Language of document : ECLI:EU:F:2009:99

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

20 luglio 2009 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Domanda di inchiesta – Irricevibilità manifesta – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

Nella causa F‑86/07,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Luigi Marcuccio, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai sigg. S. Gervasoni, presidente, H. Kreppel (relatore) e H. Tagaras, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto per telefax presso la cancelleria del Tribunale il 25 agosto 2007 (ove l’originale è stato depositato il 30 agosto successivo), il sig. Marcuccio chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione con cui la Commissione delle Comunità europee ha respinto la sua domanda volta ad ottenere lo svolgimento di un’inchiesta sulle molestie psicologiche che egli avrebbe subito durante il periodo nel quale era distaccato alla delegazione della Commissione in Angola e la condanna della Commissione al risarcimento del danno risultante da tali asserite molestie psicologiche.

 Fatti

2        Il ricorrente, funzionario di grado A 7 presso la direzione generale (DG) «Sviluppo» della Commissione, veniva assegnato a Luanda presso la delegazione della Commissione in Angola (in prosieguo: la «delegazione») come funzionario in prova dal 16 giugno 2000.

3        L’8 agosto 2000, il ricorrente prendeva effettivamente servizio nell’ambito della delegazione.

4        Il ricorrente è funzionario di ruolo a far data dal 16 marzo 2001.

5        Il 14 agosto 2001, il capo della delegazione inviava all’amministrazione centrale della DG «Sviluppo» una «nota di archivio» avente ad oggetto la «[c]ondotta professionale [del ricorrente]» (in prosieguo: la «nota del 14 agosto 2001»). In tale nota, il capo della delegazione faceva presente un’insufficienza del rendimento e della condotta professionale del ricorrente, della sua tendenza «a disperdersi e a perdere troppo tempo con questioni amministrative, in particolare connesse al suo trasloco e [alla sua] istallazione», nonché di difficoltà d’integrazione dell’interessato nell’ambito della delegazione. Il capo della delegazione sottolineava, del pari, che l’interessato «[era] stato vittima di un numero anomalo di incidenti in cui [aveva] dovuto chiedere l’intervento [dei] servizi di sicurezza [della delegazione]».

6        Con nota del 29 agosto 2001, il ricorrente contestava, punto per punto, quanto dedotto dal capo della delegazione in ordine alla sua condotta professionale nella nota del 14 agosto 2001 e ricordava, in particolare, che il capo della delegazione aveva messo in dubbio le sue competenze dal primo incontro e lo aveva aggredito verbalmente più volte.

7        A far data dal 4 gennaio 2002, il ricorrente è in congedo di malattia presso il suo domicilio in Tricase e non ha mai ripreso le sue funzioni.

8        Con decisione dell’11 gennaio 2002, poi annullata e sostituita il 18 marzo 2002 da una decisione con effetti a decorrere dal 1° aprile 2002, il ricorrente è stato rassegnato alla sede di Bruxelles nell’interesse del servizio.

9        Il ricorso per l’annullamento della decisione del 18 marzo 2002 è stato respinto con sentenza del Tribunale di primo grado 24 novembre 2005, causa T‑236/02, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A-365 e II‑1621). Con sentenza 6 dicembre 2007, causa C‑59/06 P, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), la Corte, dopo aver rilevato che il ricorrente non era stato posto in grado di presentare le proprie osservazioni precedentemente all’adozione della decisione del 18 marzo 2002, ha annullato per questo motivo la sentenza del Tribunale di primo grado, Marcuccio/Commissione, citata supra, e ha rinviato la causa, tuttora pendente, dinanzi a tale giudice.

10      Con nota datata 1° marzo 2003, il ricorrente, asserendo di essere affetto da una malattia provocata dalle molestie psicologiche subite durante l’esercizio delle sue funzioni nell’ambito della delegazione, ha presentato istanza per il riconoscimento della natura professionale della sua malattia, ai sensi dell’art. 73 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»).

