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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 4 giugno 2013 – Marcuccio / Commissione

(Causa F-119/11) 1

(Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura – Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso e sottoscritto per mezzo di un timbro o mediante una diversa modalità di riproduzione della sottoscrizione dell’avvocato – Tardività del ricorso)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Annullamento della decisione implicita della Commissione di rigettare la domanda del ricorrente intesa ad ottenere, da un lato, il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa del fatto che agenti della Commissione si sarebbero introdotti nel suo alloggio di servizio a Luanda il 14, il 16 e il 19 marzo 2002, e, dall’altro lato, la trasmissione delle copie delle fotografie scattate in quell’occasione nonché la distruzione di tutta la documentazione relativa a tale evento.

Dispositivo

Il ricorso è respinto perché, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

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1     GU C 25, del 28.1.2012, pag. 71.