Language of document : ECLI:EU:F:2008:14

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

1° febbraio 2008

Causa F‑77/07

Kay Labate

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Malattia professionale – Cancro al polmone – Tabagismo passivo – Non luogo a provvedere»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Labate chiede l’annullamento delle decisioni della Commissione in data 18 ottobre 2004 e 6 ottobre 2006 recanti rigetto della domanda di riconoscimento dell’origine professionale del cancro al polmone da cui era affetto il marito e a seguito del quale egli è deceduto, che sia ingiunto alla Commissione di versarle l’intera indennità cui le dà diritto l’art. 73 dello Statuto e di rimborsarle le spese di viaggio frequentemente sostenute dal marito per consultare il suo medico a Bruxelles, in applicazione dell’art. 9 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari, che sia disposto ogni altro provvedimento che possa rivelarsi equo e che la Commissione sia condannata alle spese.

Decisione: Non vi è luogo a provvedere sulle domande presentate dalla ricorrente nel suo ricorso. Le domande di risarcimento presentate nella lettera del 25 ottobre 2007 della ricorrente sono respinte in quanto manifestamente infondate. La Commissione è condannata alle spese.

Massime

1.      Ricorso di annullamento – Ricorso diretto avverso una decisione – Revoca in corso di causa della decisione impugnata – Ricorso divenuto privo di oggetto – Non luogo a provvedere

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 75)

2.      Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Condanna d’ufficio dell’istituzione convenuta al risarcimento del danno

(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1)

1.      Non vi è più luogo a provvedere su un ricorso di annullamento qualora, in corso di causa, la decisione controversa sia stata formalmente revocata dall’istituzione autrice di quest’ultima e la revoca non sia accompagnata dalla contestuale adozione di un’altra decisione avente lo stesso oggetto. Infatti una revoca siffatta, che fa scomparire retroattivamente la decisione controversa, produce effetti equivalenti a quelli che sarebbero potuti derivare da un annullamento giudiziale.

Al riguardo, l’argomento secondo il quale l’istituzione avrebbe revocato la decisione controversa per sottrarsi al sindacato del giudice non è tale da dimostrare che la controversia conservi un oggetto. Infatti, non può rimproverarsi all’istituzione di aver ritenuto auspicabile, dopo un’analisi del ricorso e di tutti i dati della controversia, ovviare a talune carenze o irregolarità che inficiavano tale decisione, riaprendo la procedura di adozione. D’altro canto, il carattere tardivo di una revoca, per quanto increscioso esso sia, non incide sulla constatazione che la decisione controversa è effettivamente scomparsa dall’ordinamento giuridico.

(v. punti 7, 11 e 13)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 18 settembre 1996, causa T‑22/96, Langdon/Commissione (Racc. pag. II‑1009, punti 12‑14)

2.      Per quanto il giudice comunitario, ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto, eserciti una competenza anche di merito nelle controversie a carattere pecuniario e possa condannare, anche d’ufficio, un’istituzione al risarcimento del danno morale causato alla parte ricorrente, esso è tuttavia in grado di pronunciare una condanna del genere solo dopo aver esaminato la legittimità dell’atto sottoposto al suo sindacato. Infatti, qualora il giudice comunitario non possa esaminare la legittimità dell’atto impugnato né valutare il carattere reale e l’entità del danno asserito, non può ritenersi sin d’ora sorta la responsabilità dell’istituzione.

Pertanto, nel caso di una domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall’irragionevole protrarsi di un procedimento di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia dovuto alla revoca della decisione iniziale poi alla riapertura del procedimento dinanzi alla commissione medica, il giudice comunitario non può procedere ad un esame né della legittimità della decisione revocata, né del carattere irragionevole del protrarsi del procedimento ancora in corso, di cui non gli sono accessibili tutte le fasi e le condizioni di svolgimento e di cui non può giudicare in anticipo la durata totale. Inoltre, il tenore stesso della decisione che sarà alla fine adottata è, per definizione, ignoto alle parti e al giudice comunitario e le pretese di risarcimento del ricorrente saranno necessariamente in relazione alla decisione adottata al termine della procedimento.

(v. punti 16-22)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 dicembre 1996, causa T‑99/95, Stott/Commissione (Racc. pag. II‑2227, punto 72); 11 aprile 2006, causa T‑394/03, Angeletti/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑95 e II‑A‑2‑441, punti 163‑167 e giurisprudenza ivi citata), e 15 marzo 2007, causa T‑402/03, Katalagarianakis/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 104)