Language of document : ECLI:EU:T:2021:4

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

13 gennaio 2021 (*)

«Funzione pubblica – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EUIPO/AD/01/17 – Decisione di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso – Composizione della commissione giudicatrice – Stabilità – Responsabilità»

Nella causa T‑548/18,

Lars Helbert, residente ad Alicante (Spagna), rappresentato da H. Tettenborn, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Lukošiūtė e K. Tóth, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento, in primo luogo, della decisione della commissione esaminatrice del concorso EUIPO/AD/01/17 – Amministratori (AD 6) nel settore della proprietà intellettuale del 1° dicembre 2017 di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco di riserva costituito per l’assunzione di amministratori da parte dell’EUIPO e, in secondo luogo, della decisione della medesima commissione giudicatrice del 7 marzo 2018 che respinge la domanda di riesame del ricorrente, nella versione finale, a seguito della decisione dell’EUIPO dell’8 giugno 2018 di rigetto del suo reclamo e, dall’altro, a ottenere il risarcimento del preteso danno che il ricorrente avrebbe subito su tale base,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, P. Nihoul (relatore) e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I.      Fatti

1        Il 12 gennaio 2017 l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale EUIPO/AD/01/17 – Amministratori (AD 6) nel settore della proprietà intellettuale (GU 2017, C 9 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso»). Tale concorso, organizzato dall’EPSO, era finalizzato a creare un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori da parte dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Tale bando è stato oggetto di una rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 315 A del 22 settembre 2017.

2        Il bando di concorso indicava, alla voce «Modalità di selezione», che i candidati che avessero soddisfano le condizioni di ammissione e ottenuto uno dei migliori punteggi nella preselezione in base alle qualifiche sarebbero stati convocati presso un «Assessment Center dell’EPSO» (centro di valutazione), dove sarebbero stati valutati, mediante una serie di test «con domande a scelta multipla», sulle loro competenze di ragionamento verbale, numerico e astratto, successivamente, mediante un colloquio, una prova e-tray, una prova di gruppo e una prova scritta, su otto competenze generali e infine, mediante un colloquio, sulle loro competenze specifiche nel settore del concorso.

3        Il bando di concorso specificava che le competenze generali erano valutate su 80 punti, con punteggio minimo richiesto per queste competenze generali di 40 punti, e le competenze specifiche valutate su100 punti, con punteggio minimo richiesto per queste competenze specifiche di 50 punti.

4        L’allegato III del bando di concorso sulle «Disposizioni generali relative ai concorsi generali» indicava al punto 6.4, che i candidati potevano chiedere il riesame di qualsiasi decisione adottata dalla commissione giudicatrice e, al punto 6.5, che avevano il diritto di presentare un reclamo all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), ossia al direttore dell’EUIPO.

5        Il ricorrente, sig. Lars Helbert, si è candidato al concorso di cui trattasi. Il 12 luglio 2017 è stato informato dall’EPSO di essere stato convocato presso il centro di valutazione, dove ha sostenuto le prove l’11 e il 12 ottobre 2017.

6        Con lettera del 1° dicembre 2017 l’EPSO ha informato il ricorrente che la commissione giudicatrice aveva deciso di non includerlo nell’elenco di riserva dei vincitori del concorso (in prosieguo: «la decisione iniziale della commissione giudicatrice»). Il motivo era che, avendo ottenuto 99,5 punti per le prove svolte presso il centro di valutazione, il ricorrente non faceva parte dei candidati che avevano ottenuto i punteggi migliori. Il punteggio complessivo ottenuto dall’ultimo candidato iscritto nell’elenco di riserva, al termine di dette prove, era di 102 punti su 180.

7        Alla lettera dell’EPSO del 1° dicembre 2017 era allegato un documento intitolato «passaporto delle competenze». Da questo documento risultava che il ricorrente aveva ottenuto un totale di 44,5 punti su 80 in esito alle prove dirette a valutare le sue competenze generali e 55 su 100 punti in esito al colloquio sulle competenze specifiche, ossia un punteggio complessivo di 99,5 punti su 180 per l’insieme di dette prove.

8        Il 10 dicembre 2017 il ricorrente ha presentato alla commissione giudicatrice una domanda di riesame.

9        L’elenco di riserva è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 14 A del 16 gennaio 2018.

10      Il 26 febbraio 2018 il ricorrente ha presentato reclamo all’EUIPO ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») avverso la decisione iniziale della commissione giudicatrice.

11      Con lettera del 7 marzo 2018 il presidente della commissione giudicatrice ha comunicato al ricorrente che la commissione giudicatrice aveva riesaminato il suo fascicolo a seguito della richiesta di riesame e confermava la sua decisione iniziale (in prosieguo: «la decisione adottata a seguito di riesame»).

12      Il 29 aprile 2018 il ricorrente, su indicazione dell’EUIPO, ha depositato presso quest’ultimo un’integrazione al suo reclamo contro la decisione iniziale della commissione giudicatrice, confermata dalla decisione adottata a seguito di riesame.

13      Con decisione dell’8 giugno 2018, notificata al ricorrente in pari data, l’EUIPO ha respinto tale reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

II.    Procedimento e conclusioni delle parti

14      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2018 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

15      Con decisione del presidente del Tribunale del 9 luglio 2019, adottata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la presente causa è stata assegnata a un nuovo giudice appartenente alla Prima Sezione.

16      Con decisione del Tribunale del 17 ottobre 2019, adottata in conformità all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, la presente causa è stata riassegnata alla Quarta Sezione.

17      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha invitato le parti a depositare alcuni documenti e ha posto loro alcuni quesiti scritti, invitandole a rispondervi per iscritto o in udienza. Le parti hanno risposto a tali quesiti nel termine assegnato.

18      Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 2 luglio 2020.

19      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione iniziale della commissione giudicatrice e la decisione adottata a seguito di riesame, nella sua versione definitiva, a seguito della decisione di rigetto del reclamo;

–        condannare l’EUIPO a versargli il risarcimento del danno «morale e immateriale» subito a causa della decisione iniziale della commissione giudicatrice e della decisione adottata a seguito di riesame;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

20      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere integralmente il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

III. In diritto

A.      Sulla domanda di annullamento

1.      Sulloggetto della domanda di annullamento

21      Con la prima parte della domanda, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione iniziale della commissione giudicatrice e della decisione adottata a seguito di riesame, nella sua versione definitiva, a seguito della decisione di rigetto del reclamo. Il ricorso precisa che la decisione iniziale della commissione giudicatrice e la decisione adottata a seguito di riesame costituiscono insieme la «decisione impugnata».

