Language of document : ECLI:EU:C:2003:146

SENTENZA DELLA CORTE

11 marzo 2003 (1)

«Mancata applicazione del diritto comunitario all'obbligo di leva - Parità di trattamento tra uomini e donne - Art. 2 della direttiva 76/207/CEE - Limitazione agli uomini dell'obbligo di leva in Germania - Inapplicabilità della direttiva»

Nel procedimento C-186/01,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Alexander Dory

e

Bundesrepublik Deutschland,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), e, più in generale, sulla compatibilità con il diritto comunitario della limitazione agli uomini dell'obbligo di leva in Germania,

LA CORTE,

composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl,


cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale,

viste le osservazioni scritte presentate:

-    per la Bundesrepublik Deutschland e il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön, in qualità di agenti;

-    per il governo francese, dal sig. R. Abraham, dalla sig.ra C. Bergeot-Nunes e dal sig. C. Chevallier, in qualità di agenti;

-    per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente;

-    per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Sack e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del sig. Dory, rappresentato dai sigg. W. Dory e C. Lenz, Rechtsanwälte, del governo tedesco, rappresentato dal sig. W.-D. Plessing, assistito dal sig. C. Tomuschat, Sachverständiger, del governo finlandese, rappresentato dalla sig.ra T. Pynnä, e della Commissione, rappresentata dal sig. J. Sack, all'udienza del 16 aprile 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 novembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con ordinanza 4 aprile 2001, pervenuta in cancelleria il successivo 30 aprile, il Verwaltungsgericht Stuttgart (Tribunale amministrativo di Stoccarda) ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), e, più in generale, sulla compatibilità con il diritto comunitario della limitazione agli uomini dell'obbligo di leva in Germania.

2.
    Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il sig. Dory e la Bundesrepublik Deutschland in merito ad una decisione del Kreiswehrersatzamt Schwäbisch Gmünd (Ufficio distrettuale di leva di Schwäbisch Gmünd; in prosieguo: il «KSG»), che gli negava l'esonero dall'arruolamento nell'esercito e dall'obbligo di leva.

Quadro normativo

Diritto comunitario

3.
    Ai sensi dell'art. 2 CE:

«La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un elevato grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri».

4.
    L'art. 3, n. 2, CE sancisce che, nell'ambito delle azioni a norma del n. 1 di questo articolo condotte per il conseguimento degli scopi enunciati all'art. 2 CE, «[la] Comunità (...) mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne».

5.
    In forza dell'art. 13 CE:

«Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali».

6.
    Ai sensi dell'art. 141, n. 1, CE:

«Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore».

7.
    L'art. 141, n. 3, CE, prevede quanto segue:

«Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore».

8.
    La direttiva 76/207 dispone al suo art. 1, n. 1:

«Scopo della presente direttiva è l'attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, ivi compresa la promozione, e l'accesso alla formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro e, alle condizioni di cui al paragrafo 2, la sicurezza sociale. (...)».

9.
    L'art. 2, nn. 1-3, della stessa direttiva è formulato come segue:

«1. Ai sensi delle seguenti disposizioni il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia.

2. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escluderne dal campo di applicazione le attività professionali ed eventualmente le relative formazioni, per le quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante.

3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità».

10.
    Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 76/207:

«L'applicazione del principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso, compresi i criteri di selezione, agli impieghi o posti di lavoro qualunque sia il settore o il ramo di attività, e a tutti i livelli della gerarchia professionale».

Legislazione nazionale

11.
    In forza dell'art. 12 a del Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, nella versione pubblicata nel BGBl 2000 I, pag. 1755; in prosieguo: il «Grundgesetz»):

«1. Gli uomini a partire dai diciotto anni compiuti possono essere obbligati a prestare servizio nelle forze armate, nella polizia confinaria federale o in un'organizzazione di protezione civile.

(...)

4. Se, nel caso di proclamazione dello stato di difesa, il fabbisogno di prestazioni di servizi civili nei settori sanitari e medici e nell'organizzazione ospedaliera militare stabile non viene interamente ricoperto su base volontaria, le donne, fra i diciotto e i cinquantacinque anni compiuti, possono essere assegnate alle anzidette prestazioni di servizi da una legge o sulla base d'una legge. Esse non debbono in alcun caso prestare servizi armati».

