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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 31 marzo 2020 – RT, SV, BC / Volkswagen Bank GmbH, Skoda Bank - Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH

(Causa C-155/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Ravensburg

Parti

Ricorrenti: RT, SV, BC

Resistenti: Volkswagen Bank GmbH, Skoda Bank - Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH

Questioni pregiudiziali

1.    Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE 1 del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva 2008/48/CE») debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito

a)    debba essere indicato, espresso in valore numerico assoluto, il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito medesimo o, quantomeno, il tasso di riferimento applicabile (nel caso di specie, il tasso di base ai sensi dell’articolo 247 del BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco]), in base al quale viene determinato, per effetto di una maggiorazione, il tasso d’interesse di mora applicabile (nel caso di specie, di 5 punti percentuali in forza dell’articolo 288, paragrafo 1, seconda frase, del BGB);

b)    il meccanismo di adeguamento del tasso d’interesse di mora debba essere illustrato in termini concreti, quantomeno mediante riferimento alle disposizioni nazionali dalle quali sia desumibile l’adeguamento del tasso d’interesse di mora (articoli 247 e 288, paragrafo 1, seconda frase, del BGB).

2.    Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito debba essere indicato un metodo di calcolo specifico, comprensibile per il consumatore, ai fini della determinazione dell’indennità da corrispondere in caso di rimborso anticipato del credito, cosicché il consumatore possa calcolare, quantomeno approssimativamente, l’importo dell’indennità da versare in caso di recesso anticipato.

3.    Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che

a)    nel contratto di credito debbano essere parimenti indicati i diritti inerenti al recesso delle parti del contratto di credito previsti dal diritto nazionale, in particolare il diritto di recesso del mutuatario per giusta causa ai sensi dell’articolo 314 del BGB nel caso di contratti di credito a durata determinata;

b)    [in caso di risposta negativa alla questione sub a)] esso non osti ad una normativa nazionale, per effetto della quale la menzione di un diritto speciale di recesso costituisca un’informazione da inserire obbligatoriamente ai sensi dell’articolo medesimo;

c)    debba esser far riferimento, per tutti i diritti delle parti relativi al recesso dal contratto di credito, ai termini e ai requisiti di forma della relativa dichiarazione prescritti ai fini dell’esercizio del diritto di recesso.

4.    Se, in un contratto di credito ai consumatori, sia escluso che il creditore possa eccepire la decadenza contro l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE,

a)    qualora una delle informazioni obbligatorie prescritte dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE non sia debitamente contenuta nel contratto di credito né sia stata debitamente fornita in seguito e, conseguentemente, il periodo di recesso di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE non abbia iniziato a decorrere;

b)    [in caso di risposta negativa alla precedente questione sub a)] qualora la decadenza sia essenzialmente fondata sul periodo decorso dalla conclusione del contratto e/o sul pieno adempimento del contratto da entrambe le parti e/o sulla disposizione da parte del creditore del prestito rimborsato o sulla restituzione delle garanzie del credito e/o (in caso di contratto di compravendita collegato al contratto di credito) sull’uso o sulla cessione del bene finanziato da parte del consumatore, ma quest’ultimo non fosse a conoscenza della persistenza del proprio diritto di recesso, nel periodo rilevante e in presenza delle circostanze pertinenti, e non debba rispondere di tale ignoranza, mentre il creditore non potesse del pari ritenere che il consumatore ne fosse al corrente.

5.    Se, in un contratto di credito ai consumatori, sia escluso che il creditore possa eccepire l’abuso di diritto contro l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE

a)    qualora una delle informazioni obbligatorie prescritte dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE non risulti debitamente contenuta nel contratto di credito né sia stata opportunamente fornita successivamente e , conseguentemente, il periodo di recesso non abbia iniziato a decorrere conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE;

b)    [in caso di risposta negativa alla precedente questione sub a)] qualora l’abuso di diritto sia essenzialmente fondato sul periodo decorso dalla conclusione del contratto e/o sul pieno adempimento del contratto da entrambe le parti e/o sulla disposizione da parte del creditore del prestito rimborsato o sulla restituzione delle garanzie del credito e/o (in caso di contratto di compravendita collegato al contratto di credito) sull’uso o sulla cessione del bene finanziato da parte del consumatore, ma quest’ultimo non fosse a conoscenza della persistenza del proprio diritto di recesso, nel periodo rilevante e in presenza delle circostanze pertinenti, e non debba rispondere di tale ignoranza, mentre il creditore non potesse del pari ritenere che il consumatore ne fosse al corrente

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1 GU 2008, L 133, pag. 66.