Language of document : ECLI:EU:F:2015:58

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(Prima Sezione)

16 giugno 2015

Causa F‑118/10 DEP

Aristidis Psarras

contro

Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA)

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese»

Oggetto:      Domanda di liquidazione delle spese, ai sensi dell’articolo 106 del regolamento di procedura, a seguito della sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2012, Psarras/ENISA (F‑118/10, EU:F:2012:138).

Decisione:      L’importo totale delle spese che l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione deve rimborsare al sig. Psarras a titolo di spese ripetibili nella causa F‑118/10 è fissato in EUR 17 456,75, oltre ad interessi di mora dalla data di notifica della presente ordinanza alla data del pagamento, al tasso calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il menzionato periodo, maggiorato di tre punti e mezzo.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Onorari dovuti dalle parti ai propri avvocati – Indispensabilità delle prestazioni di un avvocato deducibile dagli atti compiuti nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 105, c)]

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Domanda di liquidazione – Termine di presentazione – Osservanza di un termine ragionevole

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 106, § 1)

3.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Intervento di più avvocati

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 105, c)]

1.      Il giudice dell’Unione non ha il potere di liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai rispettivi avvocati, ma quello di determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese. Quando statuisce sulla domanda di liquidazione delle spese, il giudice dell’Unione non è obbligato a prendere in considerazione una tariffa nazionale che fissa gli onorari degli avvocati né un eventuale accordo concluso al riguardo tra la parte interessata e i suoi agenti o difensori.

In mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il giudice deve valutare equitativamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento giurisdizionale ha eventualmente richiesto da parte degli agenti o dei difensori intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti.

A tale proposito, dal fatto che un avvocato abbia presentato un ricorso, partecipato all’udienza e prodotto diverse memorie può dedursi che tale avvocato ha realmente compiuto atti e prestazioni necessari ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Per quanto riguarda la determinazione dell’importo di tali prestazioni necessarie, la prova del pagamento delle spese di cui è stata chiesta la ripetizione non costituisce una condizione preliminare alla liquidazione da parte del Tribunale delle spese ripetibili.

(v. punti 24, 25 e 33‑35)

Riferimento:

Corte: ordinanza del 4 luglio 2013, Kronofrance/Allemagne e a., C‑75/05 P‑DEP e C‑80/05 P-DEP, EU:C:2013:458, punto 30

Tribunale della funzione pubblica: ordinanze del 10 novembre 2009, X/Parlamento, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, punto 22; del 26 aprile 2010, Schönberger/Parlamento, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punto 24; del 27 settembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, punti 40 e 41; del 2 luglio 2013, Martinez Erades/SEAE, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, punto 21; del 14 novembre 2013, Cuallado Martorell/Commissione, F‑96/09 DEP, EU:F:2013:186, punto 28, e del 3 luglio 2014, Bogusz/Frontex, F‑5/12 DEP, EU:F:2014:179, punti 30‑33, e la giurisprudenza ivi citata

2.      Una domanda di liquidazione delle spese deve essere presentata entro un termine ragionevole oltre il quale la parte che è stata condannata alle spese potrebbe legittimamente ritenere che la parte creditrice abbia rinunciato al suo diritto. Inoltre, la ragionevolezza di un termine deve essere valutata in funzione di tutte le circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, della rilevanza della causa per l’interessato, della complessità del caso e del comportamento delle parti coinvolte.

Per quanto riguarda il comportamento delle parti, benché la presentazione di un’impugnazione non abbia effetto sospensivo, è del tutto comprensibile che una parte che abbia diritto alle spese possa attendere lo spirare del termine d’impugnazione prima di presentare la domanda di rimborso delle medesime.

(v. punti 28 e 30)

Riferimento:

Corte: ordinanza del 21 giugno 1979, Dietz/Commissione, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, punto 1, e sentenza del 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX-II, EU:C:2013:134, punti 28 e 33

Tribunale di primo grado: ordinanza del 17 aprile 1996, Air France/Commissione, T‑2/93 DEP, EU:T:1996:48, punti 10‑12

3.      Una domanda di liquidazione delle spese presenta un carattere piuttosto standardizzato e si distingue, in linea di principio, per l’assenza di qualunque difficoltà per l’avvocato che si è già occupato del merito della causa.

Tuttavia, per quanto riguarda i costi connessi all’intervento di un nuovo avvocato dopo la conclusione del procedimento contenzioso, questi possono essere posti a carico della parte condannata alle spese solo nei limiti in cui corrispondono al tempo che questo nuovo avvocato ha dedicato al caso, senza tuttavia poter ricomprendere il tempo necessariamente richiesto per lo studio del medesimo.

(v. punti 53 e 54)

Riferimento:

Corte: ordinanze del 7 giugno 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, punto 32; e del 10 ottobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, punto 42

Tribunale di primo grado: ordinanza del 15 marzo 2000, Enso-Gutzeit/Commissione, T‑337/94 DEP, EU:T:2000:76, punto 21

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza del 3 luglio 2014, Bogusz/Frontex, EU:F:2014:179, punto 47