12.
    Il Wehrpflichtgesetz (legge federale sull'obbligo di leva) nella versione del 15 dicembre 1995, applicabile dal 1° gennaio 1996 (BGBl. 1995 I, pag. 1756; in prosieguo: la «legge sull'obbligo di leva»), dispone, al n. 1 dell'art. 1, intitolato «Legge sull'obbligo di leva: obbligo generale di leva»:

«Sono obbligati al servizio di leva tutti gli uomini che abbiano compiuto i diciotto anni e che siano cittadini tedeschi ai sensi del Grundgesetz (...)».

13.
    Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge sull'obbligo di leva, «[l]'obbligo di leva viene assolto con il servizio militare o nel caso di cui all'art. 1 della legge sul rifiuto del servizio di guerra 28 febbraio 1983 (BGBl. I, pag. 203) con il servizio civile (...)».

Controversia principale e questione pregiudiziale

14.
    Il sig. Dory è nato il 15 giugno 1982. Dopo aver ricevuto nel settembre 1999 un formulario per la preparazione alla visita di leva, egli chiedeva al KSG di essere esonerato dall'arruolamento nell'esercito e dall'obbligo di leva. A sostegno della sua domanda egli faceva valere che la legge sull'obbligo di leva era in contrasto con il diritto comunitario e richiamava la sentenza 11 gennaio 2000, causa C-285/98, Kreil (Racc. pag. I-69), con cui la Corte ha deciso che le donne non possono essere escluse dall'accesso agli impieghi nell'esercito tedesco.

15.
    Con decisione 3 febbraio 2000, il KSG respingeva questa domanda rilevando che la citata sentenza Kreil riguardava solo l'accesso volontario delle donne alle carriere nelle forze armate, ma non la questione dell'obbligo di leva, e che tale obbligo continuava a rientrare nell'ambito della sola competenza degli Stati membri.

16.
    Il ricorso del sig. Dory contro questa decisione veniva respinto dalla Wehrbereichsverwaltung (amministrazione militare). L'interessato ha allora adito il Verwaltungsgericht Stuttgart dinanzi al quale ha sostenuto che la circostanza che le donne abbiano un diritto di accesso agli impieghi militari, conformemente alla citata sentenza Kreil, ma che esse siano esonerate dall'obbligo di leva, mentre gli uomini vi sono soggetti, è contraria al principio di uguaglianza e costituisce una discriminazione illegittima a svantaggio degli uomini.

17.
    La convenuta nel procedimento principale ha sostenuto che nessuna disposizione del Trattato CE permette di considerare l'obbligo di leva come un'attività rientrante nell'ambito di applicazione del diritto comunitario. L'organizzazione di questo servizio spetterebbe alla competenza di ogni Stato membro. Né gli artt. 3, n. 2, CE e 13 CE, che non fonderebbero in quanto tali una competenza per la Comunità ma definirebbero semplicemente le modalità di esercizio di competenze conferite da altre disposizioni, né l'art. 141 CE e la direttiva 76/207, che riguarderebbero solo le attività professionali, potrebbero trovare applicazione nella fattispecie di cui al procedimento principale.

18.
    Il Verwaltungsgericht Stuttgart ha nutrito dubbi su questi ultimi argomenti. Esso ha sottolineato, da una parte, facendo riferimento alla sentenza 7 dicembre 2000, causa C-79/99, Schnorbus (Racc. pag. I-10997), che la prestazione del servizio militare ritarderebbe l'accesso degli uomini al lavoro e alla formazione professionale e potrebbe conseguentemente costituire una discriminazione fondata sul sesso si sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 76/207. Dall'altra parte, esso ha ritenuto che questa diversità di trattamento potrebbe tuttavia essere giustificata come vantaggio specifico per le donne, che compensi in parte i periodi di interruzione di lavoro collegati alla maternità e all'educazione dei figli.