11      Con nota datata 23 aprile 2003, il capo del settore «[a]ssicurazioni incidenti e malattie professionali» del regime comune di assicurazione malattia delle istituzioni della Comunità europee ha accusato ricezione della domanda del ricorrente di cui alla sua nota del 1° marzo 2003. La nota del 23 aprile 2003 conteneva il seguente passo:

«Conformemente all’art. 17, n. 2, della regolamentazione [relativa alla copertura dei rischi di incidenti e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee], il settore “[a]ssicurazione [i]cidenti e [malattie [p]rofessionali” procederà ad un’inchiesta par raccogliere tutti gli elementi che consentiranno di determinare la natura dell’affezione, la sua origine professionale nonché le circostanze in cui essa si è manifestata.

Dalla loro ricezione, tali elementi saranno trasmessi al medico indicato dall’[autorità che ha il potere di nomina] nel contesto del procedimento previsto dall’art. 73 dello [S]tatuto. Lei sarà poi assoggettato a visita medica presso lo stesso medico. In base alle informazioni in tal modo raccolte, questi fornirà le proprie conclusioni conformemente all’art. 19 della regolamentazione [relativa alla copertura dei rischi di incidenti e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee]».

12      Con nota datata 8 giugno 2005 e ricevuta dal ricorrente il successivo 6 luglio, il direttore dell’Ufficio investigativo e disciplinare (IDOC), nell’ambito della procedura di riconoscimento della malattia professionale, ha sollecitato, da parte dello stesso, informazioni complementari in ordine alle molestie psicologiche asseritamente subite, perché fosse possibile procedere ad una verifica su tal punto.

13      Con nota del 4 settembre 2005 indirizzata all’IDOC, il ricorrente rispondeva indicando, inter alia, che tutti i membri del personale della delegazione erano venuti a conoscenza delle pretese molestie psicologiche subite da parte del capo della delegazione e che i nomi di tali membri erano noti alla Commissione.

14      Il 27 settembre 2005, l’IDOC ha emesso una relazione in cui concludeva che gli atti forniti dal ricorrente non contenevano «elementi sufficientemente concreti a sostegno di quanto dallo stesso dedotto circa le molestie psicologiche di cui sarebbe stato vittima nella delegazione (...)» (in prosieguo: la «relazione dell’IDOC») e che non occorreva procedere a indagini complementari.

15      Con nota del 9 novembre 2005 indirizzata all’IDOC, il ricorrente, al quale la relazione dell’IDOC non era stata comunicata, ha chiesto di essere informato sullo stato di avanzamento della verifica che l’IDOC era stato incaricato di effettuare.

16      Con nota del 22 novembre 2005, il direttore dell’IDOC ha risposto alla nota del ricorrente del 9 novembre 2005, indicando che la verifica che l’IDOC era stato incaricato di svolgere era effettuata nel contesto del procedimento avviato ai sensi dell’art. 73 dello Statuto e che il ricorrente sarebbe stato informato del risultato di tale verifica solo quando detto procedimento si fosse concluso.

17      Con nota datata 10 luglio 2006 e pervenuta all’amministrazione, secondo il ricorrente, il successivo 2 agosto, il ricorrente ha introdotto dinanzi all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto (in prosieguo: la «nota del 10 luglio 2006»), in cui ha chiesto:

–        che la Commissione svolgesse un’inchiesta concernente, in primo luogo, le pretese molestie psicologiche subite da parte del capo della delegazione, in secondo luogo, la diffusione illegittima, con la nota del 14 agosto 2001, di informazioni diffamatorie sul suo conto, in terzo luogo, la violazione, da parte dell’amministrazione, dei suoi obblighi in materia di arredamento dell’alloggio di servizio messo a sua disposizione (in prosieguo: la «domanda di indagine»);

–        la corresponsione, da parte della Commissione, della somma di EUR 810 000 a titolo di risarcimento di tutti i danni «derivanti dagli atti fatti e comportamenti illeciti illegali illegittimi ingiusti» che essa avrebbe compiuto (in prosieguo: la «domanda risarcitoria»).

