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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 21 novembre 2018 – HX / Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris

(Causa C-727/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: HX

Resistente: Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 1 , avuto riguardo alla definizione del suo oggetto e del suo campo di applicazione ad opera degli articoli 1 e 2, si applica alla concessione in locazione a titolo oneroso, anche a titolo non professionale, in maniera reiterata e per brevi periodi, di un locale ammobiliato ad uso abitativo che non costituisce la residenza principale del locatore, a una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio, in particolare con riferimento alle nozioni di prestatore e di servizi.

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se una regolamentazione nazionale quale quella prevista dall’articolo L. 631-7 del codice dell’edilizia e degli alloggi costituisce regime di autorizzazione dell’attività sopra citata ai sensi degli articoli da 9 a 13 della direttiva 2006/123 del 12 dicembre 2006 o costituisce solamente un requisito sottoposto alle disposizioni degli articoli 14 e 15.

Nell’ipotesi in cui siano applicabili gli articoli da 9 a 13 della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006:

Se l’articolo 9, lettera b), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’obiettivo relativo alla lotta contro la scarsità di alloggi destinati alla locazione costituisce motivo imperativo di interesse generale tale da consentire di giustificare una misura nazionale che, in alcune aree geografiche, assoggetta ad autorizzazione la concessione in locazione di un locale ammobiliato destinato ad abitazione, in maniera reiterata, per brevi periodi, a una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio.

In caso di risposta affermativa, se una siffatta misura è proporzionata all’obiettivo perseguito.

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettere d) ed e), della direttiva si oppone a una misura nazionale che subordina ad autorizzazione il fatto di concedere in locazione un locale ammobiliato destinato ad abitazione «in maniera reiterata», per dei «brevi periodi», a una «clientela di passaggio che non vi elegge domicilio».

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettere da d) a g), della direttiva si oppone a un regime di autorizzazione che prevede che le condizioni di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite, con delibera del consiglio comunale, con riferimento agli obiettivi di varietà sociale, in particolare in funzione delle caratteristiche dei mercati delle abitazioni e della necessità di non aggravare la scarsità di alloggi.

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1     Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).