19.
    Considerato quanto precede, il Verwaltungsgericht Stuttgart ha considerato necessario che la Corte precisi la portata del diritto comunitario sulla materia. Esso ha quindi sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Tenuto conto in particolare dell'interpretazione dell'art. 2 della direttiva (...) 76/207/CEE (...), se il servizio militare tedesco obbligatorio per i soli uomini sia contrario al diritto comunitario».

20.
    Il 26 settembre 2001 il sig. Dory riceveva una cartolina precetto che lo obbligava a iniziare il servizio militare tra il 1° e il 5 novembre 2001.

21.
    Con lettere del 28 settembre 2001 il sig. Dory ha proposto una domanda di provvedimenti provvisori dinanzi al giudice del rinvio e dinanzi alla Corte per ottenere la sospensione dell'esecuzione della cartolina precetto. Con ordinanza 19 ottobre 2001 il giudice del rinvio ha accolto questa domanda. Con ordinanza 24 ottobre 2001, causa C-186/01 R, Dory (Racc. pag. I-7823), la Corte ha dichiarato irricevibile la domanda di provvedimenti provvisori.

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni presentate alla Corte

22.
    Il sig. Dory fa valere che l'obbligo di leva ha l'effetto di vietare l'esercizio di una professione durante il periodo in cui esso viene assolto e di ritardare l'accesso alla vita professionale. L'obbligo di leva rientrerebbe quindi nel campo di applicazione della direttiva 76/207 e costituirebbe una discriminazione vietata da questa. Esso sarebbe, in ogni caso, contrario al principio generale di parità tra gli uomini e le donne enunciato all'art. 3, n. 2, CE.

23.
    Il governo tedesco sottolinea, da una parte, che l'obbligo di leva ha un'importanza fondamentale nella Repubblica federale di Germania. Dando vita ad uno stretto contatto tra le forze armate e la popolazione e garantendo così la trasparenza democratica dell'apparato militare, il detto obbligo sarebbe un vettore d'integrazione interna, in particolare tra le giovani generazioni dei vecchi e dei nuovi Länder. Gli effettivi necessari alla difesa del territorio in tempo di conflitto non sarebbero sufficienti senza i riservisti provienenti dalla cerchia degli obbligati alla leva.

24.
    Il governo tedesco sostiene, dall'altra parte, che l'obbligo di leva fa parte dell'organizzazione delle forze armate, ambito essenziale dei pubblici poteri che è rimasto di competenza degli Stati membri. Esso considera che questa analisi è stata svolta dalla Corte nelle sentenze 26 ottobre 1999, causa C-273/97, Sirdar (Racc. pag. I-7403, punto 15), e Kreil, cit. (punto 15).

25.
    In ogni caso, esso fa valere che la limitazione dell'obbligo di leva agli uomini, anche supponendo che questo obbligo possa rientrare nel campo di applicazione del Trattato e della direttiva 76/207, non è contraria al diritto comunitario. Anzitutto, l'art. 3, n. 2, CE, secondo cui la Comunità persegue lo scopo di promuovere la parità tra uomini e donne, sarebbe applicabile solo agli specifici provvedimenti adottati dalla Comunità sulla base di altri fondamenti normativi. Inoltre, l'art. 13 CE non avrebbe effetto diretto e legittimerebbe il Consiglio ad adottare provvedimenti per combattere le discriminazioni sulla base del sesso solo nell'ambito delle competenze conferitegli dal Trattato. Infine, l'art. 141 CE e la direttiva 76/207 regolerebbero solo i rapporti di lavoro risultanti da un accordo tra un datore di lavoro e un lavoratore, sì che essi non sarebbero applicabili ad un generale obbligo di servizio come l'obbligo di leva.

26.
    Il governo francese considera che l'assolvimento dell'obbligo di leva non può essere equiparato all'esercizio di un'attività professionale e conseguentemente non rientra nel campo di applicazione né delle disposizioni sociali del Trattato, né della direttiva 76/207. L'organizzazione di un tale obbligo sarebbe un provvedimento relativo alla difesa nazionale che ricadrebbe nella competenza esclusiva degli Stati.

