Language of document : ECLI:EU:F:2014:209

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

10 settembre 2014

Causa F‑122/13

Maria José Carneiro

contro

Ufficio europeo di polizia (Europol)

«Funzione pubblica – Personale di Europol – Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato – Conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»

Oggetto:      Ricorso proposto dalla sig.ra Carneiro ai sensi dell’articolo 270 TFUE, volto all’annullamento delle decisioni con cui l’Ufficio europeo di polizia (Europol) ha rifiutato di riconoscere che il suo contratto di agente temporaneo era stato concluso per un tempo indeterminato e di rinnovare il predetto contratto, venuto a scadenza il 31 ottobre 2013, per un tempo indeterminato.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto. La sig.ra Carneiro sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio europeo di polizia.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Termini – Dies a quo – Data di sottoscrizione del contratto di agente temporaneo

(Statuto dei funzionari, art. 90, § 2)

2.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Motivi ed argomenti che non figurano nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

4.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Rinnovo di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Considerazione degli interessi dell’agente – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto del personale dell’Europol, artt. 6 e 57, § 3; Regime applicabile agli altri agenti, art. 88)

1.      Per quanto riguarda la determinazione del momento in cui è intervenuto l’atto lesivo, vale a dire il momento in cui è stata stabilita la data a partire dalla quale dev’essere calcolato il termine per proporre il reclamo, va rilevato che un contratto produce effetti a partire dalla sua sottoscrizione e, pertanto, da tale momento diviene idoneo a recare pregiudizio all’agente temporaneo interessato, di modo che, in linea di principio, è a partire da tale sottoscrizione che dev’essere calcolato il termine per proporre un reclamo in tempo utile ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

(v. punto 36)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Scheefer/Parlamento, F‑105/09, EU:F:2011:41, punto 48, e la giurisprudenza ivi citata; Davids/Commissione, F‑105/11, EU:F:2012:84, punto 54

2.      Nelle cause introdotte da funzionari, la domanda formulata dinanzi al giudice dell’Unione può contenere solo i capi di impugnazione basati su una causa identica a quella si cui si basano i capi di impugnazione elencati nel reclamo, fermo restando che detti capi di impugnazione possono essere sviluppati, dinanzi al giudice dell’Unione, mediante deduzione di motivi e argomenti non contenuti necessariamente nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi. A tal riguardo, si deve sottolineare, da un lato, che, avendo il procedimento precontenzioso un carattere informale ed agendo gli interessati, in tale fase, generalmente senza l’assistenza di un avvocato, l’amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo, ma, al contrario, deve esaminarli con spirito di apertura, e, dall’altro, che l’articolo 91 dello Statuto non ha lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, l’eventuale fase contenziosa, purché l’atto introduttivo del giudizio non modifichi la causa né l’oggetto del reclamo. Tuttavia, resta il fatto che, affinché il procedimento precontenzioso di cui all’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto, possa conseguire il suo obiettivo, è necessario che l’autorità che ha il potere di nomina o l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione sia posta nelle condizioni di conoscere in modo sufficientemente preciso le critiche che gli interessati formulano avverso la decisione contestata.

(v. punti 41 e 42)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenza Commissione/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punti 73, 76 e 77, e la giurisprudenza ivi citata

3.      Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione abbia fatto sorgere in lui speranze fondate, fornendogli assicurazioni precise sotto forma di informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili.

Pertanto, un agente non può validamente addebitare all’amministrazione di avere preso in considerazione i vincoli di bilancio, dato che questi ultimi rientrano nel novero dei fattori di cui l’amministrazione deve tener conto nella politica del personale.

(v. punti 48 e 56)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Bellantone/Corte dei Conti, F‑85/06, EU:F:2007:171, punto 64, e Mendes/Commissione, F‑125/11, EU:F:2013:35, punto 62

4.      L’amministrazione gode di un ampio potere discrezionale in materia di rinnovo dei contratti e, in tale contesto, il sindacato del giudice deve limitarsi alla questione se, tenuto conto dei modi e dei mezzi che hanno potuto determinare la valutazione espressa dall’amministrazione, quest’ultima si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato.

A tal riguardo, il Tribunale della funzione pubblica può essere chiamato a verificare che l’amministrazione non abbia fondato la sua decisione su fatti materiali inesatti o incompleti. A tal fine, esso è tenuto a verificare se quest’ultima abbia esercitato in modo efficace le competenze che le sono attribuite al fine di stabilire i fatti su cui fondare la sua decisione, così da prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti. Detto Tribunale può anche essere chiamato a verificare se l’amministrazione abbia proceduto ad un esame circostanziato, o concreto, degli elementi rilevanti della fattispecie così da effettuare tale scrutinio con cura e imparzialità.

Inoltre, il dovere di sollecitudine comporta che l’autorità competente, quando adotta una decisione relativa alla situazione di un agente, e ciò pur nell’ambito dell’esercizio di un ampio potere discrezionale, prenda in considerazione l’insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione; essa è tenuta, in tale modo, a tenere conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario o dell’agente interessato. Tenuto conto proprio dell’ampiezza del potere discrezionale delle istituzioni nella valutazione dell’interesse del servizio, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi alla questione se l’autorità competente si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea.

(v. punti 50, 51 e 60)

Riferimento:

Corte: sentenza Commissione/Tetra Laval, C‑12/03 P, EU:C:2005:87, punto 39

Tribunale di primo grado: sentenze Caravelis/Parlamento, T‑182/99, EU:T:2001:131, punto 32; Brendel/Commissione, T‑55/03, EU:T:2004:316, punto 60; BUPA e a./Commissione, T‑289/03, EU:T:2008:29, punto 221

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Gheysens/Consiglio, F‑8/10, EU:F:2010:151, punto 75