22      A tale riguardo occorre osservare che, il 10 dicembre 2017, il ricorrente ha presentato una domanda di riesame della decisione iniziale della commissione giudicatrice, conformemente al punto 6.4 dell’allegato III al bando di concorso. Con la decisione adottata a seguito di riesame, la commissione giudicatrice ha confermato la sua decisione iniziale.

23      Orbene, secondo una giurisprudenza costante, qualora una persona la cui domanda di ammissione a un concorso sia stata respinta chieda il riesame di tale decisione sulla base di una precisa disposizione che vincola l’amministrazione, è la decisione adottata dalla commissione giudicatrice, previo riesame, che costituisce l’atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto o, eventualmente, dell’articolo 91, paragrafo 1, di detto Statuto (sentenza del 16 maggio 2019, Nerantzaki/Commissione, T‑813/17, non pubblicata, EU:T:2019:335, punto 25; v. altresì, in tal senso, ordinanza del 3 marzo 2017, GX/Commissione, T‑556/16, non pubblicata, EU:T:2017:139, punto 21 e sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 29).

24      In tal modo, la decisione adottata a seguito di riesame si sostituisce alla decisione iniziale della commissione giudicatrice (sentenza del 16 maggio 2019, Nerantzaki/Commissione, T‑813/17, non pubblicata, EU:T:2019:335, punto 25; v. altresì, in tal senso, ordinanza del 3 marzo 2017, GX/Commissione, T‑556/16, non pubblicata, EU:T:2017:139, punto 22 e sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 29).

25      Consegue da quanto precede che la domanda di annullamento deve essere interpretata come relativa alla decisione adottata a seguito di riesame (in prosieguo: «la decisione impugnata»).

2.      Nel merito

26      A sostegno della sua domanda di annullamento il ricorrente deduce, in sostanza, quattro motivi vertenti, rispettivamente:

–        sull’assenza di stabilità nella composizione della commissione giudicatrice durante le prove orali del concorso e sull’insufficienza di misure di coordinamento messe in atto per garantire una valutazione coerente e obiettiva, pari opportunità e pari trattamento dei candidati;

–        sulla violazione dell’obbligo di procedere a una valutazione comparativa e obiettiva dei candidati, dei principi di parità di trattamento e di pari opportunità;

–        su errori manifesti di valutazione nel valutare il ricorrente;

–        sulla violazione, in particolare, del bando di concorso.

27      Nell’ambito del primo motivo, il ricorrente contesta, in particolare, l’assenza di stabilità nella composizione della commissione giudicatrice durante le prove orali, in quanto non tutti i membri della commissione giudicatrice erano presenti a tutte le prove e, invece, «comitati di valutazione» composti solo da alcuni membri hanno esaminato, ciascuno, un numero limitato di candidati. Egli ritiene quindi di essere stato interrogato, al colloquio relativo alle competenze specifiche, da un comitato di valutazione che avrebbe esaminato soltanto il 20% dei candidati. A suo avviso, una valutazione obiettiva e uniforme dei candidati richiedeva, quanto meno, la presenza continua di un nucleo di esaminatori per tutta la durata delle prove. Egli deduce, inoltre, l’insufficienza delle misure di coordinamento messe in atto per garantire una valutazione coerente e obiettiva, pari opportunità e pari trattamento dei candidati.

28      Date tali circostanze, sarebbero stati disattesi i principi di coerenza della commissione giudicatrice, di pari opportunità e di parità di trattamento dei candidati, dell’obiettività delle valutazioni, nonché i punti 2.4 e 3.1 dell’allegato III al bando di concorso.

29      L’EUIPO contesta tale argomento.

30      A tal proposito, si deve ricordare che le agenzie e le istituzioni dell’Unione europea godono di un ampio potere discrezionale nel determinare le modalità di organizzazione di un concorso e che, in tale contesto, il controllo esercitato dal giudice dell’Unione deve limitarsi alla misura necessaria a garantire la parità di trattamento dei candidati e l’obiettività della scelta effettuata tra questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 63).

31      Inoltre, l’obbligo di assumere funzionari che siano dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità implica che l’APN e le commissioni giudicatrici di concorso assicurino, ciascuna nell’esercizio delle proprie competenze, che i concorsi si svolgano nel rispetto dei principi di parità di trattamento dei candidati, di coerenza del punteggio e di obiettività della valutazione (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 64).

32      Per garantire la parità tra i candidati, la coerenza del punteggio e l’obiettività della valutazione, la commissione giudicatrice deve assicurare che i criteri di valutazione siano applicati in maniera coerente a tutti i candidati, garantendo, in particolare, la stabilità della sua composizione (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2002, Girardot/Commissione, T‑92/01, EU:T:2002:220, punti da 24 a 26 e sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 65).

33      Secondo giurisprudenza, tale obbligo è particolarmente vincolante per quanto riguarda le prove orali, come quelle di cui trattasi nella presente controversia, giacché tali prove sono per natura meno uniformate rispetto alle prove scritte.(v., in tal senso, sentenze del 10 novembre 2004, Vonier/Commissione, T‑165/03, EU:T:2004:331, punto 39; sentenza del 29 settembre 2010, Brune/Commissione, F‑5/08, EU:F:2010:111, punti da 38 a 41; e del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 66).

a)      Sulle modalità del concorso

34      Nel caso di specie, si evince dal punto 2.4 dell’allegato III del bando di concorso che l’organo incaricato di organizzate il concorso «applica una rigorosa politica di pari opportunità nelle sue procedure di selezione al fine di garantire la parità di trattamento [di tutti i candidati]».

35      Secondo il punto 3.1 dell’allegato III, del bando di concorso, «[è] nominata una commissione giudicatrice che ha il compito di comparare e selezionare i candidati migliori in base alle loro competenze, capacità e qualifiche secondo le condizioni stabilite nel bando di concorso. Le commissioni giudicatrici sono composte da funzionari, una metà dei quali è designata dall’amministrazione (servizi di risorse umane) e l’altra metà dai comitati del personale. I nomi dei membri della commissione giudicatrice sono pubblicati sul sito dell’EPSO (www.eu-careers.eu)».

36      Ai sensi della decisione ADM-16‑60, del 23 novembre 2016, relativa alla nomina dei membri della commissione giudicatrice per il concorso, come da ultimo modificata dalla decisione ADM-16‑60-Rev4, del 19 settembre 2017, sulla nomina dei membri della commissione giudicatrice per il concorso, l’EUIPO ha istituito una commissione giudicatrice comprendente un presidente, una vicepresidente, otto membri titolari e tre membri supplenti. Il presidente, la vicepresidente, gli otto membri titolari e due dei membri supplenti erano agenti dell’EUIPO, il terzo membro supplente era un agente della Commissione europea.

