Language of document : ECLI:EU:F:2009:159

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

30 novembre 2009

Causa F‑55/08

Carlo De Nicola

contro

Banca europea per gli investimenti

«Funzione pubblica – Personale della Banca europea per gli investimenti – Valutazione – Promozione – Assicurazione malattia – Presa a carico delle spese mediche – Molestie psicologiche – Dovere di sollecitudine – Ricorso per risarcimento danni – Competenza del Tribunale – Ricevibilità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 41 del regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, con il quale il sig. De Nicola chiede, in particolare, in primo luogo, l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 14 dicembre 2007, recante rigetto del suo ricorso diretto ad ottenere, da una parte, il riesame del giudizio analitico attribuitogli per l’anno 2006 e, dall’altra, l’annullamento delle decisioni della Banca del 13 luglio 2007 relative alle promozioni decise per l’anno 2006, in quanto omettono di promuoverlo alla funzione D; in secondo luogo, l’annullamento del suo rapporto informativo 2006 e delle decisioni del 13 luglio 2007 in quanto omettono di promuoverlo a tale funzione; in terzo luogo, l’accertamento che egli è stato vittima di molestie psicologiche; in quarto luogo, la condanna della Banca a risarcire i danni che egli ritiene di aver subito a seguito di tali molestie e, infine, l’annullamento della decisione di diniego di presa a carico di talune spese mediche con terapia laser.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato alle spese.

Massime

1.      Funzionari – Dipendenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso – Ricorso diretto contro il provvedimento di rigetto del reclamo – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Dipendenti della Banca europea per gli investimenti – Valutazione

(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 22)

3.      Funzionari – Dipendenti della Banca europea per gli investimenti – Rapporto informativo annuale

(Statuto dei funzionari, art. 91)

4.      Funzionari – Dipendenti della Banca europea per gli investimenti – Valutazione – Guida pratica alla valutazione

5.      Funzionari – Ricorso – Eccezione di illegittimità – Ricevibilità

(Art. 241 CE; Statuto dei funzionari, art. 91)

6.      Funzionari – Dipendenti della Banca europea per gli investimenti – Valutazione – Comitato per i ricorsi

(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 22)

7.      Funzionari – Dipendenti della Banca europea per gli investimenti – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Spese mediche – Rimborso – Diniego – Contestazione del parere del medico di fiducia della Banca

(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 35)

8.      Funzionari – Dipendenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso – Applicazione per analogia dell’art. 91, n. 1, dello Statuto

(Art. 236 CE; Statuto dei funzionari, art. 91; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41)

1.      Le conclusioni avverso la presa di posizione di un comitato d’appello istituito in seno alla Banca europea per gli investimenti in merito alla valutazione dei membri del personale producono l’effetto di sottoporre al giudice comunitario i rapporti informativi contro i quali tale ricorso amministrativo è stato proposto.

(v. punto 84)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 23 febbraio 2001, cause riunite T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, De Nicola/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑49 e II‑185, punto 132)

2.      In forza dell’art. 22 del regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, la procedura da seguire per la valutazione annuale di ogni membro del personale «è sancita da una decisione interna» della Banca. In assenza di riferimenti ad un testo diverso da una nota di servizio, occorre constatare che proprio mediante detta nota la Banca ha stabilito la procedura di valutazione annuale e che la detta nota di servizio e la guida pratica alla valutazione che figura in allegato a tale nota costituiscono un insieme di norme vincolanti dalle quali la Banca non può discostarsi senza commettere un’irregolarità. Pur volendo supporre che la detta nota di servizio non rappresenti la «decisione interna» prevista dal regolamento del personale, essa non sarebbe tuttavia priva di portata vincolante, dato che dev’essere quanto meno interpretata come una direttiva interna con la quale la Banca ha imposto a se stessa una regola di condotta, certamente a carattere indicativo, dalla quale però non può discostarsi senza precisarne i motivi, se non vuol violare il principio della parità di trattamento.

