Language of document :

Ricorso presentato il 16 dicembre 2005 - A / Commissione

(Causa F-124/05)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: A (Port-Vendres, Francia) [Rappresentanti: avv.ti B. Cambier e L. Cambier]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della convenuta 28 febbraio 2005, che respinge la domanda presentata dal ricorrente il 22 ottobre 2004, basata sull'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee e diretta alla chiusura del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti con decisione 16 gennaio 2004;

annullare la decisione della convenuta 26 settembre 2005, che respinge il reclamo proposto dal ricorrente il 20 maggio 2005 sulla base dell'art. 90, n. 2, dello Statuto e diretto alla riforma della citata decisione 28 febbraio 2005;

dichiarare che la detta domanda del ricorrente del 22 ottobre 2004 è ricevibile e fondata;

condannare la convenuta a versare al ricorrente ed alla sua famiglia la somma provvisoria di EUR 1 581 801, che corrisponde alla metà del danno arrecato dalla decisione di iniziare e mantenere il procedimento disciplinare avviato contro il ricorrente, mentre l'altra metà sarà precisata con l'ausilio di un perito;

condannare la convenuta a versare l'8% d'interessi sull'insieme delle suddette somme, a partire dal 23 novembre 1999, data di chiusura della prima relazione d'indagine interna svolta dall'Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF), in cui appaiono i primi segni di parzialità nei confronti del ricorrente o, in subordine, dal 16 gennaio 2004, data in cui l'autorità che ha il potere di nomina (APN) ha deciso di avviare un procedimento disciplinare contro il ricorrente;

designare un perito;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere sei motivi.

Nel primo motivo, egli afferma che il procedimento disciplinare in esame è stato avviato esclusivamente a causa dei procedimenti penali a suo carico, che si sono conclusi con una decisione definitiva di non luogo pronunciata dalla Chambre du Conseil di Bruxelles il 30 giugno 2004. A suo avviso, il procedimento disciplinare doveva avere la stessa sorte.

Nel secondo motivo, il ricorrente fa valere l'autorità di giudicato della citata decisione di non luogo, contro cui la convenuta non ha presentato appello.

In subordine, qualora si ritenesse che l'APN potesse proseguire il procedimento disciplinare fondato su fatti giudicati in via definitiva infondati dalla Chambre du Conseil de Bruxelles, il ricorrente, nel terzo motivo, sostiene che le decisioni controverse collegano ingiustamente la sorte del procedimento a suo carico con il risultato dei procedimenti pendenti a carico della sig.ra Cresson.

Il ricorrente afferma poi, nel quarto e nel quinto motivo, che i fatti che gli sono addebitati sono inesatti e che l'APN ha violato il dovere di sollecitudine prescritto all'art. 24 dello statuto ed il principio del legittimo affidamento, in quanto non ha fatto tutto ciò che era in suo potere per comprendere l'esatto svolgimento dei fatti.

Infine, nell'ultimo motivo, il ricorrente afferma che, in ogni caso, il termine ragionevole entro il quale l'APN avrebbe dovuto pronunciarsi è trascorso da parecchio tempo, in quanto i fatti risalgono agli anni 1995-1996.

Per quanto attiene alla domanda di risarcimento, il ricorrente sostiene che gli errori commessi dalla convenuta sono all'origine della sua depressione nervosa, che l'avrebbe obbligato a porre prematuramente fine alla sua carriera di funzionario. Tale circostanza avrebbe causato un danno materiale e morale a lui stesso ed alla sua famiglia.

____________