37      Le prove del centro di valutazione comprendevano, in particolare, due colloqui, quello sulle competenze specifiche e quello diretto a valutare le competenze generali dei candidati (in prosieguo: «il colloquio sulle competenze generali»).

38      È pacifico tra le parti che i membri della commissione giudicatrice non erano tutti presenti ad ogni colloquio. Dalle informazioni fornite dall’EUIPO nelle risposte del 28 febbraio e del 9 aprile 2020 alle misure di organizzazione del procedimento del Tribunale (in prosieguo, rispettivamente: la «risposta dell’EUIPO del 28 febbraio 2020» e la «risposta dell’EUIPO del 9 aprile 2020»), risulta che alcuni comitati di valutazione composti da due membri della commissione giudicatrice hanno valutato le competenze di ciascuno dei candidati in occasione di detti colloqui. Ciò è avvenuto, in particolare, per il ricorrente, in occasione del colloquio sulle competenze specifiche.

39      In totale, 196 candidati hanno sostenuto le prove orali del centro di valutazione, che comprendevano, per ciascuno dei candidati, da un lato, il colloquio sulle competenze specifiche e, dall’altro, il colloquio sulle competenze generali, ossia in totale 392 colloqui. Tali prove si sono svolte nell’arco di 20 giorni scaglionati su sette settimane. Sono state ripartite in misura uguale tra due centri di valutazione.

40      Nei 20 giorni dedicati alle prove orali, quattro comitati di valutazione, ossia due per ciascun centro di valutazione, si sono condivisi ogni giorno i colloqui. Nel complesso, 80 comitati di valutazione hanno quindi valutato i candidati durante i 20 giorni di prove. Sebbene una parte di tali comitati si sia più volte riunito in composizione identica nell’arco di tale periodo, si evince, tuttavia, dalle risposte dell’EUIPO del 28 febbraio e del 9 aprile 2020 che, durante detto periodo, non meno di 26 comitati di valutazione diversi hanno valutato le competenze dei 196 candidati convocati alle prove.

41      Dalle risposte dell’EUIPO del 28 febbraio e del 9 aprile 2020 si evince anche che nessun membro titolare o supplente ha partecipato a tutti i colloqui: la percentuale più alta di presenze è stata del 22% e la più bassa del 17%. Inoltre, nessun comitato di valutazione ha valutato le competenze di più di 33 candidati per tutte le prove orali (ossia in tutto 392 colloqui), il che rappresenta meno di un decimo dei candidati. Nessun comitato di valutazione ha quindi assistito a più di 7 giorni di prove orali né a più di tre giorni di prove consecutive. Tra i tre membri che hanno partecipato al numero più elevato di colloqui, con una percentuale di presenza pari al 22% per il primo e al 21,6% per gli altri due, solo due di loro hanno interrogato tutti i candidati, considerando che l’hanno fatto solo per otto colloqui, il che equivale solamente al 2% delle prove orali. A titolo di esempio, il comitato di valutazione che aveva valutato il ricorrente nel suo colloquio sulle competenze specifiche si è riunito solo in quel giorno e, in tutto, ha valutato solo sei candidati in sei colloqui, il che rappresenta solo l’1,5% delle prove orali.

42      Pertanto, si deve rilevare che, come sottolineato dal ricorrente e come riconosciuto dall’EUIPO, la commissione giudicatrice ha subito una notevole fluttuazione nel corso delle prove orali.

b)      Sullimpossibilità di garantire la presenza di tutti i membri della commissione giudicatrice a tutte le prove

43      L’EUIPO sostiene che, nel caso di specie, le fluttuazioni nella composizione della commissione giudicatrice erano necessarie data l’impossibilità di garantire la presenza di tutti i membri della commissione giudicatrice a ciascuna prova.

44      In proposito, occorre rilevare che, secondo giurisprudenza, la stabilità nella composizione della commissione giudicatrice deve essere garantita «nei limiti del possibile» (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 66).

45      In via eccezionale, problemi logistici, ad esempio, possono giustificare il fatto che non sia presente ciascun membro della commissione giudicatrice ad ogni prova (v., in tal senso, sentenze del 29 settembre 2010, Brune/Commissione, F‑5/08, EU:F:2010:111, punto 41, e del 29 settembre 2010, Honnefelder/Commissione, F‑41/08, EU:F:2010:112, punto 36).

46      Questo avviene, in particolare, quando, in un concorso che coinvolge molti candidati, l’organizzazione delle prove orali provoca notevoli difficoltà legate, da un lato, all’organizzazione di prove multiple per i candidati che appartengono a gruppi linguistici differenti e, dall’altro, alla necessità, per i membri della commissione giudicatrice, o comunque per alcuni di essi, di rispettare i loro obblighi di servizio, quando i concorsi si svolgono in un arco di tempo relativamente lungo (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2008,Giannini/Commissione, T‑100/04, EU:T:2008:68, punto 196).

47      In circostanze del genere, la necessità di garantire la continuità del pubblico servizio può giustificare la mitigazione della regola della stabilità nella composizione della commissione giudicatrice (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 1979, Martin/Commissione, 24/78, EU:C:1979:37, punto 10).

48      Nel caso di specie, l’EUIPO adduce tre motivi per giustificare che le caratteristiche particolari del procedimento di assunzione organizzato e i vincoli incontrati nell’organizzazione del concorso hanno richiesto una mitigazione nell’applicare la regola della stabilità nella composizione commissione giudicatrice.

49      In primo luogo, l’EUIPO sostiene che avrebbero dovuto essere istituiti comitati di valutazione diversi per tener conto, da un lato, delle lingue in cui dovevano svolgersi i colloqui e, dall’altro, dell’organizzazione in parallelo di colloqui in due centri di valutazione, per evitare che il concorso si prolungasse per un periodo di tempo eccessivamente lungo.

50      A tal riguardo, dalle informazioni fornite dall’EUIPO risulta che dei 392 colloqui in questione, 342, ossia quasi nove colloqui su dieci, sono stati condotti in inglese. Solo 50 colloqui, ossia appena più di uno su dieci, sono stati effettuati in un’altra lingua, vale a dire 20 in spagnolo, 18 in tedesco, otto in francese e quattro in italiano.