Pertanto, quando la guida pratica alla valutazione fissa una data limite per lo svolgimento dei colloqui di valutazione, tale termine dev’essere rispettato. Allo stesso modo, poiché la detta guida prevede che, prima del colloquio di valutazione, il membro del personale interessato deve compilare alcune parti del progetto di rapporto informativo sottopostogli dal valutatore, l’analisi di tali rubriche e la redazione delle menzioni pertinenti richiedono un tempo minimo di riflessione da parte dell’interessato e impongono dunque che un termine ragionevole sia accordato a quest’ultimo tra la ricezione del progetto di rapporto informativo e lo svolgimento del colloquio, mentre un termine di alcuni minuti non può essere considerato ragionevole.

Tuttavia, le irregolarità relative alla data in cui si è tenuto il colloquio di valutazione e al termine impartito al funzionario per comunicare i suoi commenti sul progetto di rapporto informativo non sono atte, di per sé, a giustificare la censura del rapporto controverso, considerato, da una parte, che la durata della procedura di valutazione e i ritardi accumulati durante il suo svolgimento non sono atti, di per sé, ad inficiare la legittimità del rapporto informativo, e, dall’altra, che il funzionario è stato messo in condizione di far valere le sue osservazioni, le sue analisi e i suoi commenti sul progetto di rapporto controverso in occasione di un secondo colloquio di valutazione.

(v. punti 105, 106, 109, 112, 113 e 121-124)

Riferimento:

Corte: 13 dicembre 1984, cause riunite 129/82 e 274/82, Lux/Corte dei conti (Racc. pag. 4127, punto 20)

Tribunale di primo grado: 26 ottobre 1994, causa T‑18/93, Marcato/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑681, punto 36); 10 settembre 2003, causa T‑165/01, McAuley/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑193 e II‑963, punto 44); 25 ottobre 2005, causa T‑50/04, Micha/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑339 e II‑1499, punto 45), e 13 dicembre 2005, cause riunite T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑411 e II‑1865, punti 159‑161)

3.      Non spetta al giudice comunitario sostituire il suo giudizio a quello delle persone incaricate della valutazione del personale della Banca europea per gli investimenti. Infatti, quest’ultima, allo stesso modo delle altre istituzioni e organi della Comunità, dispone di un ampio potere discrezionale per valutare il lavoro dei membri del suo personale. Il controllo di legittimità effettuato dal giudice comunitario sui giudizi contenuti nel rapporto informativo annuale di un membro del personale della Banca ha ad oggetto solo eventuali irregolarità formali, errori di fatto manifesti che vizino questi giudizi nonché un eventuale sviamento di potere.

(v. punto 126)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 22 ottobre 2002, cause riunite T‑178/00 e T‑341/00, Pflugradt/BCE (Racc. pag. II‑4035, punto 69)

4.      La disposizione della guida pratica alla valutazione, che figura in allegato alla nota di servizio che stabilisce la procedura di valutazione in seno alla Banca europea per gli investimenti, secondo la quale gli obiettivi devono essere «accettati dall’interessato», non può essere interpretata nel senso che, in mancanza di accordo da parte dell’interessato, il rapporto informativo sarebbe viziato. Se tale interpretazione fosse accolta, la detta disposizione produrrebbe l’effetto di obbligare l’amministrazione a ottenere in ogni caso il consenso dei membri del personale sulla natura dei compiti che vengono loro attribuiti e metterebbe questi ultimi nella posizione di poter scegliere gli obiettivi da perseguire, il che sarebbe manifestamente contrario alle norme di buona amministrazione e al principio gerarchico.

(v. punto 131)

5.      Anche se un funzionario è, in linea di principio, legittimato a contestare mediante eccezione la legittimità di disposizioni di portata generale adottate da un’istituzione o da un organismo comunitario, contestazione che non può essere interpretata come una domanda d’ingiunzione, ciò è soggetto alla duplice condizione che la decisione individuale di cui chiede l’annullamento sia stata adottata in applicazione diretta di tali disposizioni e che tale eccezione d’illegittimità possa, a seconda del suo esito, procurargli un beneficio.