27.
    Il governo finlandese fa valere che le decisioni fondamentali nell'ambito della politica di difesa ricadono nella competenza degli Stati membri, come la Corte ha dichiarato nella sentenza Kreil, cit., e che il diritto comunitario non trova applicazione nel procedimento principale. Esso sostiene che l'obbligo di leva non riguarda in ogni caso le condizioni di accesso alla professione di militare e non ricade dunque nell'ambito di applicazione della direttiva 76/207. Inoltre, la circostanza che l'obbligo di leva sia limitato agli uomini non comprometterebbe la carriera delle donne nelle forze armate, poiché esse avrebbero sempre la possibilità di prestare volontariamente il servizio militare e di essere poste quindi in una situazione identica a quella dei chiamati alla leva di sesso maschile.

28.
    La Commissione considera che l'obbligo di leva costituisce un obbligo unilaterale di servizio rientrante nel diritto pubblico e non dà origine ad alcun rapporto di lavoro. Questo servizio non farebbe dunque parte del mercato del lavoro e si troverebbe, per ciò, al di fuori del campo di applicazione del diritto comunitario. Esso non ne restringerebbe la portata più di quanto sia conforme alla sua natura. Pertanto, non sarebbe necessario esaminare se la limitazione agli uomini dell'obbligo di svolgere un tale servizio possa essere giustificata sul fondamento della direttiva 76/207. La controversia principale sarebbe così molto diversa dalle cause già decise dalla Corte. La Commissione fa valere che gli Stati membri possono conseguentemente invocare in questo ambito, per il rispetto della loro sovranità militare come tradizionalmente sviluppatasi in senso nazionale, le disposizioni degli artt. 6, n. 3, UE e 5 CE.

Risposta della Corte

29.
    Determinare se la limitazione agli uomini dell'obbligo di leva sia o meno compatibile con il principio di parità di trattamento tra uomini e donne, come sancito dal diritto comunitario, presuppone che siano precendemente definite le condizioni nelle quali questo diritto si applica alle attività relative all'organizzazione delle forze armate.

30.
    I provvedimenti che gli Stati membri adottano in materia non sono sottratti nel loro insieme all'applicazione del diritto comunitario per il solo fatto che essi intervengano nell'interesse della sicurezza pubblica o della difesa nazionale.

31.
    Infatti, come la Corte ha già affermato, il Trattato prevede deroghe da applicare in situazioni che possono compromettere la pubblica sicurezza soltanto negli artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE e 297 CE, che riguardano ipotesi eccezionali chiaramente delimitate. Non è lecito dedurne una riserva generale, inerente al Trattato, che escluda dall'ambito d'applicazione del diritto comunitario qualsiasi provvedimento adottato per motivi di pubblica sicurezza. L'ammettere l'esistenza di una riserva del genere, prescindendo dai presupposti specifici stabiliti dal Trattato, rischierebbe di compromettere la forza cogente e l'applicazione uniforme del diritto comunitario (v., in tal senso, sentenze 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 26; Sirdar, cit., punto 16, e Kreil, cit., punto 16).

32.
    Ora, la nozione di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli del Trattato di cui al punto precedente, comprende tanto la sicurezza interna degli Stati membri, come nel caso cui si riferisce la citata sentenza Johnston, quanto la loro sicurezza esterna, come nel caso di cui alla citata sentenza Sirdar (v., in tal senso, sentenze 4 ottobre 1991, causa C-367/89, Richardt e «Les Accessoires Scientifiques», Racc. pag. I-4621, punto 22; 17 ottobre 1995, causa C-83/94, Leifer e a., Racc. pag. I-3231, punto 26; Sirdar, cit., punto 17, e Kreil, cit., punto 17).

33.
    Inoltre, talune delle deroghe previste dal Trattato riguardano solo le norme relative alla libera circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, e non le disposizioni in materia sociale del Trattato, fra le quali rientra il principio della parità di trattamento tra uomini e donne. Secondo una costante giurisprudenza, tale principio ha portata generale e la direttiva 76/207 si applica ai rapporti d'impiego nel settore pubblico (v., in questo senso, sentenze 21 maggio 1985, causa 248/83, Commissione/Germania, Racc. pag. 1459, punto 16; 2 ottobre 1997, causa C-1/95, Gerster, Racc. pag. I-5253, punto 18; Sirdar, cit., punto 18, e Kreil, cit., punto 18).