51      In totale, nei 20 giorni dedicati alle prove orali, i comitati di valutazione hanno valutato i candidati più di otto volte su dieci in inglese e meno di due su dieci in una delle altre quattro lingue. Per queste ultime, quindi, i colloqui hanno potuto essere limitati a tre giorni nel primo centro di valutazione (il 5, 12 e 19 ottobre 2017) e a quattro giorni nel secondo (il 5, 12, 19 e 24 ottobre 2017), mentre i colloqui in inglese si sono protratti nel primo centro nell’arco di 17 giorni e nel secondo di 16 giorni.

52      Risulta inoltre dalla tabella presentata dall’EUIPO all’udienza che i dieci membri della commissione giudicatrice, titolari e supplenti compresi, erano in grado di condurre i colloqui in inglese. Le loro capacità linguistiche erano inoltre sufficientemente ampie da consentire loro di assistere ai colloqui nella maggior parte delle altre quattro lingue. Infatti, secondo tale tabella, questi dieci membri della commissione giudicatrice potevano assistere anche ai colloqui in spagnolo, sette di loro ai colloqui in francese, sei ai colloqui in tedesco e quattro ai colloqui in italiano.

53      Da quanto precede risulta che la diversità linguistica non consente, da sola, di giustificare la fluttuazione rilevata, nella composizione della commissione giudicatrice, ai precedenti punti 40 e 41. In particolare, le ampie capacità linguistiche dei membri della commissione giudicatrice e l’elevatissima percentuale di colloqui in inglese non giustificano il fatto che solo due membri della commissione giudicatrice valutassero ciascun candidato durante i colloqui né che ciascun membro della commissione giudicatrice interrogasse un numero così esiguo di candidati.

54      Neanche la circostanza che le prove sarebbero state ripartite tra due centri di valutazione per abbreviare la durata del concorso consente di giustificare, di per sé, la costituzione di così tanti comitati di valutazione diversi, nella fattispecie 26.

55      In secondo luogo, l’EUIPO sostiene che si sono dovuti istituire comitati di valutazione diversi per evitare l’insorgere di numerosi conflitti di interessi.

56      Invitato a spiegare tale argomento, l’EUIPO ha precisato, all’udienza, senza poter fornire altri elementi, che, nel caso di specie, i conflitti d’interessi che erano stati riscontrati potevano rientrare in due categorie, ossia, da un lato, l’esistenza di relazioni di amicizia e, dall’altro, quella di un legame gerarchico tra alcuni candidati e alcuni membri della commissione giudicatrice.

57      Invitato ancora una volta a esplicitare tale argomento, l’EUIPO ha riconosciuto, in udienza, di non poter precisare i conflitti di interessi che si erano effettivamente presentati né fornire esempi specifici di simili conflitti.

58      Date tali circostanze, non è possibile determinare in quale misura il rischio di conflitti di interessi potesse richiedere un funzionamento della commissione giudicatrice come quello descritto ai precedenti punti 40 e 41.

59      In terzo luogo, l’EUIPO deduce l’impossibilità, per alcuni membri della commissione giudicatrice, di essere sufficientemente disponibili a effettuare un colloquio con ciascun candidato o, in ogni caso, con molti di essi.

60      A tale proposito, occorre rilevare che l’organizzazione di un concorso fa parte delle misure che le agenzie e le istituzioni dell’Unione devono attuare per gestire le risorse umane messe loro a disposizione.

61      In tale contesto, le agenzie e le istituzioni dell’Unione devono essere in grado di svincolare il personale assegnato all’assunzione per un periodo di tempo sufficiente affinché possa adempiere alla sua missione, a rischio di non poter assumere, come invece richiesto, i funzionari o gli agenti dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità (v. precedente punto 31).

62      Inoltre, in caso di impedimento, i membri titolari di una commissione giudicatrice di concorso possono essere sostituiti, per le prove sostenute da taluni candidati, da membri supplenti al fine di consentire a detta commissione di portare a compimento i lavori entro un termine ragionevole (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2005, Pantoulis/Commissione, T‑290/03, EU:T:2005:316, punto 78, e del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

63      Da quanto precede consegue che le circostanze riferite dall’EUIPO non giustificano la frammentazione della commissione giudicatrice in 26 comitati di valutazione diversi per interrogare i 196 candidati alle prove orali.

c)      Sul coordinamento attuato per garantire la parità tra i candidati, la coerenza del punteggio e lobiettività della valutazione

64      Criticato su tale punto dal ricorrente, l’EUIPO sostiene che la fluttuazione nella composizione della commissione giudicatrice era accettabile tenuto conto delle misure adottate per garantire la parità di trattamento tra i candidati, la coerenza del punteggio e l’obiettività della valutazione.

65      A tale proposito, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza, la stabilità della composizione della commissione giudicatrice non è un imperativo, di per sé, ma un mezzo per garantire la parità di trattamento tra i candidati, la coerenza dell’attribuzione dei punteggi e l’obiettività della valutazione (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 70).

66      Non si può escludere che la parità di trattamento tra i candidati, la coerenza del punteggio e l’obiettività della valutazione possano essere ottenuti con mezzi quali il porre in atto il coordinamento necessario a garantire il rispetto di tali tre principi (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 67).

67      Il ricorrente ritiene che ciò non si sia verificato nel caso di specie, contrariamente all’EUIPO, sulla base della sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14).

68      Va ricordato che, nella causa che ha dato origine alla sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione (F‑127/11, EU:F:2014:14), sono state previste varie misure per porre rimedio, per le prove orali che si sono svolte nel centro di valutazione, a diversi pregiudizi cognitivi generalmente constatati presso i valutatori e assicurare in tal modo la parità di trattamento, la coerenza del punteggio e l’obiettività della valutazione (punto 25 di detta sentenza).

69      In primo luogo, nella causa che ha dato origine alla sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione (F‑127/11, EU:F:2014:14), era previsto che la commissione giudicatrice si dovesse riunire:

–        per decidere come si sarebbero svolte le prove;

–        ogni due o tre giorni, ogni volta che i punteggi attribuiti ai candidati venivano esaminati in comune al fine di valutare le competenze dei candidati interrogati in quel lasso di tempo;

–        per verificare la coerenza dei giudizi formulati sui candidati in esito all’insieme delle prove, laddove le decisioni finali dovevano essere adottate collettivamente dalla commissione giudicatrice al completo in base ai risultati in tutte le prove (paragrafi 26 e 71 della suddetta sentenza).

