Language of document : ECLI:EU:C:2011:649

Causa C‑439/09

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS

contro

Président de l’Autorité de la concurrence

e

Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Paris)

«Art. 101, nn. 1 e 3, TFUE — Regolamento (CE) n. 2790/1999 — Artt. 2‑4 — Concorrenza — Pratica restrittiva — Rete di distribuzione selettiva — Prodotti cosmetici e di igiene personale — Divieto generale ed assoluto di vendita su Internet — Divieto imposto dal fornitore ai distributori autorizzati»

Massime della sentenza

1.        Concorrenza — Intese — Lesione della concorrenza — Sistema di distribuzione selettiva — Obbligo imposto da una clausola contrattuale di vendere taluni prodotti cosmetici e di igiene personale in uno spazio fisico alla presenza di un farmacista laureato — Inammissibilità in mancanza di una giustificazione alla luce delle caratteristiche dei prodotti commercializzati

(Art. 101, n. 1, TFUE)

2.        Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi verticali — Regolamento n. 2790/1999 — Contratto di distribuzione selettiva — Clausola che vieta, di fatto, di avvalersi di Internet come modalità di commercializzazione dei prodotti oggetto del contratto — Esclusione

[Art. 101, n. 3, TFUE; regolamento della Commissione n. 2790/1999, artt. 2 e 4, lett. c)]

1.        L’art. 101, n. 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che, nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva, impone che le vendite di prodotti cosmetici e di igiene personale siano effettuate in uno spazio fisico alla presenza obbligatoria di un farmacista laureato, con conseguente divieto di utilizzare Internet per tali vendite, costituisce una restrizione per oggetto ai sensi di detta disposizione se, a seguito di un esame individuale e concreto del tenore e dell’obiettivo della clausola contrattuale in parola nonché del contesto giuridico ed economico in cui si colloca, risulta che, alla luce delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, tale clausola non è oggettivamente giustificata.

Una clausola contrattuale di questo genere, infatti, escludendo, di fatto, una modalità di commercializzazione di prodotti che non richiede lo spostamento fisico del cliente, riduce considerevolmente la possibilità per un distributore autorizzato di vendere i prodotti oggetto del contratto a clienti situati al di fuori del suo territorio contrattuale o della sua zona di attività. Essa è dunque idonea a restringere la concorrenza in tale settore.

Tuttavia, esistono esigenze legittime, come la salvaguardia di un commercio specializzato, in grado di fornire prestazioni specifiche per prodotti di alto livello qualitativo e tecnologico, che giustificano la limitazione della concorrenza sui prezzi a vantaggio della concorrenza riguardante fattori diversi dai prezzi. Dal momento che mirano a raggiungere un risultato legittimo, che può contribuire a migliorare la concorrenza quando questa non si esplica unicamente sui prezzi, i sistemi di distribuzione selettiva costituiscono quindi un fattore di concorrenza conforme all’art. 101, n. 1, TFUE. A tale riguardo, la scelta di una simile rete non ricade nel divieto di cui all’art. 101, n. 1, TFUE a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio, che le caratteristiche del prodotto di cui trattasi richiedano, onde conservarne la qualità e garantirne l’uso corretto, una simile rete di distribuzione e, infine, che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario.

Per quanto attiene, in particolare, alla vendita di prodotti cosmetici e di igiene personale, l’obiettivo di preservare l’immagine di prestigio di tali prodotti non può rappresentare un obiettivo legittimo per restringere la concorrenza e non può quindi giustificare che una clausola contrattuale diretta ad un simile obiettivo non ricada nell’art. 101, n. 1, TFUE.

(v. punti 38, 40-41, 46-47 e dispositivo)

2.        L’art. 4, lett. c), del regolamento n. 2790/1999, relativo all’applicazione dell’art. 101, n. 3, TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione per categoria prevista all’art. 2 di detto regolamento non si applica ad un contratto di distribuzione selettiva contenente una clausola che vieta, di fatto, di avvalersi di Internet come modalità di commercializzazione dei prodotti oggetto del contratto. Un simile contratto può invece beneficiare, a titolo individuale, dell’applicabilità dell’eccezione di legge dell’art. 101, n. 3, TFUE, qualora sussistano le condizioni poste da tale disposizione.

Dall’art. 4, lett. c), del regolamento n. 2790/1999 risulta infatti che l’esenzione non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento non autorizzato. Orbene, la clausola contrattuale in esame ha, quanto meno, per oggetto di restringere le vendite passive agli utenti finali intenzionati ad acquistare tramite Internet e non ubicati nella zona di riferimento fisica del membro interessato del sistema di distribuzione selettiva. Inoltre, l’art. 4, lett. c), del regolamento, con l’espressione «luogo di stabilimento», si riferisce solamente a punti vendita nei quali si praticano vendite dirette. Pertanto, una clausola che vieta, di fatto, la commercializzazione via Internet non può essere considerata alla stregua di una clausola che vieta ai membri del sistema di distribuzione selettiva interessato di svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento non autorizzato ai sensi dell’art. 4, lett. c).

(v. punti 53-54, 56, 58-59 e dispositivo)