Language of document :

Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dall’ABB Ltd e dall’ABB AB avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-445/14, ABB Ltd, ABB AB/Commissione europea

(Causa C-593/18 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: ABB Ltd, ABB AB (rappresentanti: I. Vandenborre, advocaat, S. Dionnet, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza o adottare ogni altra misura ritenuta necessaria; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel pervenire alla conclusione che la Commissione avesse soddisfatto l’onere della prova accertando un’infrazione da parte delle ricorrenti che includeva tutti i cavi elettrici sotterranei e gli accessori con voltaggio tra kV 110 e kV 220. Il Tribunale avrebbe omesso di verificare se la decisione1 identificasse l’infrazione con «sufficiente precisione» e secondo i criteri giuridici richiesti. Il Tribunale avrebbe altresì omesso di applicare correttamente i requisiti quanto alla sussistenza di sufficiente consapevolezza per concludere che le ricorrenti hanno partecipato all’infrazione.

Secondo motivo. Il Tribunale avrebbe omesso di applicare il principio di parità di trattamento e il principio di presunzione di innocenza quando ha confermato la conclusione della Commissione secondo cui il periodo dell’infrazione per le ricorrenti è iniziato il 1° aprile 2000.

Terzo motivo. Il Tribunale avrebbe violato il suo obbligo di motivazione relativamente alla sua valutazione del motivo delle ricorrenti vertente sull’assenza di parità di trattamento, pervenendo erroneamente alla conclusione che le ricorrenti avessero accettato tale distinzione durante il procedimento amministrativo, e rendendo tale accettazione una considerazione determinante nella sua valutazione.

____________

1 Decisione della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39610 — Cavi elettrici) (GU 2014, C 319, pag. 10).