70      In secondo luogo, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione (F‑127/11, EU:F:2014:14), era previsto di tener conto delle misure attuate allo scopo di porre rimedio ai vari pregiudizi cognitivi solitamente constatati presso i valutatori e quindi di garantire la parità dei candidati, la coerenza del punteggio e l’obiettività della valutazione, tra le quali:

–        l’impiego di test prestrutturati che seguono un metodo prestabilito utilizzando indicatori comportamentali predefiniti;

–        la partecipazione del presidente della commissione giudicatrice ai primi minuti di ciascuna prova per garantire la buona applicazione del metodo;

–        la conduzione di studi e analisi per verificare la coerenza del punteggio (punti 26 e 72 di detta sentenza).

71      Occorre accertare se, come sostiene l’EUIPO, siffatte misure di coordinamento siano state attuate nella presente causa.

1)      Interazioni all’interno della commissione giudicatrice

72      L’EUIPO sostiene che, da un lato, i regolari scambi di vedute tra i membri della commissione giudicatrice e, dall’altro, riunioni settimanali di tutta la commissione giudicatrice hanno consentito a quest’ultima di discutere le prestazioni di tutti i candidati le cui competenze erano già state valutate e di procedere all’esame comparativo di detti candidati.

73      Il ricorrente ritiene tuttavia che le interazioni e le riunioni in questione non abbiano potuto consentire uno scambio di opinioni sui meriti dei candidati, in mancanza di un nucleo comune di esaminatori che avesse valutato una percentuale sufficientemente significativa di candidati.

74      A tale proposito, dalla sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione (F‑127/11, EU:F:2014:14, punti 26 e 71), risulta che le interazioni tra i membri della commissione giudicatrice prima, durante e dopo le prove sono particolarmente importanti ai fini di garantire la parità di trattamento tra i candidati, la coerenza del punteggio e l’obiettività della valutazione.

75      In primo luogo, l’EUIPO ha fornito i fogli di presenza di 19 riunioni, che si sono svolte prima delle prove del centro di valutazione, tra il 9 dicembre 2016 e il 21 giugno 2017.

76      Va notato che non tutti i membri della commissione giudicatrice erano presenti a ciascuna delle 19 riunioni in questione. Inoltre, non è stato prodotto alcun verbale di dette riunioni, ragion per cui è impossibile sapere cosa vi è stato discusso. In particolare, il Tribunale non è in grado di verificare se in occasione di tali riunioni sia stato deciso in che modo si sarebbero svolte le prove, come nella causa che ha dato origine alla sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione, (F‑127/11, EU:F:2014:14) (v. precedente punto 69). Si può inoltre notare che queste stesse riunioni, poiché si sono tenute prima dell’inizio delle prove del centro di valutazione, non hanno potuto consentire alla commissione giudicatrice di esaminare le prestazioni e i meriti dei candidati né di procedere a una valutazione comparativa degli stessi.

77      In secondo luogo, l’EUIPO fa presente che si sono succedute sette riunioni settimanali durante la fase del concorso organizzata presso il centro di valutazione. La commissione giudicatrice si sarebbe riunita alla fine di ciascuna delle sette settimane di prove orali, ossia in data 15, 22 e 29 settembre 2017, e poi il 6, 13, 20 e 26 ottobre 2017.

78      Tuttavia, gli elementi forniti dall’EUIPO non consentono di verificare, in particolare, quali fossero i membri della commissione giudicatrice presenti alle sette riunioni settimanali in questione e quale fosse l’oggetto preciso di queste riunioni, in particolare in qual misura tali riunioni avrebbero comportato interazioni riguardanti la prestazione dei candidati e la valutazione comparativa di questi ultimi.

79      Innanzitutto, mentre l’EUIPO, nella sua risposta del 28 febbraio 2020, afferma che durante le sette riunioni settimanali in questione, la commissione giudicatrice si riuniva «solitamente al completo, presidente e vicepresidente inclusi», e che «[era] solo occasionalmente, quando un membro titolare non era disponibile», che quest’ultimo «era stato sostituito dal suo supplente, che faceva parte della commissione giudicatrice della settimana interessata», nella sua risposta del 9 aprile 2020, precisa che partecipavano alle riunioni settimanali soltanto quei membri della commissione giudicatrice che avevano condotto i colloqui nel corso della settimana interessata, tra cui il presidente e la vicepresidente della commissione giudicatrice.

80      Contrariamente, poi, a quanto aveva fatto per le riunioni della commissione giudicatrice tenutesi prima e dopo le prove orali, l’EUIPO non ha comunicato alcun elenco di presenze relativo alle sette riunioni settimanali in questione né alcun altro documento atto a verificare le sue affermazioni. Specificamente interrogato al riguardo due volte nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, esso ha risposto che simili elenchi di presenza non erano stati stilati per quanto riguarda queste ultime riunioni. Tuttavia, il verbale della riunione della commissione giudicatrice del 9 novembre 2017, fornito dall’EUIPO, fa riferimento a un verbale della riunione della commissione giudicatrice del 20 ottobre 2017, ossia alla riunione che si sarebbe svolta al termine della sesta settimana di dette prove del centro di valutazione. All’udienza, l’EUIPO ha riconosciuto, su tale punto, l’esistenza di una contraddizione, ma non è stato in grado di confermare l’esistenza o l’assenza del verbale apparentemente redatto in esito a quest’ultima riunione.

81      In terzo luogo, l’EUIPO ha trasmesso il verbale di sette riunioni che hanno avuto luogo dopo le prove presso il centro di valutazione, in data 7, 8, 9, 17, 21 e 22 novembre 2017 e 1° febbraio 2018:

–        nella riunione del 7 novembre 2017 l’EPSO ha presentato le statistiche sulla valutazione delle prove scritte poi, su sua proposta, la commissione giudicatrice ha effettuato una standardizzazione dei punteggi rimuovendo i divari tra i punteggi dati dai vari membri della commissione giudicatrice;

–        nel corso della riunione dell’8 novembre 2017 la commissione giudicatrice ha esaminato i reclami ad essa indirizzati e ha chiesto chiarimenti sui punteggi particolarmente bassi, ascoltando le spiegazioni sui controlli di qualità condotti dall’EPSO.

–        nella riunione del 9 novembre 2017 la commissione giudicatrice ha riesaminato i punteggi di alcuni candidati, ha adottato un progetto di elenco di riserva e ha verificato i documenti forniti dai candidati prescelti per comprovare la loro esperienza in materia di proprietà intellettuale;

–        alle riunioni del 17 e 21 novembre 2017 i membri della commissione giudicatrice hanno esaminato i documenti trasmessi dai candidati comprovanti la loro esperienza nel settore della proprietà intellettuale;

–        nella riunione del 22 novembre 2017 la commissione giudicatrice ha proseguito tale esame e organizzato il seguito della procedura autorizzando la preparazione della relazione motivata della commissione giudicatrice, la preparazione di una nota al direttore dell’EPSO e la comunicazione di tali documenti al direttore dell’EUIPO.

