Language of document : ECLI:EU:F:2009:141

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

21 ottobre 2009

Causa F‑33/08

V

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Assunzione – Diniego di assunzione per inidoneità fisica all’esercizio delle funzioni – Regolarità del procedimento – Regolarità della visita medica di assunzione – Atti preparatori»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale V chiede, in particolare, l’annullamento della decisione della Commissione del 15 maggio 2007, con cui quest’ultima la informa che ella non soddisfaceva le condizioni di idoneità fisica necessarie per l’esercizio delle sue funzioni, nonché la condanna della Commissione al risarcimento dei danni che ella ritiene di aver subito.

Decisione: Il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della ricorrente. La ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Motivi di ricorso – Motivo relativo ad asserite irregolarità della visita medica di assunzione – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, art. 33)

2.      Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Obbligo di rivolgere ad un agente una decisione individuale formulata in una lingua che questi conosca in maniera approfondita

(Art. 21, terzo comma, CE)

3.      Diritto comunitario – Principi – Osservanza di un termine ragionevole

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, n. 1)

4.      Funzionari – Assunzione – Diniego di assunzione per inidoneità fisica

(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, e 33; Regime applicabile agli altri agenti, art. 83)

5.      Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Possibilità di condannare d’ufficio l’istituzione convenuta al risarcimento di un danno morale

(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1)

1.      Qualora la controversa decisione di diniego di assunzione per inidoneità fisica all’esercizio delle funzioni non sia soltanto basata sul parere medico della commissione medica, ma sul complesso degli atti e dei documenti medici espressamente considerati nel detto parere, compresi i pareri emessi in occasione della visita medica di assunzione da parte dei medici che hanno visitato un agente, non può escludersi che eventuali irregolarità che inficiano tali pareri abbiano potuto avere un’influenza sulle conclusioni della commissione medica e, pertanto, sulla legittimità della decisione controversa. Esiste, infatti, uno stretto collegamento tra la visita medica di assunzione, le perizie eventualmente eseguite da altri medici, l’adizione della commissione medica, il parere della commissione medica e la detta decisione. In considerazione della coesione dei vari atti di un procedimento del genere, tale collegamento giustifica che il giudice comunitario esamini la legittimità degli atti preparatori che hanno condotto a tale decisione.

(v. punti 132 e 133)

Riferimento:

Corte: 11 luglio 1968, causa 35/67, Van Eick/Commissione (Racc. pag. 436, in particolare pag. 455)

Tribunale di primo grado: 31 gennaio 2006, causa T‑293/03, Giulietti/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑5 e II‑A‑2‑19, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)

2.      Le persone che entrano in servizio presso le Comunità europee non dispongono di un diritto assoluto a che la lingua di loro scelta, sia essa la loro lingua materna o altra lingua di elezione, sia utilizzata in tutti i procedimenti che incidono sul loro impiego o sulla loro carriera. Il riconoscimento di un siffatto diritto sarebbe manifestamente incompatibile con le esigenze di buon funzionamento delle istituzioni comunitarie. Anche supponendo che il riconoscimento di un diritto del genere sia auspicabile, esso, conformemente al principio di parità di trattamento, dovrebbe avere la stessa portata per tutti i funzionari e gli agenti delle Comunità, indipendentemente dalle lingue interessate e dal luogo della rispettiva sede di servizio. Orbene, la situazione di espatrio in cui si trovano per lo più i funzionari o gli agenti delle Comunità e le necessità di organizzazione dei servizi rendono difficilmente realizzabile l’attuazione di una garanzia del genere.

Per contro, in forza del dovere di sollecitudine, le istituzioni sono tenute, qualora sia controversa la situazione individuale del funzionario o dell’agente in questione, ad utilizzare una lingua che quest’ultimo conosca in maniera approfondita. Tale obbligo ha un rilievo del tutto particolare quando non si tratta soltanto, per l’amministrazione, di informare utilmente il funzionario di una decisione che lo riguarda, ma di garantire che analisi ed esami psicologici effettuati siano pienamente comprensibili da parte dell’interessato e che la perizia così effettuata rifletta, in maniera fedele e obiettiva, la personalità di quest’ultimo. Il livello di conoscenza da parte dell’interessato della lingua utilizzata in occasione di tali esami e analisi deve pertanto essere particolarmente elevato.

