sull’originale dell’atto introduttivo pervenuto per posta nella cancelleria del Tribunale il 17 ottobre 2011.

29      Date tali circostanze, occorre constatare che il documento pervenuto nella cancelleria del Tribunale per telefax il 10 ottobre 2011 non è una riproduzione dell’originale dell’atto introduttivo pervenuto in cancelleria a mezzo posta il 17 ottobre successivo. Ne consegue che la data di ricevimento del documento trasmesso per telefax non può essere presa in considerazione per valutare se il termine di ricorso, previsto dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, sia stato rispettato.

30      Occorre inoltre notare come tali condizioni vengano riprese altresì nelle istruzioni pratiche alle parti sul procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale del 25 gennaio 2008, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69, pag. 13) e applicabili al momento della proposizione del ricorso. In particolare, il punto 35 di tali istruzioni precisa quanto segue:

«L’originale firmato di ciascun atto processuale dev’essere spedito senza indugio, subito dopo la spedizione previa in forma elettronica, senza apportarvi correzioni o modifiche, anche minime, salvo la correzione dei lapsus calami, che tuttavia devono essere elencati su un foglio separato da inviare unitamente all’originale. Fatta salva quest’ultima eventualità, in caso di divergenza tra l’originale firmato e la copia precedentemente depositata solo la data del deposito dell’originale firmato è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali».

31      Orbene, nel caso di specie, il rappresentante del ricorrente, malgrado tali istruzioni precise, non ha mai segnalato alla cancelleria l’esistenza di una modifica o il sopravvenire di un caso fortuito tali da costringerlo a sottoscrivere nuovamente l’originale dell’atto introduttivo.

32      Di conseguenza, per decidere sulla ricevibilità del presente ricorso, occorre verificare se l’originale firmato dell’atto introduttivo sia stato depositato nella cancelleria del Tribunale entro il termine di ricorso.

33      Il ricorrente sostiene di aver inviato il reclamo, datato 25 febbraio 2011, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e afferma, senza essere contraddetto dalla Commissione, che la lettera raccomandata è stata ricevuta da quest’ultima il 3 marzo 2011.

34      Il termine di quattro mesi previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto per la risposta al reclamo, calcolato – in assenza di norme specifiche sui termini di cui all’articolo 90 contenute nello Statuto stesso – in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124, pag. 1), scadeva il 4 luglio 2011, essendo il 3 luglio una domenica.

35      Pertanto, il termine per presentare un ricorso contro la decisione implicita di rigetto del reclamo, che è di tre mesi, aumentato del termine di dieci giorni in ragione della distanza, è scaduto, ai sensi dell’articolo 100 del regolamento di procedura, il 14 ottobre 2011.

36      Poiché l’originale dell’atto introduttivo è pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 17 ottobre 2011, ossia dopo la scadenza del termine di ricorso, ne consegue che il presente ricorso deve essere considerato tardivo.

37      Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

38      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

39      Dalla motivazione sopra esposta risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre, nelle sue conclusioni la Commissione ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della presente fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Terza Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile.

2)      Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Lussemburgo, 30 maggio 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch

I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici dell’Unione europea ivi citate sono disponibili sul sito Internet www.curia.europa.eu.


* Lingua processuale: l’italiano.