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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n°2 de Madrid (Spagna) il 22 gennaio 2020 – RH / AB Volvo e altri

(Causa C-30/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n°2 de Madrid

Parti nel procedimento principale

Attrice: RH

Convenute: AB Volvo, Volvo Group Trucks Central Europ GmbH, Volvo Lastvagnar AB e Volvo Group España S.A.

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 , del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nella parte in cui prevede che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: «(...) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», debba essere interpretato nel senso che esso determina soltanto la competenza internazionale degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova tale luogo, di modo che, per l’individuazione del giudice nazionale territorialmente competente all’interno di tale Stato si debba far riferimento alle norme procedurali nazionali, oppure se esso debba essere interpretato come una norma mista che, in quanto tale, determina direttamente tanto la competenza internazionale quanto la competenza territoriale interna, senza che sia necessario far riferimento alla normativa nazionale.

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1 GU 2012, L 351, pag. 1.