Language of document :

Ricorso proposto il 14 aprile 2020 – Commissione europea / Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-161/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, E. Georgieva, S. L. Kalėda, W. Mölls, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione della Commissione 1 , contenuta nell’atto del Coreper del 5 febbraio 2020, che approva l'assoggettamento all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per quanto riguarda l'introduzione di linee guida sul ciclo di vita per stimare le emissioni di gas serra da pozzo a serbatoio di combustibili alternativi sostenibili, con riferimento alla loro trasmissione da parte della Presidenza del Consiglio all'IMO a nome degli Stati membri e della Commissione;

conservare gli ulteriori effetti della decisione;

condannare Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso di annullamento proposto dalla Commissione ha ad oggetto una decisione del Consiglio, contenuta nell’atto del Coreper del 5 febbraio 2020, che approva l'assoggettamento all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per quanto riguarda l'introduzione di linee guida sul ciclo di vita per stimare le emissioni di gas serra da pozzo a serbatoio di combustibili alternativi sostenibili (l’assoggettamento relativo ai GHG greenhouse gas -gas serra), con riferimento alla loro trasmissione da parte della Presidenza del Consiglio all'IMO a nome degli Stati membri e della Commissione.

A sostegno del suo ricorso, la Commissione fa valere due motivi.

La Commissione sostiene, in primo luogo, che la decisione del Consiglio viola la competenza esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE. Infatti, l'Unione disporrebbe di una competenza esclusiva nel settore interessato dall'assoggettamento relativo ai GHG, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, in quanto tale settore sarebbe disciplinato in gran parte dalle norme comuni applicabili alle situazioni interne all'Unione ai sensi della costante giurisprudenza della Corte di giustizia.

La Commissione deduce, in secondo luogo, che la decisione del Consiglio viola le prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, in quanto solo la Commissione è abilitata ad agire in nome dell'Unione e a garantire la rappresentanza esterna dell'Unione

____________

1 Documento del Consiglio ST 6287/20 del 24 febbraio 2020.