34.
    La Corte ha così deciso che la direttiva 76/207 era applicabile all'accesso agli impieghi nelle forze armate e che ad essa spettava accertare se i provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, nell'esercizio del potere discrezionale loro riconosciuto, perseguissero in realtà lo scopo di garantire la pubblica sicurezza e fossero adeguati e necessari per conseguire tale obiettivo (v. citate sentenze Sirdar, punto 28, e Kreil, punto 25).

35.
    E' noto che le decisioni degli Stati membri relative all'organizzazione delle loro forze armate non possono essere sottratte completamente all'applicazione del diritto comunitario, in particolare quando si tratta del rispetto del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in merito ai rapporti di lavoro, segnatamente in materia di accesso alla carriera militare. Tuttavia, non ne deriva che il diritto comunitario disciplini le scelte di organizzazione militare degli Stati membri che hanno ad oggetto la difesa del loro territorio o dei loro interessi essenziali.

36.
    Spetta infatti agli Stati membri, che devono stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna, adottare le decisioni relative all'organizzazione delle loro forze armate, come la Corte ha ricordato con le citate sentenze Sirdar (punto 15) e Kreil (punto 15).

37.
    Orbene, il governo tedesco ha fatto valere che l'obbligo di leva ha in Germania una grande importanza, tanto sul piano politico quanto sul piano dell'organizzazione delle forze armate. Esso ha fatto presente, nelle sue osservazioni scritte e durante l'udienza, che l'istituzione di un obbligo del genere permetteva di contribuire alla trasparenza democratica dell'apparato militare, alla coesione nazionale, al collegamento tra le forze armate e la popolazione nonché alla mobilitazione degli effettivi necessari all'esercito in caso di conflitto.

38.
    Una scelta del genere, sancita nel Grundgesetz, consiste nell'imporre un obbligo di servire gli interessi della sicurezza del territorio, foss'anche a detrimento, in numerose ipotesi, dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro. Tale scelta prevale così sugli obiettivi delle politiche aventi ad oggetto l'inserimento professionale dei giovani.

39.
    La decisione della Repubblica federale di Germania di garantire in parte la sua difesa tramite un obbligo di leva è l'espressione di una tale scelta di organizzazione militare a cui il diritto comunitario di conseguenza non è applicabile.

40.
    E' vero che la limitazione agli uomini dell'obbligo di leva comporta di norma per gli interessati un ritardo nell'evoluzione della loro carriera professionale, anche se il servizio militare consente a taluni dei chiamati alla leva di acquisire una formazione complementare o di accedere successivamente alla carriera militare.

41.
    Tuttavia, il ritardo nella carriera professionale dei chiamati alla leva è una conseguenza inevitabile della scelta compiuta dallo Stato membro in materia di organizzazione militare e non implica che questa scelta rientri nel campo di applicazione del diritto comunitario. Infatti, l'esistenza di ripercussioni sfavorevoli sull'accesso al lavoro non può avere l'effetto - pena l'usurpazione delle competenze proprie degli Stati membri - di costringere lo Stato membro interessato ad estendere alle donne l'obbligo in cui consiste il servizio militare e quindi ad imporre loro gli stessi svantaggi in materia di accesso al lavoro, o a sopprimere l'obbligo di leva.

42.
    Tenuto conto del complesso delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione proposta dal giudice del rinvio nel senso che il diritto comunitario non osta a che l'obbligo di leva sia riservato agli uomini.

Sulle spese

43.
    Le spese sostenute dai governi tedesco, francese e finlandese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht Stuttgart con ordinanza 4 aprile 2001, dichiara:

Il diritto comunitario non osta a che l'obbligo di leva sia riservato agli uomini.

Rodríguez Iglesias
Puissochet
Wathelet

Schintgen

Timmermans
Gulmann

Edward

Jann
Skouris

Macken

Colneric
von Bahr

                    Cunha Rodrigues

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 marzo 2003.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias


1: Lingua processuale: il tedesco.