18      Nella nota del 10 luglio 2006, il ricorrente ha precisato che l’inchiesta di cui egli sollecitava l’avvio non aveva lo stesso oggetto di quella indagine avviata sul fondamento dell’art. 17, n. 2, della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di incidente e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee vigente alla data in cui la relazione dell’IDOC è stata emessa (in prosieguo: la «regolamentazione comune»), dal momento che quest’ultima inchiesta si limitava a determinare se la malattia di cui soffriva derivasse dall’esercizio delle sue funzioni, e non era intesa a identificare con precisione i fatti di molestie psicologiche. Il ricorrente ha aggiunto che, in ogni caso, l’inchiesta avviata ai sensi dell’art. 17, n. 2, della regolamentazione comune avrebbe accusato un «ritardo colpevole».

19      Con nota datata 8 agosto 2006, il ricorrente ha chiesto all’APN di fargli pervenire, inter alia, «copia conforme all’originale del rapporto finale d’inchiesta inerente la verifica effettuata dall’ [IDOC] in relazione alla [sua] domanda di riconoscimento di malattia professionale (...)» (in prosieguo: la «domanda di comunicazione della relazione dell’IDOC»).

20      Con decisione del 9 ottobre 2006, l’APN ha respinto la domanda di comunicazione della relazione dell’IDOC, precisando che tale relazione gli sarebbe stata inviata solo in esito al procedimento avviato sulla base dell’art. 73 dello Statuto.

21      Con decisione in pari data, l’APN ha respinto la domanda risarcitoria contenuta nella nota del 10 luglio 2006 (in prosieguo: la «decisione esplicita di rigetto della domanda risarcitoria»). Tuttavia, in tale decisione, l’APN non si è pronunciata in ordine alla domanda di inchiesta parimenti contenuta nella nota del 10 luglio 2006 e si è limitata a respingere i rilievi critici del ricorrente quanto all’asserito «ritardo colpevole» con cui sarebbe stata condotta l’inchiesta avviata ai sensi dell’art. 17, n. 2, della regolamentazione comune. In tal modo, la mancata risposta alla domanda di inchiesta ha fatto sorgere, alla scadenza del termine di quattro mesi decorrente dall’introduzione della domanda medesima, una decisione implicita di rigetto (in prosieguo: la «decisione implicita di rigetto della domanda d’inchiesta»).

22      Con nota datata 27 dicembre 2006, il ricorrente ha introdotto reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto avverso la decisione esplicita di rigetto della domanda risarcitoria nonché avverso la decisione implicita di rigetto della domanda d’inchiesta.

23      Con nota datata 2 gennaio 2007, il ricorrente ha introdotto reclamo avverso la decisione del 9 ottobre 2006 con cui l’APN ha respinto la domanda di comunicazione della relazione dell’IDOC.

24      Con decisione del 23 aprile 2007 di cui il ricorrente ha avuto ricezione il successivo 4 giugno, l’APN ha esplicitamente respinto il reclamo avverso la decisione esplicita di rigetto della domanda risarcitoria (in prosieguo: la «decisione del 23 aprile 2007»).

25      Il 4 giugno 2007, il ricorrente ha ricevuto dalla Commissione copia della relazione dell’IDOC.

 Conclusioni delle parti

26      Il ricorrente ha introdotto il presente ricorso il 25 agosto 2007.

27      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione con cui la Commissione ha respinto le domande contenute nella nota del 10 luglio 2006;

–        annullare, per quanto necessario, la decisione esplicita di rigetto della domanda risarcitoria;

–        annullare, per quanto necessario, la decisione del 23 aprile 2007;

–        annullare, per quanto necessario, la relazione dell’IDOC;

–        dichiarare l’illiceità degli «atti, fatti e comportamenti de quibus», e condannare la Commissione ad effettuare senza indugio l’inchiesta di cui alla nota del 10 luglio 2006;