(v. punti 170, 171 e 173)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 23 marzo 2000, causa T‑197/98, Rudolph/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑55 e II‑241, punto 46)

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, cause riunite F‑51/05 e F‑18/06, Duyster/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 57 e 58), e 7 ottobre 2009, causa F‑122/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 60)

3.      L’obbligo di osservare un termine ragionevole nell’esperimento dei procedimenti amministrativi costituisce un principio generale di diritto comunitario di cui il giudice comunitario garantisce il rispetto e che è d’altronde riportato come componente del diritto ad una buona amministrazione dall’art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tuttavia, la violazione del principio di rispetto del termine ragionevole non giustifica, in linea di massima, l’annullamento della decisione adottata in esito ad un procedimento amministrativo. Infatti, solo qualora l’eccessivo periodo di tempo decorso possa avere influenza sul contenuto stesso della decisione adottata in esito al procedimento amministrativo il mancato rispetto del principio del termine ragionevole pregiudica la validità del procedimento amministrativo. Pertanto, nell’ambito dell’assunzione e della visita medica di assunzione, un eventuale ritardo eccessivo non può, salvo situazioni eccezionali, modificare gli elementi di merito che, se del caso, provano un’inidoneità all’esercizio di funzioni per conto di un’istituzione comunitaria. Il fatto che il giudice comunitario annulli la decisione adottata alla luce di tali contestazioni avrebbe come principale conseguenza pratica l’effetto perverso di prolungare ulteriormente il procedimento in quanto quest’ultimo è già stato troppo lungo.

(v. punti 209-211)

Riferimento:

Corte: 13 dicembre 2000, causa C‑39/00 P, SGA/Commissione (Racc. pag. I‑11201, punto 44)

Tribunale di primo grado: 13 gennaio 2004, causa T‑67/01, JCB Service/Commissione (Racc. pag. II‑49, punti 36 e 40, nonché giurisprudenza ivi citata), e 11 aprile 2006, causa T‑394/03, Angeletti/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑95 e II‑A‑2‑441, punti 162 e 163)

4.      La modalità di motivazione di un parere di inidoneità emesso dalla commissione medica, nell’ambito della visita medica di assunzione, che consiste nel trasmettere il fondamento medico delle sue conclusioni sotto segreto medico al capo del servizio medico dell’istituzione comunitaria interessata non è soddisfacente per l’interessato, che non ha accesso diretto alle considerazioni che hanno giustificato le conclusioni della commissione medica. Detta modalità non rende per questo irregolare tale parere, dato che l’obbligo di motivazione dev’essere conciliato con le esigenze del segreto medico. Tale conciliazione avviene con il riconoscimento alla persona interessata della facoltà di chiedere e di ottenere che i motivi di inidoneità siano comunicati al medico di sua scelta.

Sebbene una siffatta motivazione del parere della commissione medica possa essere censurabile quando osta, in caso di contestazione dell’interessato, al controllo di legittimità del giudice comunitario, ciò non vale quando l’istituzione comunitaria interessata fa presente a più riprese al giudice comunitario di essere disposta a trasmettergli tutti i documenti alla luce dei quali la commissione medica si è pronunciata, a condizione che la persona interessata accetti di svincolare i membri della detta commissione dal segreto medico nei suoi confronti, ma l’interessato esprime un rifiuto categorico di rispondere a tale domanda. In un caso del genere, non sono né l’amministrazione né i membri della commissione medica che, facendo valere il segreto medico, bloccano il funzionamento normale della giustizia.

(v. punti 221-226)

Riferimento:

Corte: 27 ottobre 1977, causa 121/76, Moli/Commissione (Racc. pag. 1971, punti 15‑17); 13 aprile 1978, causa 75/77, Mollet/Commissione (Racc. pag. 897, punti 15‑17), e 10 giugno 1980, causa 155/78, M./Commissione (Racc. pag. 1797, punti 15‑19)

5.      Il giudice comunitario, quando gli viene sottoposto un ricorso su cui ha competenza anche di merito e persino in assenza di regolari conclusioni a tal fine, è investito del potere di condannare d’ufficio l’amministrazione a risarcire un danno morale connesso ad un illecito amministrativo commesso da quest’ultima. Tale competenza è tuttavia esercitata solo qualora il giudice rinunci alla soluzione di annullamento che esso dovrebbe normalmente adottare, a causa delle conseguenze eccessive che avrebbe tale soluzione o del carattere inadeguato che presenterebbe una siffatta sanzione dell’irregolarità constatata, ovvero qualora constati che l’annullamento da lui pronunciato non potrà in quanto tale risarcire adeguatamente il danno subito, e al fine di garantire un effetto utile alla sentenza di annullamento.

(v. punto 266)

Riferimento:

Corte: 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthür/Commissione (Racc. pag. 1743, punti 13‑15)

Tribunale di primo grado: 31 marzo 2004, causa T‑10/02, Girardot/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑109 e II‑483, punti 84‑91)

Tribunale della funzione pubblica: 22 ottobre 2008, causa F‑46/07, Tzirani/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 214‑215), e 5 maggio 2009, causa F‑27/08, Simões Dos Santos/UAMI (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 142‑144)