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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 30 maggio 2013 – Marcuccio / Commissione

(Causa F-102/11) 1

(Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura – Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso – Sottoscrizione autografa apposta sul telefax diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta – Tardività del ricorso – Irricevibilità manifesta)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione implicita con la quale la Commissione rifiuta di pagare al ricorrente le spese di viaggio annuali dalla sua sede di servizio al suo luogo d’origine per gli anni dal 2005 al 2010.

Dispositivo

Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile.

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

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1     GU C 126, del 28.4.2012, pag. 27.