–        nell’ipotesi in cui il Tribunale dovesse disporre lo svolgimento dell’inchiesta di cui alla nota del 10 luglio 2006, condannare la Commissione a comunicargliene i risultati e a garantirne un’adeguata pubblicità;

–        nell’ipotesi in cui, a seguito di tale inchiesta, la Commissione fosse condannata nell’ambito della presente controversia, condannare l’Istituzione a esporre idonei e visibili avvisi contenenti per estratto le conclusioni dell’inchiesta nei locali della delegazione nonché nella sede della DG «Sviluppo»;

–        condannare la Commissione a procedere senza indugio alla distruzione materiale della nota del 14 agosto 2001;

–        nell’ipotesi in cui la Commissione dovesse essere condannata a procedere alla distruzione della nota del 14 agosto 2001, condannare l’Istituzione a notificare al ricorrente tale distruzione nonché le circostanze in cui essa si è verificata, precisando il luogo in cui detta nota si trovava antecedentemente alla distruzione;

–        condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 1 520 000 (un milione cinquecento ventimila), ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa;

–        condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra il giorno successivo alla presentazione del presente ricorso e il giorno di esecuzione della sentenza del Tribunale, la somma di EUR 1 000, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente;

–        condannare la Commissione alla rifusione in favore del ricorrente di tutte le spese, diritti ed onorari di procedura, ivi inclusi quelli relativi alla redazione di perizia di parte.

28      A titolo di misura istruttoria, il ricorrente chiede che, da una parte, il Tribunale effettui una «perizia di ufficio» per accertare l’illegittimità del comportamento della Commissione e che, dall’altra, proceda all’escussione di testimoni.

29      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile o infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese del giudizio ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

 In diritto

30      Ai sensi dell’art. 76 del regolamento di procedura, quando il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o di alcune sue conclusioni o quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

31      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tali disposizioni, di statuire senza proseguire il procedimento.

 Sulle domande di annullamento

 Osservazioni preliminari

32      Deve ritenersi che il ricorrente chieda, in sostanza, l’annullamento:

–        della decisione implicita di rigetto della domanda d’inchiesta;

–        della relazione dell’IDOC.

33      Per contro, con riguardo alla domanda di annullamento della decisione esplicita di rigetto della domanda risarcitoria, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la decisione di un’istituzione che respinge una domanda risarcitoria costituisce parte integrante del procedimento amministrativo preliminare alla proposizione del ricorso diretto all’accertamento della responsabilità dinanzi al Tribunale e che, conseguentemente, quest’ultimo non può conoscere di tale domanda in modo autonomo rispetto alla domanda di accertamento della responsabilità. Infatti, l’atto in cui è espressa la posizione dell’istituzione durante la fase precontenziosa produce unicamente l’effetto di consentire alla parte che affermi di aver subìto un pregiudizio di proporre domanda risarcitoria dinanzi al Tribunale (sentenze del Tribunale di primo grado 18 dicembre 1997, causa T‑90/95, Gill/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-471 e II‑1231, punto 45, e 6 marzo 2001, causa T‑77/99, Ojha/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-61 e II‑293, punto 68). Ciò premesso, le domande di annullamento della decisione esplicita di rigetto della domanda risarcitoria non possono essere esaminate in modo autonomo.

34      Del pari, nemmeno le domande di annullamento della decisione del 23 aprile 2007 possono essere esaminate autonomamente. Infatti, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, alla domanda di annullamento di una decisione di rigetto di un reclamo consegue che il giudice comunitario sia chiamato a conoscere dell’atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto di tale reclamo (sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 8; sentenze del Tribunale di primo grado 23 marzo 2004, causa T‑310/02, Theodorakis/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A-95 e II‑427, punto 19, e 9 giugno 2005, causa T‑80/04, Castets/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-161 e II‑729, punto 15).

