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Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dalla RFA International, LP avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018, causa T-113/15, RFA International/Commissione

(Causa C-56/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: RFA International, LP (rappresentanti: B. Evtimov, адвокат, M. Krestiyanova, avocate, D. O'Keeffe, Solicitor, N. Tuominen, E. Borovikov, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale ai fini del riesame;

condannare la Commissione alle spese relative al procedimento dinanzi alla Corte e a quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si limita a contestare quanto accertato dal Tribunale relativamente al secondo motivo dedotto dalla ricorrente nel giudizio di primo grado.

Il Tribunale, nelle sue constatazioni, avrebbe commesso un errore nell’interpretazione giuridica dell’articolo 11, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base1 nonché nell’aver definito in maniera troppo ampia la portata consentita delle scelte discrezionali della Commissione quanto alla valutazione di situazioni complesse ai sensi di tali disposizioni. La ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata per i seguenti motivi.

Il Tribunale avrebbe commesso due errori di diritto quanto all’interpretazione del regolamento di base.

a) In primo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9 del regolamento di base, in tutte le inchieste relative a riesami, la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell’articolo 2 di tale regolamento. Tuttavia, la Commissione avrebbe effettuato la valutazione relativa alla ripercussione dei dazi antidumping sui prezzi di rivendita non sulla base dei prezzi di rivendita individuati nell’inchiesta che ha portato al regolamento iniziale, bensì sulla base dei costi di produzione correnti in Russia. Ciò costituisce un mutamento di metodo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. La Commissione ha evidenziato che le circostanze erano significativamente mutate dall’inchiesta iniziale e, in particolare, che i costi di produzione degli esportatori russi erano aumentati del 100% circa. Tuttavia, l’aumento dei costi esisteva ed era già conosciuto durante i periodi di inchiesta relativa alle restituzioni compresi tra il 2008 e il 2010.

b) In secondo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base applicando un criterio giuridico erroneo. Il criterio giuridico indicato dal Tribunale richiede che la prova dell’incorporazione di dazi antidumping nei prezzi all’esportazione può essere prodotta soltanto mediante dati di prezzi «reso sdoganato»2 , nonché dimostrando che nei nuovi prezzi erano compresi non soltanto i dazi antidumping ma anche tutti i costi di produzione sostenuti. Né l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, né la Comunicazione della Commissione relativa alla restituzione dei dazi antidumping3 conterrebbero un requisito del genere.

Infine, il Tribunale avrebbe sostanzialmente effettuato constatazioni di fatto erronee quando è pervenuto alla conclusione secondo cui:

a) l’aumento del costo di produzione è emerso soltanto durante il primo e il secondo periodo dell’inchiesta relativa alle restituzioni e quindi costituiva un cambiamento delle circostanze tale da giustificare un mutamento di metodo. La Commissione era infatti già a conoscenza dell’aumento dei costi durante il periodo dell’inchiesta originale e delle inchieste relative alle restituzioni tra il 2008 e il 2010.

a) Il mutamento di metodo era giustificato al fine di creare condizioni di parità e di evitare un trattamento discriminatorio tra operatori che sarebbero soggetti alle medesime misure. Tutti i produttori russi, infatti, avrebbero subito gli stessi aumenti di costi.

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1 Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51).

2 DDP, delivery duty paid.

3 GU 2014, C 164, pag. 9.