–        nella riunione del 1° febbraio 2018 la commissione giudicatrice ha esaminato le 35 domande di riesame che le erano state inviate e ha deciso di confermare le proprie decisioni iniziali in tutti questi casi.

82      Da quanto precede risulta che l’esame comparativo effettuato dalla commissione giudicatrice non ha riguardato i punteggi di tutti i candidati, ma le differenze tra i punteggi, i punteggi che avevano dato luogo a un reclamo e quelli che, secondo le schede presentate ai membri della commissione giudicatrice, erano stranamente bassi.

83      Un esame del genere assicura indubbiamente, sotto il profilo numerico, un accostamento tra i punteggi attribuiti dagli esaminatori, ma non consente di stabilire che, come già richiesto dalla sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione (F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 71), su cui si è fondato l’EUIPO, i membri abbiano effettivamente comparato i candidati in modo tale da garantire la parità tra loro, la coerenza del punteggio e l’obiettività della valutazione.

84      Per giunta, l’EUIPO non ha fornito la prova del fatto che la commissione giudicatrice si sarebbe riunita al completo per adottare le decisioni finali sulla base dei risultati in tutte le prove, come nella causa che ha dato origine alla sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione (F‑127/11, EU:F:2014:14, punto 26).

85      Infatti, secondo le informazioni fornite dall’EUIPO, talune decisioni sarebbero state portate a termine, da un lato, nel corso della riunione del 9 novembre 2017, quando sono stati rivisti i risultati di alcuni candidati alle prove del centro di valutazione e, dall’altro, nell’ultima riunione della commissione giudicatrice, il 1° febbraio 2018, quando sono state esaminate le domande di riesame relative alle decisioni iniziali della commissione giudicatrice di 35 candidati e che la commissione giudicatrice ha deciso di respingere. Sebbene tutti i membri, titolari e supplenti, della commissione giudicatrice fossero presenti a queste due riunioni, si deve osservare che la vicepresidente non ha assistito all’ultima.

86      Di conseguenza, occorre rilevare che l’EUIPO non ha fornito elementi sufficienti che consentano di dimostrare che interazioni regolari tra i membri della commissione giudicatrice avrebbero consentito di garantire la coerenza del punteggio e l’obiettività della valutazione dei candidati e, quindi, la parità di trattamento tra gli stessi.

2)      La metodologia e i criteri di valutazione

87      L’EUIPO sostiene di essersi basato su una metodologia e su criteri di valutazione definiti in anticipo.

88      Interrogato su questo punto dal Tribunale, l’EUIPO ha fornito, nell’allegato F.8 alla risposta del 28 febbraio 2020, un documento senza titolo di 13 pagine, senza spiegare all’udienza in che modo tale documento contenesse i criteri di valutazione richiesti.

89      La prima pagina del documento in questione, composta da due tabelle e cinque riquadri redatti in una delle cinque lingue del concorso, contiene:

–        l’elenco delle competenze valutate nel corso del colloquio sulle competenze specifiche, figuranti in particolare negli allegati I e II del bando di concorso relativi, rispettivamente, alla natura delle funzioni di amministratore e ai criteri di selezione, e nel passaporto delle competenze del ricorrente;

–        la tabella dei punteggi relativi a tali competenze e la ponderazione di ciascuna di esse nell’attribuzione del punteggio complessivo dei candidati al colloquio sulle competenze specifiche;

–        la scala delle valutazioni delle prestazioni dei candidati in occasione di tale colloquio («insufficiente», «soddisfacente», «bene», «competente», «molto competente», «eccellente», «notevole») stabilita a partire da tale tabella dei punteggi.

90      Le pagine dalla seconda alla tredicesima del documento in questione sono tabelle simili a una delle due tabelle della prima pagina di detto documento. Dette tabelle sembrano essere state utilizzate per valutare i candidati al colloquio sulle competenze specifiche. L’EUIPO non ha indicato su quale base era stata effettuata la selezione di tali tabelle e, in particolare, se esse riguardassero candidati iscritti nell’elenco di riserva. Nessuna delle tabelle in questione sembra riguardare il ricorrente, poiché nessuno dei punteggi complessivi che vi figurano corrisponde a quello attribuitogli nel suo colloquio sulle competenze specifiche.

91      Da quanto precede risulta che le informazioni contenute nell’allegato F.8 della risposta dell’EUIPO del 28 febbraio 2020 non possono essere considerate sufficienti a integrare i criteri di valutazione predefiniti richiesti dalla sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione (F‑127/11, EU:F:2014:14, punti 26 e 73). Infatti, in detta causa, oltre alle competenze da valutare, alla tabella dei punteggi e alla scala delle valutazioni a partire da tale tabella, la commissione giudicatrice era altresì tenuta a definire prima delle prove i criteri oggettivi, di natura qualitativa, che consentivano di applicare detto punteggio. Tali criteri dovevano in particolare comprendere gli elementi attesi dai candidati al momento della loro prestazione, che i membri della commissione giudicatrice dovevano prendere in considerazione per valutare i candidati, e tale attribuzione dei punteggi doveva poi essere affinata attraverso una valutazione comparativa, tenendo conto delle prestazioni degli altri candidati. Orbene, nella presente causa, nulla in detto allegato né in nessun’altra parte del fascicolo consente di individuare siffatti criteri né, a fortiori, di verificare che questi ultimi siano stati fissati prima dell’inizio delle prove.

3)      La presidenza della giuria

92      L’EUIPO sottolinea che, nel coordinamento, è stato svolto un ruolo importante dal presidente e dalla vicepresidente della commissione giudicatrice.

93      In primo luogo, tale coordinamento sarebbe stato assicurato grazie, da un lato, alla presenza del presidente o della vicepresidente della commissione giudicatrice per alcuni minuti all’inizio di ciascuna prova e, dall’altro, agli scambi di vedute quotidiani tra lei e il presidente durante tutto il corso delle prove.

94      Il ricorrente ritiene tuttavia che la presenza del presidente della commissione giudicatrice o della sua vicepresidente durante le prove non sia stata sufficiente a garantire il ruolo di coordinamento loro incombente. Il presidente avrebbe potuto valutare solo indirettamente i meriti dei candidati, senza poter garantire la coerenza della valutazione e della comparazione dei candidati, dato che sarebbe stato interamente dipendente dal parere di terzi e la sua presenza durante il colloquio sulle competenze specifiche del ricorrente sarebbe stata troppo breve, solo da cinque a sette minuti. Inoltre, il presidente della commissione giudicatrice e la vicepresidente non avrebbero valutato le competenze dei candidati, ma solo ascoltato i membri della commissione giudicatrice che li interrogavano. Per di più, essi non avrebbero assistito simultaneamente ai colloqui, ma in alternanza, cosicché sarebbe impossibile assicurarsi che abbiano applicato gli stessi criteri in sede di valutazione della prassi dei membri della commissione giudicatrice.

