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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 18 (Portogallo) il 31 gennaio 2019 – LE / Transportes Aéreos Portugueses SA

(Causa C-74/19)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 18

Parti nel procedimento principale

Attore: LE

Convenuta: Transportes Aéreos Portugueses SA

Questioni pregiudiziali

Se la circostanza che un passeggero, durante un volo, morda altri passeggeri e aggredisca l’equipaggio che ha cercato di calmarlo, tanto da giustificare, secondo il comandante del volo, un dirottamento verso il più vicino aeroporto per sbarcare tale passeggero e il suo bagaglio, con conseguente ritardo dell’arrivo a destinazione del volo, rientri nella nozione di «circostanze eccezionali» di cui al considerando 14 del regolamento (CE) n. 261/2004 1 .

Se una «circostanza eccezionale» che si verifica sul volo di andata, immediatamente precedente ed effettuato dallo stesso aeromobile, rilevi ai fini di esonerare il vettore aereo dalla responsabilità per il ritardo nella partenza di tale aeromobile per il volo di ritorno, sul quale viaggia il passeggero che ha presentato reclamo, attore nella fattispecie.

Se la considerazione e la conclusione della convenuta in base alla quale l’invio di un altro aeromobile non avrebbe evitato il ritardo già in corso né l’imbarco del passeggero in transito, attore nella fattispecie, sul volo del giorno seguente, dal momento che tale compagnia, convenuta nella fattispecie, ha un solo volo giornaliero verso la destinazione finale del passeggero, configuri una condotta del vettore aereo, convenuto nella fattispecie, nella quale quest’ultimo ha adottato tutte le misure del caso, ma anche in tal modo non è stato possibile ovviare al ritardo verificatosi, ai fini di quanto disposto nell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004.

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1     Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46 pag. 1).