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Ricorso presentato il 21 luglio 2006 - Tineke Duyster / Commissione delle Comunità europee

(Causa F-81/06)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Tineke Duyster (Oetrange, Lussemburgo) (Rappresentante: avv. W.H.A.M. van den Muijsenbergh)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare il ricorso ricevibile in toto;

annullare le decisioni dell'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) 8 novembre 2005 e 11 maggio 2006;

concedere alla ricorrente il risarcimento dei danni subiti;

a titolo subordinato, accogliere in tutto o in parte le conclusioni esposte in precedenza o adottare una decisione che accoglie in tutto o in parte le richieste della ricorrente in data 5 e 13 luglio 2005;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nell'ambito delle cause F-51/051 e F-18/062, la ricorrente ha già contestato la circostanza che la Commissione l'ha inizialmente collocata in congedo parentale per il periodo compreso tra il 1°novembre 2004 al 30 aprile 2005 e successivamente, con lettera 17 novembre 2005, ha stabilito che la data d'inizio del congedo parentale fosse l'8 novembre 2004.

Nella presente causa, la ricorrente attacca le decisioni con cui la Commissione ha respinto come irricevibili le sue richieste presentate per ottenere un risarcimento dei danni in forza dell'art. 288 CE e dell'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale a proposito di circa 50 punti relativi a atti di asserita negligenza da parte dei servizi della Commissione.

A sostegno del suo ricorso contro le decisioni di irricevibilità la ricorrente invoca, in particolare: 1) l'esistenza di fatti erronei alla base delle decisioni, 2) la violazione del contenuto della ratio dell'art. 90, nn. 1 e 2 dello Statuto; 3) l'esistenza di contraddizioni; 4) la mancanza di chiarezza delle decisioni; 5) la circostanza che l'AIPN interpreta e/o applica in modo erroneo la giurisprudenza relativa agli artt. 288 CE e 90 dello Statuto; 6) la circostanza che l'AIPN si avvale di argomenti erronei; 7) la violazione dei principi di proporzionalità, del legittimo affidamento, di parità di trattamento e di certezza del diritto, nonché la violazione del principio della ponderazione degli interessi, il mancato rispetto dell'obbligo di informazione, il mancato rispetto dell'obbligo di informazione del datore di lavoro, la violazione del principio di buona amministrazione e del diritto a un rimedio giurisdizionale.

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1 - GU C 217 del 3 settembre 2005 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-249/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).

2 - GU C 154 del 1° luglio 2006.