 Sulle domande di annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda d’inchiesta

35      Dagli atti di causa emerge che, a seguito della domanda di riconoscimento della malattia professionale presentata dal ricorrente il 1° marzo 2003, l’amministrazione, conformemente all’art. 17 della regolamentazione comune, ha avviato un’inchiesta per raccogliere tutti gli elementi che consentissero di determinare la natura dell’asserita affezione del ricorrente, la sua origine professionale nonché le circostanze in cui essa si sarebbe verificata. Orbene, nell’ambito di tale inchiesta, l’IDOC è stato incaricato di procedere a una verifica relativa, in particolare, a quanto dedotto dall’interessato riguardo alle molestie psicologiche che questi asseriva di aver subìto da parte del capo della delegazione nel periodo compreso tra i mesi di luglio 2000 e agosto 2001, all’asserita omissione, da parte della Commissione, dell’adozione di ogni misura per porre fine a tali molestie psicologiche, alla violazione, da parte dell’amministrazione, dei suoi obblighi in materia di arredamento dell’alloggio di servizio messo a disposizione del ricorrente in Angola, o alla diffusione, ad opera del capo della delegazione, di informazioni personali sul suo conto. Al termine di tale verifica, l’IDOC, in data 27 settembre 2005, ha redatto una relazione circostanziata pronunciandosi su tutte le deduzioni di cui è causa, relazione che è stata comunicata al ricorrente il 4 giugno 2007, vale a dire anteriormente all’introduzione del presente ricorso.

36      Ciò premesso, le domande di annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda d’inchiesta, alla data d’introduzione del presente ricorso, erano prive di oggetto, dal momento che la Commissione aveva precedentemente incaricato l’IDOC di procedere ad una verifica approfondita vertente, in sostanza, sui medesimi fatti sui quali verteva la domanda d’inchiesta e che il ricorrente non ha prodotto alcun elemento tale da far sorgere il minimo dubbio sul fatto che la verifica effettuata dall’IDOC fosse stata sufficiente per risolvere detta questione.

37      Conseguentemente, tali domande devono essere respinte in quanto manifestamente irricevibili.

 Sulla domanda di annullamento della relazione dell’IDOC

38      Occorre ricordare, in limine, che l’esistenza di un atto lesivo ai sensi dell’art. 90, n. 2, e dell’art. 91, n. 1, dello Statuto costituisce un presupposto indispensabile per la ricevibilità di qualsiasi ricorso dei funzionari avverso l’istituzione cui appartengono (v., segnatamente, sentenza del Tribunale di primo grado 13 luglio 1993, causa T‑20/92, Moat/Commissione, Racc. pag. II‑799, punto 39). Orbene, secondo la giurisprudenza, gli atti e le decisioni che possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento sono solo quelli che producono effetti obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo (sentenze della Corte 10 dicembre 1969, causa 32/68, Grasselli/Commissione, Racc. pag. 505, punti 4‑7, e 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione, Racc. pag. 303, punto 23; sentenze del Tribunale di primo grado 6 giugno 1996, causa T‑391/94, Baiwir/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-269 e II‑787, punto 34, e 18 giugno 1996, causa T‑293/94, Vela Palacios/CES, Racc. PI pagg. I‑A-305 e II‑893, punto 22).

39      Peraltro, in materia di ricorsi di funzionari, gli atti preparatori di una decisione non arrecano pregiudizio e non possono, quindi, essere impugnati che «incidenter tantum» qualora sia esperito un ricorso contro i provvedimenti impugnabili (v. sentenze della Corte 7 aprile 1965, causa 11/64, Weighardt/Commissione, Racc. pagg. 352, 396, e Bossi/Commissione, citata supra, punto 23). Se taluni atti puramente preparatori possono arrecare pregiudizio all’interessato nella misura in cui possono incidere sul contenuto di un ulteriore atto impugnabile, tali atti non possono essere impugnati con ricorso autonomo e devono essere contestati a sostegno del ricorso avverso tale atto (v., in tal senso, sentenza della Corte 11 luglio 1968, causa 35/67, Van Eick/Commissione, Racc. pagg. 436, 455).

