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Impugnazione proposta il 30 gennaio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 21 novembre 2018, causa T-587/16, HM / Commissione europea

(Causa C-70/19 PP)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. S. Bohr, G. Gattinara, agenti)

Altra parte nel procedimento: HM

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale, del 21 novembre 2018, nella causa T-587/16, HM/Commissione;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

riservarsi sulle spese del procedimento di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce due motivi a sostegno del suo ricorso.

Il primo motivo, articolato in tre parti, verte sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto quanto alla ripartizione delle competenze tra la commissione giudicatrice e l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO).

Nella prima parte di tale motivo la Commissione deduce che il Tribunale è incorso in un errore di qualificazione giuridica dell’atto impugnato, vale a dire la decisione dell’EPSO del 17 agosto 2015 di non trasmettere alla commissione giudicatrice, per ragioni di tardività, la domanda di riesame della ricorrente. Tale comunicazione è stata effettuata nell’esercizio della competenza attribuita all’EPSO a norma del punto 3.1.3. delle disposizioni generali applicabili alle procedure di concorso per quanto riguarda tutta la corrispondenza con i candidati.

Nella seconda parte, la Commissione addebita al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto quanto all’interpretazione delle disposizioni generali. La stessa ritiene che occorra leggere il punto 3.4.3. di tali disposizioni generali non solo congiuntamente con il punto 3.1.3., bensì anche tenuto conto della lettera e dello scopo del punto 3.4.3., che attribuisce all’EPSO la competenza a svolgere la procedura interna di riesame.

Con la terza parte di detto motivo la Commissione addebita un errore di diritto nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 7, allegato III, dello Statuto dei funzionari. La comunicazione di cui trattasi è, a suo giudizio, una misura di natura amministrativa avente lo scopo di garantire l’applicazione di norme uniformi nelle procedure di selezione ai sensi del suddetto articolo 7, paragrafo 1. Ciò corrisponderebbe, inoltre, al ruolo dell’EPSO in quanto assistente della commissione giudicatrice, come il Tribunale ha dichiarato nella sentenza T-361/10 P, Commissione/Pachtitis 1 .

Il secondo motivo verte sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’interpretazione del motivo relativo all’incompetenza dell’autore dell’atto. Nel caso di specie il Tribunale non avrebbe accertato se, qualora tale organo giurisdizionale avesse posto rimedio al vizio di incompetenza, sarebbe stato adottato un atto avente il medesimo contenuto o un contenuto diverso. In mancanza di tale accertamento, secondo la Commissione, il Tribunale non poteva annullare l’atto controverso.

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1 ECLI:EU:T:2011:742