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Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 15 novembre 2018, causa T-793/14, Tempus Energy e Tempus Energy Technology / Commissione

(Causa C-57/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, P. Němečková, agenti)

Altre parti nel procedimento: Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 15 novembre 2018, notificata alla Commissione il giorno seguente, nella causa T-793/14, Tempus Energy Ltd e Tempus Energy Technology Ltd / Commissione europea,

e

respingere la domanda volta all’annullamento della decisione C(2014) 5083 final della Commissione 1 , del 23 luglio 2014, di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti relativo al mercato delle capacità nel Regno Unito;

in subordine,

annullare la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 15 novembre 2018, notificata alla Commissione il giorno seguente, nella causa T-793/14, Tempus Energy Ltd e Tempus Energy Technology Ltd / Commissione europea;

rinviare la causa al Tribunale per il riesame del secondo motivo dedotto in primo grado;

in ogni caso, condannare i ricorrenti in primo grado alle spese del procedimento di primo grado e di quello di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione è basata su un motivo unico: il Tribunale ha erroneamente interpretato l’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (EU) 2015/1589 del Consiglio 2 del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, allorché ha dichiarato che la misura di aiuto notificata suscitava forti dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno.

Dato che il Tribunale si è fondato su una serie di indizi circa le serie difficoltà, il motivo unico è suddiviso nelle seguenti due parti, relative ai due insiemi di indizi esaminati nella sentenza impugnata:

Prima parte: il Tribunale ha erroneamente preso in considerazione, come principale indizio dell’esistenza di dubbi, la durata e le circostanze dei contatti precedenti alla notifica, nonché la complessità e la novità della misura.

Seconda parte: il Tribunale ha erroneamente contestato alla Commissione di aver omesso di svolgere un’adeguata istruttoria su determinati aspetti del mercato delle capacità nel Regno Unito.

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1 Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni (GU 2014, C 348, pag. 5).

2 GU 2015, L 248, pag. 9.