Language of document : ECLI:EU:F:2008:85

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

26 giugno 2008

Causa F‑54/07

Anne Joseph

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Tardività del ricorso – Caso fortuito – Assunzione – Artt. 3 bis, 3 ter e 85 del RAA – Durata del contratto – Decisione della Commissione 28 aprile 2004 relativa alla durata massima del ricorso al personale non permanente nei servizi della Commissione – Art. 12 delle DGE relative alle procedure che disciplinano l’assunzione e l’impiego degli agenti contrattuali presso la Commissione – Parità di trattamento»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Joseph chiede, segnatamente e in sostanza, l’annullamento della decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti che fissa a quindici mesi, anziché a tre anni, la durata del suo contratto di agente contrattuale, sottoscritto il 20 luglio 2006 e decorrente dal 16 ottobre successivo, nonché, per quanto necessario, l’annullamento della decisione esplicita di rigetto del suo reclamo del 13 febbraio 2007.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione

(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 3 bis e 85, n. 1)

2.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione

(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 3 bis, 82, n. 6, e 85, n. 1)

3.      Funzionari – Agenti contrattuali – Parità di trattamento

(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 3 bis, 82, nn. 5 e 6, e 85, n. 1)

4.      Funzionari – Agenti contrattuali – Inquadramento

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 3 bis)

1.      Imponendo, ai sensi dell’art. 85, n. 1, del Regime applicabile agli altri agenti, un limite massimo di cinque anni, sia per la conclusione sia per il rinnovo di contratti di agente contrattuale, il legislatore non ha tuttavia vietato alle istituzioni la conclusione o il rinnovo di tale tipo di contratti, ai sensi dell’art. 3 bis del detto regime, per una durata più breve, purché la durata minima prevista all’art. 85, n. 1, di tale regime sia rispettata. Tuttavia, un’istituzione non può, senza violare quest’ultima disposizione, restringere in maniera generale e impersonale, nella fattispecie mediante disposizioni generali di esecuzione o una decisione interna di portata generale, la durata massima possibile di assunzione degli agenti contrattuali, quale fissata dal legislatore stesso.

(v. punti 68, 69, 91 e 92)

2.      La Commissione, prevedendo una durata totale massima di tre anni per la conclusione o il rinnovo di un contratto di agente contrattuale, ai sensi dell’art. 3 bis del Regime applicabile agli altri agenti, unicamente nel caso in cui il detto agente non sia stato sottoposto alle prove di selezione previste all’art. 5 delle disposizioni generali di esecuzione relative alle procedure che disciplinano l’assunzione e l’impiego degli agenti contrattuali presso la stessa, non ha oltrepassato la soglia inferiore e quella superiore fissate all’art. 85, n. 1, del detto regime. Infatti, facendo uso dell’autorizzazione data alle istituzioni dall’art. 82, n. 6, del Regime per adottare le modalità che disciplinano le procedure di assunzione degli agenti contrattuali mediante disposizioni generali di esecuzione, la Commissione ha previsto, agli artt. 11 e 12 delle dette disposizioni generali, la possibilità di assumere, ai sensi dell’art. 3 bis o dell’art. 3 ter del Regime, nel corso di un periodo di transizione, decorrente dal 1° novembre 2004 al 1° maggio 2007, agenti contrattuali che non sono stati sottoposti alle procedure di selezione di cui agli artt. 5 o 8 delle stesse disposizioni generali. La Commissione, restando entro i limiti della sua competenza ai sensi del detto art. 82, n. 6, può validamente tener conto di tale regime di transizione di breve durata in particolare ai fini della fissazione della durata massima possibile dei contratti di agente contrattuale ai sensi dell’art. 3 bis del Regime, conclusi in forza dell’art. 12, n. 1, delle disposizioni generali di esecuzione.

(v. punti 74, 75 e 94)

3.      Anche se, ai sensi dell’art. 85, n. 1, del Regime applicabile agli altri agenti, il contratto degli agenti contrattuali di cui all’art. 3 bis di tale regime può essere concluso a tempo determinato per un periodo compreso fra tre mesi e cinque anni, mentre l’art. 12, n. 1, delle disposizioni generali di esecuzione relative alle procedure che disciplinano l’assunzione e l’impiego degli agenti contrattuali presso la Commissione restringe la durata autorizzata dei contratti degli agenti contrattuali che non abbiano partecipato alle procedure di selezione previste agli artt. 5 o 8 delle dette disposizioni generali di esecuzione, tale disparità di trattamento si giustifica con la preoccupazione dell’istituzione di consentire agli agenti già assunti presso quest’ultima, senza essersi inizialmente trovati di fronte alla «regola dei sei anni», e il cui contratto viene rinnovato, di partecipare utilmente alle procedure di selezione indette dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), fermo restando che la durata totale del contratto iniziale e del contratto rinnovato non può, in ogni caso, eccedere i tre anni. Pertanto, gli agenti contrattuali che si vedono proporre un primo contratto e quelli il cui contratto è rinnovato non sono in situazioni analoghe, di modo che essi possono essere oggetto di un trattamento differenziato quanto alla durata dei contratti di assunzione.

D’altro canto, la circostanza che l’art. 85, n. 1, del Regime applicabile agli altri agenti non operi alcuna distinzione quanto alla determinazione della durata dei contratti considerati, a seconda che l’interessato abbia superato o meno con successo le prove di selezione organizzate ai fini della sua assunzione in qualità di agente contrattuale, non può inficiare la validità dell’art. 12, n. 1, delle dette disposizioni generali di esecuzione. Infatti, poiché lo stesso Regime applicabile agli altri agenti prevede, all’art. 82, n. 5, la possibilità di organizzare siffatte prove di selezione, le persone che hanno superato le prove di selezione non si trovano in una situazione analoga a quella delle persone che non hanno partecipato a tali procedure. Per giunta, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per la fissazione delle modalità generali che disciplinano le procedure di assunzione degli agenti contrattuali ai sensi dell’art. 82, n. 6, del Regime e, in particolare, per l’applicazione dell’art. 85, n. 1, del Regime quanto alla fissazione della durata dei contratti di agente contrattuale nei limiti ivi indicati.

(v. punti 79-81)

4.      Ai sensi dell’art. 3 bis, n. 1, del Regime applicabile agli altri agenti, l’agente contrattuale assunto «presso una delle istituzioni» è assunto «per svolgere mansioni manuali o di servizio ausiliario» [disposizione sub a)], mentre quest’ultima restrizione non esiste per quanto riguarda l’assunzione di un agente «presso le rappresentanze e le delegazioni delle istituzioni comunitarie» [disposizione sub d)]. Pertanto, l’attribuzione di compiti essenziali ad un agente contrattuale assunto ai sensi dell’art. 3 bis del detto regime e chiamato a svolgere le sue funzioni in seno ad una delegazione di un’istituzione, specialmente qualora l’interessato sia stato inquadrato nel gruppo di funzioni più elevato, dovrebbe rivelarsi meno eccezionale che nel caso di un agente contrattuale assunto in seno ad un’istituzione. Tuttavia, la mera circostanza che l’agente interessato sia inquadrato nel gruppo di funzioni IV non basta a concludere che i compiti da lui svolti sono essenziali. In assenza di ogni altra indicazione, tale questione richiede un esame in concreto.

(v. punti 87 e 88)