40      Nel caso di specie, dal momento che la relazione dell’IDOC costituisce un atto puramente preparatorio della decisione definitiva che l’APN sarebbe stata eventualmente indotta a adottare, le domande di annullamento di tale relazione devono essere dichiarate manifestamente irricevibili (v., per analogia, sentenza del Tribunale di primo grado 6 aprile 2006, causa T‑309/03, Camós Grau/Commissione, Racc. pag. II‑1173, punti 46‑58).

41      Ad abundantiam, occorre aggiungere che, quand’anche la relazione dell’IDOC avesse costituito un atto lesivo, le relative domande di annullamento non sarebbero tuttavia ricevibili. Infatti, come previsto dall’art. 91, n. 2, dello Statuto, un ricorso è ricevibile solo se l’APN ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, n. 2, dello Statuto, e tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto. Orbene, dagli atti di causa emerge che il ricorrente non ha sottoposto all’APN alcun reclamo contro la relazione dell’IDOC.

 Sulle domande risarcitorie

  Argomenti delle parti

42      Il ricorrente chiede, in sostanza, il risarcimento del danno risultante, in primo luogo, dalle pretese molestie psicologiche subite da parte del capo della delegazione, in secondo luogo, dal fatto che la Commissione avrebbe omesso di adottare misure tali da dimostrare l’effettività dei fatti inerenti alle molestie psicologiche e da impedire che essi continuassero ad essere perpetrati, in terzo luogo, dalla illegittima diffusione, con la nota del 14 agosto 2001, di informazioni diffamatorie sul suo conto e di informazioni relative alla sua vita privata, in quarto luogo, dalla violazione, da parte dell’amministrazione, dei suoi obblighi in materia di arredamento dell’alloggio di servizio messo a sua disposizione.

43      Il ricorrente precisa che il danno di cui chiede il risarcimento sarebbe costituito dalla lesione della sua dignità e della sua reputazione e sarebbe, pertanto, distinto da quello relativo alla malattia professionale di cui soffrirebbe.

44      Nelle proprie difese, la Commissione fa valere, anzitutto, che la domanda di risarcimento danni, contenuta nella nota del 10 luglio 2006, non sarebbe stata proposta entro un termine ragionevole e che essa riguarderebbe, inoltre, danni risarcibili esclusivamente nel contesto della procedura prevista dall’art. 73 dello Statuto. Quanto al merito, la Commissione rileva che il ricorrente non dimostrerebbe né l’effettività dei comportamenti illegittimi che le sono attribuiti, né l’esistenza dei danni invocati.

 Giudizio del Tribunale

45      Secondo costante giurisprudenza, la responsabilità della Comunità presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all’illegittimità del comportamento ascritto alle istituzioni, all’effettività del danno dedotto e all’esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il pregiudizio asserito (v., segnatamente, sentenza della Corte 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I‑1981, punto 42; sentenza del Tribunale di primo grado 6 luglio 1995, causa T‑36/93, Ojha/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-161 e II‑497, punto 130).

46      Nel caso di specie, con riguardo, in primo luogo, alle affermazioni di molestie psicologiche, gli atti di causa, pur mettendo in rilievo l’esistenza di relazioni conflittuali tra l’interessato e il capo della delegazione, non consentono in alcun modo di concludere nel senso dell’esistenza di molestie psicologiche, che una costante giurisprudenza definiva, anteriormente all’inserimento, ad opera del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1), dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto, come una condotta obiettivamente intesa a ledere una persona o a peggiorare deliberatamente le sue condizioni di lavoro (sentenza del Tribunale di primo grado 16 maggio 2006, causa T‑73/05, Magone/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-2-107 e II‑A-2-485, punto 79). In particolare, se è pur vero che il ricorrente, nella nota emanata il 29 agosto 2001 in risposta alla nota del 14 agosto 2001 redatta dal capo della delegazione, ha accusato quest’ultimo di averlo aggredito verbalmente più volte, l’interessato non ha, né nella nota del 29 agosto 2001 né in alcun altro documento, apportato il minimo principio di prova quanto all’esistenza di siffatte aggressioni. Infine, l’IDOC, nella conclusione della sua relazione, della quale nessun argomento del ricorrente induce seriamente a mettere in discussione la fondatezza, ha rilevato che non sussistevano «elementi sufficientemente concreti a sostegno delle sue affermazioni di molestie psicologiche di cui sarebbe stato vittima alla delegazione».