95      A tal riguardo, occorre ricordare che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione (F‑127/11, EU:F:2014:14), richiamata dall’EUIPO, il presidente della commissione giudicatrice assisteva ai primi minuti di ciascuna prova al fine di garantire la corretta applicazione della metodologia (punti 26 e 72 di detta sentenza).

96      Nel caso di specie, l’EUIPO ha precisato che il presidente e la vicepresidente della commissione giudicatrice avevano assistito in media ai primi dieci o quindici minuti di ciascun colloquio. Esso ha inoltre spiegato che, poiché le prove erano state ripartite tra due centri di valutazione, queste due persone si erano ripartite i colloqui tra ciascuno di detti centri.

97      Da tali elementi risulta che il presidente e la vicepresidente della commissione giudicatrice non hanno mai assistito, congiuntamente, ai primi minuti di un medesimo colloquio. Su tale punto, l’organizzazione messa in atto nel concorso si discosta dal metodo esaminato nella sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione (F‑127/11, EU:F:2014:14), in cui la continuità nei colloqui era stata garantita dalla presenza di una stessa persona, nella fattispecie il presidente della commissione giudicatrice, ai primi minuti di ciascun colloquio.

98      Secondo l’EUIPO, la continuità nei colloqui ha potuto essere garantita mediante scambi di vedute quotidiani, durante l’intero corso delle prove, tra il presidente e la vicepresidente della commissione giudicatrice, e tali scambi hanno loro consentito di armonizzare gli approcci tra i diversi comitati di valutazione.

99      Per dimostrare che tali scambi sono realmente avvenuti, l’EUIPO ha fatto riferimento, all’udienza, alla seconda pagina dell’allegato F.9 della sua risposta del 28 febbraio 2020. Tale documento, intitolato «IP COMP AD/01/2017 MARKING ANALYSIS FOR DATE» con la data manoscritta «26/9/17», è un foglio di valutazione delle prestazioni di cinque candidati riguardanti quattro prove, ossia tre prove che valutano le competenze generali e il colloquio sulle competenze specifiche. Su tale foglio, sono stati riportate a mano alcune cifre che sembra rappresentino i punteggi attribuiti a tali candidati in tali prove. Inoltre, al centro della pagina figurano le menzioni manoscritte «checked» e «ok». Alcune cifre sono inoltre evidenziate in giallo. Infine, per tre dei cinque candidati interessati, la seconda colonna della tabella, intitolata «Commenti», contiene la lettera «F» scritta a mano con l’ausilio di un evidenziatore giallo.

100    Tuttavia, la seconda pagina dell’allegato F.9 della risposta dell’EUIPO del 28 febbraio 2020 riguarda la valutazione delle competenze dei candidati, come riconosciuto dall’EUIPO in udienza, e non quella dei membri della commissione giudicatrice. Tale documento non consente quindi di dimostrare l’esistenza di scambi di vedute tra il presidente e la vicepresidente della commissione giudicatrice in merito al coordinamento dei metodi di lavoro dei membri della commissione giudicatrice, e ancor meno la presunta quotidianità di tali scambi.

101    Inoltre, nessun elemento consente di dimostrare l’incidenza che gli scambi di cui trattasi hanno potuto avere. In particolare, l’EUIPO non ha fornito alcuna spiegazione relativa alla comunicazione dei risultati di tali scambi ai vari comitati di valutazione e alla loro messa in atto da parte di detti comitati.

102    In secondo luogo, l’EUIPO sostiene che la decisione ADM-16‑60, del 23 novembre 2016, che nomina la commissione giudicatrice, e le quattro decisioni successive che l’hanno modificata avevano specificamente affidato alla vicepresidente della commissione giudicatrice il compito di garantire l’armonizzazione dei criteri e dei metodi di lavoro nell’ambito del concorso.

103    Va osservato, tuttavia, che la vicepresidente della commissione giudicatrice è stata assente a varie riunioni che hanno preceduto o seguito le prove del centro di valutazione, mentre tali riunioni costituivano, secondo l’EUIPO, una fase chiave nella procedura intesa a garantire la parità tra i candidati, la coerenza del punteggio e l’obiettività della valutazione.

104    Pertanto, secondo i fogli di presenza forniti nell’allegato F.4 alla risposta dell’EUIPO del 28 febbraio 2020, la vicepresidente della commissione giudicatrice avrebbe assistito solo a 12 delle 19 riunioni preliminari alle prove del centro di valutazione e sarebbe quindi stata assente a sette di esse, ossia a più di un terzo di tali riunioni. Orbene, benché l’EUIPO non abbia fornito alcuna indicazione sull’oggetto di tali riunioni, è verosimile che esse siano state determinanti per garantire l’armonizzazione dei metodi di lavoro nel corso delle prove che sarebbero seguite e preparare i membri della commissione giudicatrice a tal fine, il che rientrava nella missione principale della vicepresidente.

105    Quanto alle sette riunioni successive alle prove del centro di valutazione, la vicepresidente della commissione giudicatrice avrebbe assistito, secondo i verbali di tali riunioni, a cinque di esse. Costei sarebbe stata, invece, assente alla riunione del 21 novembre 2017, nel corso della quale sono stati in particolare discussi i documenti forniti da diversi candidati per dimostrare la loro esperienza professionale in materia di proprietà intellettuale. Per giunta, sarebbe mancata all’ultima riunione della commissione giudicatrice, il 1° febbraio 2018, nel corso della quale la commissione giudicatrice ha deciso di respingere le 35 domande di riesame presentate dopo la pubblicazione dei risultati del concorso. Orbene, tali argomenti necessitavano di una particolare vigilanza per garantire che le decisioni adottate dalla commissione giudicatrice risultassero dalla messa in atto di una metodologia e di criteri armonizzati.

106    Infine, poiché l’EUIPO non ha fornito nessuna informazione riguardante i partecipanti alle riunioni settimanali richiamate (v. precedenti punti 78 e 80), il Tribunale non è in grado di verificare se il presidente o la vicepresidente della commissione giudicatrice abbiano partecipato a tutte o parte di queste riunioni

4)      Conduzione di studi e di analisi

107    Nell’allegato F.9 della sua risposta del 28 febbraio 2020, l’EUIPO ha prodotto un documento di due pagine relativo a studi e analisi che sarebbero stati condotti al fine di verificare la coerenza dei punteggi.

