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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 31 gennaio 2019 – Direktor na Teritorialna direktsia Yugozapadna Agentsia «Mitnitsi» pravopriemnik na Mitnitsa Aerogara Sofia / «Curtis Balkan» EOOD

(Causa C-76/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente in cassazione: Direktor na Teritorialna direktsia Yugozapadna Agentsia «Mitnitsi» pravopriemnik na Mitnitsa Aerogara Sofia

Resistente in cassazione: «Curtis Balkan» EOOD

Questioni pregiudiziali

Se, a prescindere dalla regola sancita all’articolo 157 del regolamento n. 2454/931 , l’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che costituisce un autonomo fondamento per la rettifica del valore in dogana mediante imputazione dei corrispettivi e diritti di licenza al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate.

Se l’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che, in relazione alla rettifica del valore in dogana, disciplina due fattispecie alternative: da un lato, il caso in cui i corrispettivi e i diritti di licenza, come quelli in esame, si riferiscono in parte alle merci importate e in parte ad altri elementi aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione e, dall’altro, il caso in cui i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono ad attività o servizi prestati successivamente all’importazione.

Se l’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che, in relazione alla rettifica del valore in dogana, disciplina tre fattispecie: in primis, il caso in cui i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci importate e in parte ad altri elementi aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione; in secondo luogo, il caso in cui i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci importate e in parte ad attività o servizi prestati successivamente all’importazione, e, in terzo luogo, il caso in cui i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci importate e in parte ad altri elementi aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione oppure ad attività o servizi svolti successivamente all’importazione.

Se l’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che ammette sempre una rettifica del valore in dogana quando si accerta che i corrispettivi e i diritti di licenza corrisposti si riferiscono ad attività o servizi prestati successivamente all’importazione delle merci da valutare che, nel caso concreto, sono quelle (collegate alla fabbricazione e alla gestione) messe a disposizione della società bulgara dalla società americana, a prescindere dal soddisfacimento delle condizioni di rettifica di cui all’articolo 157 del regolamento n. 2454/93.

Se l’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che rappresenta un caso particolare di rettifica del valore in dogana in conformità della disciplina e alle condizioni di cui all’articolo 157 del regolamento medesimo, fermo restando che la peculiarità consiste unicamente nel fatto che il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce solo in parte alle merci da valutare, cosicché esso deve essere ripartito in maniera adeguata.

Se l’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che trova applicazione anche quando l’acquirente versa un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo.

In caso di risposta affermativa ad entrambe le domande che precedono, se, nell’ambito dell’adeguata ripartizione del corrispettivo o del diritto di licenza a norma dell’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93, il giudice debba verificare se siano soddisfatte entrambe le condizioni previste nell’articolo 157, paragrafo 2, vale a dire che il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisca, anche solo in parte, alle merci importate e che esso costituisca una condizione di vendita delle merci in causa e, in caso affermativo, se nel contesto di detto esame, debba essere rispettato l’articolo 160, in base al quale le condizioni previste dall’articolo 157, paragrafo 2, si considerano soddisfatte se il venditore o una persona ad esso legata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento.

Se l’articolo 160 del regolamento n. 2454/93 trovi applicazione unicamente alla regola di base di cui all’articolo 157 del regolamento medesimo, quando i corrispettivi e i diritti di licenza devono essere pagati a un terzo e si riferiscono interamente alla merce da valutare o anche nei casi in cui i corrispettivi e i diritti suddetti si riferiscono solo in parte alla merce importata.

Se l’articolo 160 del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «legame» tra licenziante e venditore ricomprende i casi in cui il licenziante è legato all’acquirente poiché, attraverso quest’ultimo, esso esercita un controllo diretto che va oltre il controllo di qualità, o debba essere interpretato nel senso che il sopra descritto legame tra licenziante e acquirente non è sufficiente per ravvisare un legame (indiretto) tra licenziante e venditore, in particolare, quando quest’ultimo nega che i prezzi per gli ordini dell’acquirente relativi alle merci importate dipendano dal pagamento dei corrispettivi e dei diritti di licenza e contesta altresì che il licenziante sia in grado di condurre o delimitare la sua attività sotto il profilo operativo.

Se l’articolo 160 del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che ammette una rettifica del valore in dogana unicamente quando sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui all’articolo 157 del regolamento citato, ovvero quando il corrispettivo o il diritto di licenza pagato a un terzo si riferisce alle merci da valutare e costituisce una condizione di vendita delle merci in causa ed è altresì soddisfatta la condizione secondo cui il venditore o una persona ad esso legata chiede all’acquirente di effettuare il pagamento di tale corrispettivo o diritto.

Se il requisito di cui all’articolo 157, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 2454/93, secondo cui il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce alle merci da valutare, debba considerarsi come soddisfatto quando - come nel caso di specie - sussiste un collegamento indiretto tra il corrispettivo o il diritto di licenza e le merci importate, laddove le merci da valutare siano elementi del prodotto finito oggetto di licenza.

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1 Regolamento (CEE) n.°2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1).