47      Con riguardo, in secondo luogo, all’affermazione secondo cui la Commissione avrebbe omesso di adottare misure tali da dimostrare l’effettività dei fatti inerenti alle molestie psicologiche e da impedire il loro perpetrarsi, risulta da costante giurisprudenza che, in forza dell’obbligo di assistenza cui è tenuta, l’amministrazione, di fronte ad un incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio, è tenuta ad intervenire con tutta la necessaria energia, reagendo con la rapidità e la sollecitudine richieste dalle circostanze del caso di specie per accertare i fatti e poter, quindi, trarre con cognizione di causa le opportune conclusioni. A tal fine, è sufficiente che il funzionario che chiede tutela alla propria istituzione fornisca un principio di prova del carattere reale delle aggressioni assertivamente subite. In presenza di tali elementi, l’Istituzione in causa è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo ad un’indagine al fine di accertare i fatti all’origine delle doglianze, in collaborazione con l’autore di queste ultime (sentenza della Corte 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione, Racc. pag. 99, punti 15 e 16; ordinanza del Tribunale 17 ottobre 2007, causa F‑63/06, Mascheroni/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36).

48      Nel caso di specie il ricorrente, che non ha fornito alcun principio di prova di essere stato vittima di molestie psicologiche da parte del capo della delegazione, non può contestare alla Commissione di non aver avviato senza indugio, in esito alla ricezione della nota redatta il 29 agosto 2001 in risposta alla nota del 14 agosto 2001, un’inchiesta sugli asseriti fatti di molestia psicologica. Peraltro, occorre rilevare che l’amministrazione, per porre fine alla situazione di tensione creatasi nell’ambito della delegazione a causa delle relazioni conflittuali tra l’interessato e il capo della delegazione, con decisione dell’11 gennaio 2002, successivamente sostituita con nuova decisione del 18 marzo 2002, ha riassegnato il ricorrente alla DG «Sviluppo» a Bruxelles nell’interesse del servizio.

49      Con riguardo, in terzo luogo, all’affermazione del ricorrente secondo cui il capo della delegazione avrebbe, con la nota del 14 agosto 2001, diffuso false informazioni sul suo conto e divulgato informazioni concernenti la sua vita privata, una siffatta affermazione non è supportata da alcun elemento probatorio. Infatti, da una parte, l’interessato non fornisce alcun elemento che potrebbe dimostrare che sarebbero false ovvero relative alla sua vita privata le osservazioni di cui a tale nota, attinenti, in particolare, all’insufficienza del suo rendimento e alla sua condotta durante il servizio nonché alle difficoltà di integrazione nell’ambito della delegazione. D’altra parte, se è pacifico che, nella nota del 14 agosto 2001, il capo della delegazione ha sottolineato che il ricorrente «[era] stato vittima di un numero anomalo di incidenti in cui [aveva] dovuto chiedere l’intervento [dei] servizi di sicurezza [della delegazione]», dagli atti di causa emerge che l’interessato stesso, nella nota del 29 agosto 2001, scritta in risposta alla nota del 14 agosto 2001, ha riconosciuto di aver sollecitato, più volte, l’assistenza dei servizi di sicurezza, nel contesto di incidenti stradali di ridotta gravità in cui era stato coinvolto, ovvero in un caso in cui la sua autovettura, essendosi impantanata, era stata immobilizzata, o ancora durante un controllo della sua autovettura ad opera della polizia locale. Al riguardo occorre rilevare che, con riferimento a quest’ultimo accadimento, il ricorrente, nella nota del 29 agosto 2001, ha giustificato tale domanda di intervento non in ragione di una particolare difficoltà in cui si sarebbe trovato, bensì con il fatto che, secondo le sue parole, in Angola, in generale, «la polizia molest[erebbe] le persone che circolano negli autoveicoli diplomatici e [potrebbe] mostrarsi aggressiva nei loro confronti».

