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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 25 agosto 2017 – Spiegel Online GmbH / Volker Beck

(Causa C-516/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente in cassazione e resistente: Spiegel Online GmbH

Resistente in cassazione e ricorrente: Volker Beck

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di eccezioni o limitazioni a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE1 previste con riferimento ai diritti ivi indicati lascino un margine di discrezionalità in sede di recepimento nel diritto nazionale.

In che modo si debba tener conto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel determinare la portata delle eccezioni o delle limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE al diritto esclusivo di riproduzione [articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE] e di comunicazione al pubblico riconosciuto agli autori per quanto riguarda le loro opere, compresa la loro messa a disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE).

Se i diritti fondamentali della libertà d’informazione (articolo 11, paragrafo 1, secondo periodo, della Carta) o della libertà di stampa (articolo 11, paragrafo 2, della Carta) possano giustificare ulteriori eccezioni o limitazioni del diritto esclusivo di riproduzione [articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE] e di comunicazione al pubblico riconosciuto agli autori per quanto riguarda le loro opere, compresa la loro messa a disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva 2001/29/CE), rispetto a quelle previste dall’articolo 5, paragrafo 3, della medesima direttiva.

Se la messa a disposizione del pubblico di opere tutelate dal diritto d’autore sul sito Internet di un’impresa del settore della stampa non possa essere considerata come resoconto di un avvenimento attuale a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda alternativa, della direttiva 2001/29/CE, non soggetto ad autorizzazione, già per il solo fatto che per l’impresa succitata era possibile e ragionevole ottenere l’autorizzazione dell’autore prima di mettere a disposizione del pubblico le sue opere.

Se una pubblicazione a fini di citazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29/CE, manchi quando le opere letterarie citate o parte di esse non sono inserite in modo inscindibile all’interno del nuovo testo, ad esempio, mediante rientranze o sotto forma di note a piè di pagina, ma sono rese accessibili al pubblico in Internet sotto forma di file PDF consultabili autonomamente, accanto al nuovo testo, attraverso un collegamento.

Se, nello stabilire quando un’opera ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29/CE è stata già messa legalmente a disposizione del pubblico, occorra tener conto del fatto se tale opera, nella sua specifica forma, sia stata già pubblicata in precedenza con l’autorizzazione dell’autore.

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1     Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).