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Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 da The Goldman Sachs Group Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-419/14, The Goldman Sachs Group / Commissione europea

(Causa C-595/18 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Goldman Sachs Group Inc. (rappresentanti: A. Mangiaracina, avvocatessa, J. Koponen, advokat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare, in tutto o in parte (ad esempio, da maggio 2007 o da novembre 2007, quando il GS Group e le sue affiliate detenevano rispettivamente solo il 45% e il 26% delle azioni della Prysmian) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione C(2014) 21391 della Commissione, del 2 aprile 2014, nella parte in cui riguardano la ricorrente; e/o

ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente dall’articolo 2 della decisione C(2014) 2139 della Commissione, del 2 aprile 2014; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento in primo grado e del procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: il Tribunale ha applicato erroneamente l’articolo 101 TFUE e l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/20032 , ritenendo la ricorrente responsabile di un’infrazione commessa dalla Prysmian dal 29 luglio 2005 al 3 maggio 2007 («il periodo precedente all’IPO»).

Secondo motivo: tra il 3 maggio 2007 e il 28 gennaio 2009 («il periodo successivo all’IPO») la ricorrente non ha esercitato un’influenza determinante nel senso indicato dalla giurisprudenza.

Terzo motivo: la ricorrente chiede alla Corte di concederle il beneficio di qualsiasi riduzione di ammenda accordata alla Prysmian.

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1 Decisione della Commissione del 2 aprile 2014 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39610 — Cavi elettrici).

2 Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).