Language of document : ECLI:EU:C:2018:629

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

25 luglio 2018 (*)

«Procedimento accelerato»

Nella causa C‑333/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 14 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 23 maggio 2018, nel procedimento

Lombardi Srl

contro

Comune di Auletta,

Delta Lavori SpA,

Msm Ingegneria Srl,

nei confronti di:

Robertazzi Costruzioni Srl,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentiti il giudice relatore, E. Juhász, e l’avvocato generale, M. Campos Sánchez-Bordona,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007 (GU 2007, L 335, pag. 31).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone la Lombardi Srl al Comune di Auletta (Italia) nonché alla Delta Lavori SpA e alla Msm Ingegneria Srl, in merito all’aggiudicazione da parte del Comune di Auletta a queste ultime due società di un appalto pubblico per la progettazione e l’esecuzione di lavori di risanamento idrogeologico del centro storico comunale.

3        Il giudice del rinvio, adito a seguito di impugnazione, chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale, utilizzando gli strumenti processuali messi a sua disposizione dall’ordinamento giuridico nazionale, possa valutare l’interesse ad agire di un operatore economico che abbia presentato un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico e abbia successivamente proposto un ricorso volto a contestare l’ammissione dell’aggiudicatario dell’appalto in questione a partecipare a tale procedura, nel caso in cui il ricorso incidentale presentato da tale aggiudicatario, col quale esso lamenta la mancata esclusione dalla procedura di gara d’appalto del suddetto operatore, sia stato esaminato in via esclusiva e giudicato fondato da un giudice amministrativo di primo grado, allorché varie altre imprese abbiano partecipato alla procedura di gara d’appalto e non siano state evocate in giudizio.

4        Il giudice del rinvio ha del pari chiesto alla Corte di trattare la presente causa con procedimento accelerato, in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

5        Tale disposizione prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, possa decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di detto regolamento.

6        A sostegno della sua domanda, il giudice del rinvio afferma che la presente causa verte su problematiche che si presentano in maniera ricorrente e che la questione giuridica da esso sollevata ha natura di questione di principio. Il fatto che la Corte sia chiamata a pronunciarsi su tale questione potrebbe indurre i giudici nazionali, investiti di controversie in cui si pone la stessa questione, a sospendere l’esame delle stesse in attesa della decisione della Corte, con grave nocumento alla rapida definizione del contenzioso in materia di appalti pubblici. Esso rileva, inoltre, che l’esito della procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico oggetto del procedimento principale dipende dalla decisione della Corte.

7        A tale riguardo, occorre anzitutto ricordare che il numero significativo di persone o di situazioni giuridiche potenzialmente interessate dalla decisione che un giudice del rinvio deve emettere dopo essersi rivolto alla Corte in via pregiudiziale non può costituire, in quanto tale, una circostanza eccezionale idonea a giustificare il ricorso a un procedimento accelerato (ordinanza del presidente della Corte del 29 giugno 2017, Sandd, C‑256/17, non pubblicata, EU:C:2017:517, punto 6 e giurisprudenza ivi citata).

8        Inoltre, quanto al fatto che la soluzione della controversia principale dipenderà dalla risposta fornita dalla Corte alla questione sollevata, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il mero interesse dei singoli, indubbiamente legittimo, ad accertare il più rapidamente possibile la portata dei diritti ad essi conferiti dal diritto dell’Unione non è atto a dimostrare l’esistenza di una circostanza eccezionale, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura (ordinanza del presidente della Corte dell’8 marzo 2018, Vitali, C‑63/18, non pubblicata, EU:C:2018:199, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

9        Da ultimo, la necessità del trattamento rapido di una causa pendente dinanzi alla Corte non può scaturire dal solo fatto che il giudice del rinvio sia tenuto a garantire una celere risoluzione della controversia né dalla sola circostanza che il ritardo o la sospensione dei lavori oggetto di un appalto pubblico possa produrre effetti dannosi per gli interessati (ordinanza del presidente della Corte dell’8 marzo 2018, Vitali, C‑63/18, non pubblicata, EU:C:2018:199, punto 19 e giurisprudenza citata).

10      Alla luce di ciò, la domanda del giudice del rinvio di sottoporre la presente causa a procedimento accelerato non può essere accolta.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

La domanda del Consiglio di Stato (Italia) di sottoporre la causa C333/18 al procedimento accelerato previsto all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte è respinta.

Lussemburgo, 25 luglio 2018

Il cancelliere

 

Il presidente

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Lingua processuale: l’italiano.