(v. punto 172)

Riferimento:

Corte: 5 ottobre 2000, cause riunite C‑432/98 P e C‑433/98 P, Consiglio/Chvatal e a. (Racc. pag. I‑8535, punto 33)

Tribunale di primo grado: 29 novembre 2006, causa T‑135/05, Campoli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑297 e II‑A‑2‑1527, punto 132)

6.      Il comitato per i ricorsi, che un membro del personale della Banca europea per gli investimenti può adire nell’ambito della sua valutazione annuale, non agisce alla stregua di un superiore gerarchico delle autorità competenti della Banca. La sua decisione non si sostituisce a quella di tali autorità. Il comitato svolge una missione quasi giurisdizionale di sindacato della legittimità delle decisioni di cui è investito, sulla base di considerazioni analoghe a quelle effettuate dal giudice comunitario. Esso verifica in particolare se la procedura di elaborazione dei rapporti di valutazione sia stata regolare e se la Banca abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale, il quale è particolarmente ampio, in materia di valutazione e di promozione.

Qualora il giudice comunitario, dopo aver esaminato la legittimità delle stesse decisioni deferite al comitato per i ricorsi, giunga alla stessa conclusione tratta dal comitato, vale a dire che le censure sollevate contro tali decisioni devono essere respinte, il giudice comunitario non ha più alcun interesse a statuire sulle conclusioni dirette avverso la decisione del comitato. Tali conclusioni si confondono con quelle volte all’annullamento delle decisioni della Banca, che costituiscono l’oggetto della controversia.

Anche volendo supporre che la legittimità della decisione del comitato per i ricorsi possa essere esaminata autonomamente e che tale decisione sia censurata, un siffatto annullamento lascerebbe sussistere il rapporto controverso, al quale tale decisione non si è sostituita. Essa non potrebbe sortire l’effetto di obbligare la Banca ad adire nuovamente il comitato per i ricorsi sulla contestazione sollevata dal ricorrente contro il rapporto controverso, poiché il giudice comunitario stesso ha già statuito su tale contestazione.

(v. punti 196, 197 e 199)

7.      Emerge dal punto III dell’allegato II delle disposizioni interne sull’assicurazione malattia, adottate in applicazione dell’art. 35 del regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, che un membro del personale della Banca che intenda contestare il rifiuto di rimborso di spese mediche da lui sostenute deve impiegare i rimedi giuridici specifici di cui dispone a tal fine. Sarebbe contrario all’obiettivo perseguito da tali disposizioni, volte ad affidare ad un medico indipendente il compito di contribuire alla soluzione di controversie di ordine medico, che un membro del personale della Banca possa validamente rimettere in discussione il parere del medico di fiducia della Banca indipendentemente dalla procedura specifica concepita a tal fine.

(v. punto 212)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 17 giugno 2008, causa F‑97/07, De Fays/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 56)

8.      Legittimata a stabilire il regime applicabile ai suoi dipendenti, in forza del protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti, la Banca è competente a determinare le condizioni alle quali i membri del suo personale possono adire la Corte ai sensi dell’art. 236 CE.

Il regolamento del personale della Banca si limita, al suo art. 41, relativo ai rimedi giuridici, a rammentare la competenza della Corte e ad introdurre una procedura di conciliazione. Esso non contiene dunque nessuna norma specifica che produca l’effetto di limitare o di ampliare la competenza della Corte, come essa risulta, per i funzionari, dall’art. 91 dello Statuto dei funzionari e da una giurisprudenza costante.

Orbene, dato il silenzio del detto regolamento del personale, non occorre, certo, applicare direttamente le norme dello Statuto, il che violerebbe la natura specifica del regime applicabile ai membri del personale della Banca europea per gli investimenti, bensì ispirarsi a tali norme e darne un’applicazione per analogia, dato che le controversie meramente interne tra la Banca e i suoi dipendenti sono simili, per loro natura, alle controversie tra le istituzioni comunitarie e i loro funzionari o agenti.

Pertanto, si deve applicare per analogia ai ricorsi dei membri del personale della Banca europea per gli investimenti la norma derivante dall’art. 91, n. 1, dello Statuto, secondo la quale il giudice comunitario non è in alcun modo competente nel caso in cui il ricorso di cui è investito non sia diretto avverso un atto che l’amministrazione abbia adottato per respingere le pretese del ricorrente.

(v. punti 233-236 e 239)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: De Nicola/BEI, cit., punti 100, 101 e 107