50      Per quanto riguarda, in quarto luogo, l’asserita violazione, da parte dell’amministrazione, dei suoi obblighi in materia di arredamento dell’alloggio messo a sua disposizione in Angola, il ricorrente non dimostra affatto che la Commissione si sarebbe sottratta al rispetto di tali obblighi, mentre dagli atti di causa emerge, al contrario, che l’Istituzione si è impegnata per rispondere alle domande specifiche del ricorrente e si è dimostrata disponibile, in particolare, a concedergli l’importo di EUR 1 300 per l’acquisto di un letto adeguato rispetto al suo stato di salute.

51      Pertanto, non avendo il ricorrente fornito la prova, ad esso incombente, del carattere colposo o illegittimo dei comportamenti imputati alla Commissione, le domande risarcitorie devono essere dichiarate, nel loro insieme, manifestamente infondate in diritto.

 Sulle ulteriori domande contenute nel ricorso

52      Le ulteriori domande del ricorso sono intese, da una parte, a far riconoscere la fondatezza di alcuni dei motivi invocati a sostegno delle domande di annullamento e di quelle risarcitorie e, dall’altra, a chiedere al Tribunale l’emanazione di ingiunzioni nei confronti dell’amministrazione. Domande siffatte vanno dichiarate irricevibili, atteso che non spetta al Tribunale, nel contesto del controllo di legittimità che si fonda sull’art. 91 dello Statuto, né fare dichiarazioni di diritto (sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2007, causa T‑154/05, Lo Giudice/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 55), né inviare ingiunzioni alle istituzioni comunitarie (sentenza Castets/Commissione, citata supra, punto 17).

53      Alla luce delle suesposte considerazioni, e senza necessità di procedere alle misure istruttorie sollecitate dal ricorrente, il presente ricorso deve essere respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.

 Sulle spese

54      Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale dalla data dell’entrata in vigore dello stesso regolamento di procedura, vale a dire il 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado pertinenti in materia restano applicabili, mutatis mutandis, alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

55      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell’art. 88 del medesimo regolamento, nelle controversie tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento medesimo. Orbene, ai sensi di tali disposizioni, il Tribunale può condannare una parte a rimborsare all’altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute superflue o defatigatorie.

56      Ciò si è verificato nel caso di specie.

57      Infatti, non solo il presente ricorso è stato in parte dichiarato manifestamente irricevibile e in parte respinto in quanto manifestamente infondato in diritto, ma si deve anche ricordare che le numerosissime e dettagliate domande del ricorrente, basate su affermazioni delle quali nessuna si è rivelata sostenuta dal minimo principio di prova, hanno imposto alla Commissione di fornire un lavoro considerevole per preparare la propria difesa.

58      Peraltro, il Tribunale di primo grado, nell’ordinanza 17 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A-2-111 e II‑A-2-517, punto 65), nonché il Tribunale, nelle sue ordinanze 6 dicembre 2007, causa F‑40/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale de primo grado, causa T‑46/08 P), e 4 novembre 2008, causa F‑133/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 58, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑9/09 P), hanno già rilevato che, in tali ultime cause, il ricorrente aveva optato senza alcuna giustificazione per la via contenziosa. Atteso che la presente controversia si colloca nel solco di tale comportamento, occorre condannare il ricorrente a tutte le spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto, in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato.

2)      Il sig. Marcuccio è condannato alle spese.

Lussemburgo, 20 luglio 2009

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Lingua processuale: l’italiano.