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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien (Austria) il 7 settembre 2018 – Austrian Airlines AG / MG, NF

(Causa C-566/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Convenuta e appellante: Austrian Airlines AG

Attori e appellati: MG, NF

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 5 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004 1 , debbano essere interpretati nel senso che, a norma di detto regolamento, i passeggeri aerei possono avere diritto a più compensazioni per la stessa prenotazione, quando il volo sul quale il vettore aereo operativo li ha riprenotati è cancellato o ritardato di più di tre ore, di modo che la compensazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento non è forfettaria, ma piuttosto dipende dal numero di cancellazioni o dalla portata della cancellazione e quindi del ritardo.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, in che modo ciò si concili con il principio stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C-402/07 e C-432/07) 2 , secondo il quale l’articolo 5 di detto regolamento deve essere interpretato nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati in relazione alle norme in materia di compensazione, quando la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 23 ottobre 2012, Nelson e a. (C-581/10 e C-629/10) 3 , ha statuito che un ritardo superiore a tre ore non viene in considerazione per il calcolo dalla compensazione forfettaria.

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

2 ECLI:EU:C:2009:716

3 ECLI:EU:C:2012:657