108    L’EUIPO ha spiegato in udienza che la prima pagina del documento in questione, intitolata «Assessor check list (for JSI, CBI, OP)», conteneva l’elenco degli elementi relativi al comportamento dei membri della commissione giudicatrice in occasione dei colloqui che il presidente e la vicepresidente della commissione giudicatrice controllavano nei primi minuti della loro presenza durante tali colloqui, controllo avente lo scopo di limitare i pregiudizi cognitivi succitati (v. supra, punti 68 e 70).

109    La seconda pagina del documento in questione riguarda la valutazione delle competenze dei candidati, come indicato al precedente punto 100, e non quella dei membri della commissione giudicatrice. Non può quindi essere considerata come uno studio o un’analisi che consenta di verificare la coerenza dei punteggi tra detti membri.

110    Pertanto, solo la prima pagina del documento di cui trattasi è pertinente al fine di dimostrare l’esistenza degli studi e delle analisi condotti dal presidente e dalla vicepresidente della commissione giudicatrice. Si tratta tuttavia di un documento in bianco che, di per sé, non consente di verificare né il numero di tali studi e di tali analisi né se tali studi e analisi siano stati condotti per ciascun membro della commissione giudicatrice in occasione di ciascun colloquio.

111    Da quanto precede risulta che l’EUIPO non ha dimostrato l’esistenza, ai sensi della sentenza del 12 febbraio 2014, De Mendoza Asensi/Commissione (F‑127/11, EU:F:2014:14, punti 67 e da 71 a 73), di sufficienti misure di coordinamento idonee a garantire che la procedura di selezione si basasse sulla parità di trattamento e su una valutazione coerente ed oggettiva dei candidati.

112    La censura vertente, in sostanza, sulla violazione della regola di stabilità nella composizione della commissione giudicatrice deve pertanto essere accolta.

113    A tale proposito, occorre ricordare che, vista l’importanza dei principi della parità di trattamento dei candidati, della coerenza nell’attribuzione dei punteggi e dell’obiettività della valutazione, l’inosservanza da parte della commissione giudicatrice della stabilità della sua composizione costituisce una violazione delle forme sostanziali che deve comportare l’annullamento della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2004, Vonier/Commissione, T‑165/03, EU:T:2004:331, punto 39 e giurisprudenza ivi citata), senza che sia necessario esaminare le altre censure dedotte a sostegno del primo motivo e gli altri motivi dedotti dal ricorrente.

B.      Sulla domanda di risarcimento danni

114    Il ricorrente ritiene di aver subito un danno «morale ed immateriale» causato dal comportamento illecito della commissione giudicatrice e dell’EUIPO. Tale danno consisterebbe nel fatto che la decisione impugnata l’avrebbe posto in una situazione di permanente incertezza almeno dal 1° dicembre 2017, il che sarebbe stato una fonte costante di inquietudine da allora e avrebbe pesato sulla sua futura carriera in seno all’EUIPO. Detta decisione avrebbe altresì messo in dubbio le sue capacità e le sue competenze, sarebbe stata in contrasto con le sue ragionevoli aspettative e avrebbe generato in lui uno stato di notevole tensione.

115    L’EUIPO contesta tale domanda.

116    Secondo una giurisprudenza costante, il sorgere della responsabilità dell’Unione presuppone che siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, agli organi o agli organismi, il carattere reale e certo del danno lamentato e l’esistenza di un nesso di causalità tra l’illecito contestato e tale danno (sentenze del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punti 52 e 54; del 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04, EU:T:2008:68, punto 327, e del 29 novembre 2018, Di Bernardo/Commissione, T‑811/16, non pubblicata, EU:T:2018:859, punto 60).

117    Queste tre condizioni sono cumulative cosicché la mancanza di una di esse è sufficiente a respingere domande risarcitorie (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, punto 14; del 10 novembre 2004, Vonier/Commissione, T‑165/03, EU:T:2004:331, punto 78, e del 29 novembre 2018, Di Bernardo/Commissione, T‑811/16, non pubblicata, EU:T:2018:859, punto 60).

118    Nel caso di specie, il ricorrente, che soddisfa la prima condizione, ha dimostrato che la decisione impugnata era viziata da illegittimità.

119    Tuttavia, anche supponendo che il danno morale e il nesso di causalità possano essere considerati dimostrati, dato che il ricorrente non ha né dedotto né, a fortiori, dimostrato di aver subito un danno morale separabile dall’illecito su cui si fonda l’annullamento e non integralmente risarcibile mediante tale annullamento, occorre considerare che l’annullamento della decisione impugnata viziato da tale illegittimità costituisce di per sé il risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente del danno morale che tale decisione può aver causato (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2006, Girardot/Commissione, T‑10/02, EU:T:2006:148, punto 131).

120    Per quanto riguarda il danno morale, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, un ricorso diretto al risarcimento del danno che si presume causato da un’istituzione, da un organo o da un organismo dell’Unione deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita a tale istituzione, a tale organo o a tale organismo e le ragioni per le quali ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché la natura e l’entità di tale danno (v., in tal senso, sentenza del 20 luglio 2017, ADR Center/Commissione, T‑644/14, EU:T:2017:533, punti 65 e 66 e giurisprudenza ivi citata).

121    Orbene, gli elementi addotti dal ricorrente non consentono di stabilire in che modo quest’ultimo intenda rivendicare un danno «immateriale» distinto dal danno morale rivendicato. Anche supponendo che sia così, il ricorrente non fornisce elementi che consentano di dimostrare l’esistenza di un siffatto danno e la sua entità.

122    Pertanto, non si può ritenere che, nel caso di specie, sia stata soddisfatta la seconda condizione da accertare per ottenere una condanna risarcitoria.

123    Ne consegue che la domanda di risarcimento deve essere respinta.

124    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere accolto nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione impugnata e respinto quanto al resto.

IV.    Sulle spese

125    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

126    L’EUIPO, rimasto sostanzialmente soccombente, dev’essere condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultimo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione del 7 marzo 2018, con cui la commissione giudicatrice del concorso generale EUIPO/AD/01/17 ha negato, dopo riesame, l’inserimento del sig. Lars Helbert nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 6, nel settore della proprietà intellettuale, è annullata.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.

Gervasoni

Nihoul

Martín y Pérez de Nanclares

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 gennaio 2021.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.