Language of document : ECLI:EU:F:2008:132

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

4 novembre 2008

Causa F‑41/06

Luigi Marcuccio

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Invalidità – Collocamento a riposo per invalidità – Motivazione – Annullamento»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Marcuccio chiede, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione con cui è stato collocato a riposo per invalidità nonché di una serie di atti connessi a tale decisione e, dall’altra, la condanna della Commissione a versargli un risarcimento danni.

Decisione: La decisione della Commissione 30 maggio 2005 di collocare il ricorrente a riposo per invalidità è annullata. La Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 3 000. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, i due terzi delle spese del ricorrente. Il ricorrente sopporterà un terzo delle proprie spese.

Massime

Funzionari – Invalidità – Commissione di invalidità – Parere – Obbligo di motivazione – Oggetto

(Statuto dei funzionari, artt. 25, 53 e 78, primo comma)

Lo scopo delle disposizioni concernenti la commissione medica e la commissione di invalidità è di affidare a periti medici la valutazione definitiva di tutte le questioni di ordine sanitario. Il sindacato giurisdizionale non può estendersi alle valutazioni mediche propriamente dette, che devono essere considerate definitive qualora siano state regolarmente adottate. Invece il sindacato giurisdizionale può estendersi alla regolarità della costituzione e dell’attività delle dette commissioni, nonché alla regolarità dei pareri da esse emessi. Sotto questo aspetto, il giudice comunitario è competente ad esaminare se il parere contiene una motivazione che permetta di valutare le considerazioni su cui sono basate le conclusioni contenute nello stesso e se ha stabilito un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici in esso contenuti e le conclusioni alle quali perviene la commissione.

È manifestamente privo di ogni motivazione il parere di una commissione di invalidità che si limiti puramente e semplicemente a constatare e, nello stesso tempo, a concludere che il funzionario è affetto da un’invalidità considerata totale che lo pone nell’impossibilità di esercitare le sue funzioni. La semplice menzione, nel verbale della commissione di invalidità, che il funzionario soffre di una sindrome ansio-depressiva non permette al giudice comunitario di conoscere e di verificare le considerazioni sulle quali sono basate le conclusioni ivi contenute e se detto verbale ha stabilito un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici in esso contenuti e le conclusioni a cui è pervenuta la commissione. Infatti, una sindrome ansio-depressiva può manifestarsi secondo modalità e gradi molto diversi e non implica che la persona che ne soffre sia necessariamente considerata affetta da invalidità permanente totale che la pone nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego del suo gruppo di funzioni.

(v. punti 64, 65 e 67)

Riferimento:

Corte: 10 dicembre 1987, causa 277/84, Jänsch/Commissione (Racc. pag. 4923, punto 15)

Tribunale di primo grado: 27 febbraio 1992, causa T‑165/89, Plug/Commissione (Racc. pag. II‑367, punto 75); 15 dicembre 1999, causa T‑27/98, Nardone/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑267 e II‑1293, punto 87)