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Impugnazione proposta il 9 giugno 2020 dal Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 2 aprile 2020, causa T-571/17, UG / Commissione

(Causa C-249/20 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin, L. Radu Bouyon, agenti)

Altra parte nel procedimento: UG

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Ottava Sezione) del 2 aprile 2020, causa T-571/17, UG / Commissione;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

riservare le spese di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1. Primo motivo: snaturamento dei fatti (punti da 64 a 71 della sentenza impugnata)

Secondo una giurisprudenza consolidata, vi è snaturamento soggetto al sindacato della Corte quando la valutazione delle prove esistenti appare manifestamente erronea. Un siffatto snaturamento deve risultare in modo manifesto dai documenti del fascicolo.

Nella prima parte del motivo, la Commissione sostiene che la conclusione del Tribunale secondo cui l'Autorità abilitata a concludere i contratti («AACC») avrebbe fissato a UG un termine troppo breve per porre rimedio all'insufficienza professionale è contraddetta dalle prove documentali contenute nel fascicolo. L'AACC non ha richiesto a UG di raggiungere tutti gli obiettivi stabiliti nel rapporto di valutazione del 2015 e di ristabilire un rapporto di fiducia con i suoi colleghi entro un periodo di tre mesi.

Secondo la seconda parte del motivo, il Tribunale avrebbe erroneamente concentrato il suo esame sulla questione delle assenze ingiustificate e non avrebbe tenuto conto del carattere ricorrente di diversi elementi di insufficienza professionale riscontrati nella decisione del 17 ottobre 2016 e nella lettera dell'8 settembre 2016.

2. Secondo motivo: errore di diritto (punti da 72 a 77 della sentenza impugnata)

Il Tribunale ha annullato la decisione impugnata sulla base di un errore di fatto, senza tuttavia dimostrare che tale errore fosse «manifesto». Tuttavia, l'AACC dispone di un ampio potere discrezionale in relazione al licenziamento e il controllo operato dal Tribunale si limita a verificare che non vi sia stato un errore manifesto o uno sviamento di potere. Il Tribunale ha individuato un errore nella decisione impugnata che riguardava solo uno degli elementi di insufficienza professionale su cui l'AACC aveva richiamato l'attenzione di UG, errore che non era «manifesto» e che non poteva quindi portare all'annullamento della decisione impugnata.

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