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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken (Germania) il 5 marzo 2019 – SM / Sparkasse Saarbrücken

(Causa C-209/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Saarbrücken

Parti

Attore: SM

Convenuta: Sparkasse Saarbrücken

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, debba essere interpretato nel senso che anche i requisiti relativi alla decorrenza del periodo di recesso rientrino nelle informazioni necessarie riguardanti il «periodo durante il quale esso può essere esercitato» o le «altre condizioni per il suo esercizio».

In caso di risposta affermativa alla questione a):

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, osti a un’interpretazione secondo la quale un’informativa sul recesso sia «chiara» e «concisa» nel caso in cui, con riguardo alla decorrenza del periodo di recesso, non indichi esaustivamente le informazioni da fornire obbligatoriamente ai fini di tale decorrenza, ma rinvii, a tal proposito, a una disposizione legislativa nazionale, ossia, nel caso di specie, all’articolo 492, paragrafo 2, del Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) (codice civile), nel testo vigente fino al 12 giugno 2014, il quale, a sua volta, fa riferimento ad altre disposizioni nazionali, ossia, nel caso di specie, all’articolo 247, paragrafi da 3 a 13, dell’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) (legge introduttiva al codice civile), nel testo vigente fino al 12 giugno 2014, e il consumatore sia quindi tenuto a leggere numerose disposizioni di legge, contenute in diversi atti normativi, al fine di comprendere quali informazioni obbligatorie debbano essere fornite affinché decorra il periodo di recesso relativo al proprio contratto di mutuo.

In caso di risposta negativa alla questione b) (e in assenza di obiezioni di principio nei confronti di un rinvio a disposizioni legislative nazionali):

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, osti a un’interpretazione secondo la quale un’informativa sul recesso sia «chiara» e «concisa» nel caso in cui il rinvio a una disposizione legislativa nazionale, ossia, nel caso di specie, all’articolo 492, paragrafo 2, BGB, nel testo vigente dal 30 luglio 2010 al 12 giugno 2014, e l’ulteriore rinvio da parte di tale disposizione, nel caso di specie, all’articolo 247, paragrafi da 3 a 13, EGBGB, nel testo vigente dal 4 agosto 2011 al 12 giugno 2014 [Or. 3], implichino necessariamente che il consumatore, in aggiunta alla mera lettura delle disposizioni, debba compiere una sussunzione giuridica e, ad esempio, accertare se il mutuo gli sia stato concesso alle condizioni abituali previste per i contratti garantiti da ipoteca e il loro finanziamento intermedio, ovvero se sussistano contratti collegati, al fine di comprendere quali informazioni obbligatorie debbano essere fornite affinché decorra il periodo di recesso relativo al proprio contratto di mutuo.

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1 GU 2008, L 133, pag. 66.