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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 27 giugno 2018 – Südzucker AG / Hauptzollamt Karlsruhe

(Causa C-423/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Südzucker AG

Resistente: Hauptzollamt Karlsruhe

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 3, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 967/2006 1 , debba essere interpretato nel senso che il termine ivi menzionato si applichi anche alla modifica di una comunicazione del prelievo di eccedenza tempestivamente effettuata, [Or. 2] conseguente a una modifica, successiva alla scadenza del termine, della determinazione del quantitativo di zucchero eccedente da riportare, intervenuta in esito ad un controllo ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 952/2006 2 .

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se, nella specie, ove si tratti della modifica di una comunicazione tempestivamente effettuata, derivante da accertamenti svolti nell’ambito di controlli, i requisiti indicati nella sentenza della Corte del 10 gennaio 2002, causa C-101/99 ECLI:EU:C:2002:7 – British Sugar – per il superamento del termine fissato per la comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2670/81, come modificato dal regolamento n. 3559/91 3 , siano applicabili anche al superamento del termine fissato per la comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 967/2006.

Se, nel caso in cui l’articolo 3, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 967/2006 non sia applicabile alla comunicazione di una modifica susseguente all’espletamento di controlli (v. prima questione) ovvero ricorrano le condizioni per il superamento del termine (v. seconda questione), occorra prendere come riferimento il 1° maggio successivo ai fini della determinazione del termine entro il quale deve essere comunicata la modifica del prelievo, ovvero se debba trovare applicazione la legge nazionale.

Qualora la terza questione venga risolta nel senso che non possa essere assunto a riferimento il 1° maggio successivo né possa essere applicata la legge nazionale:

Se sia compatibile con i principi generali del diritto comunitario, tra cui anche i principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, il fatto che, in un caso come quello di specie, in considerazione della durata dell’esame, del tempo necessario per la redazione del pertinente rapporto e della sua valutazione, la comunicazione del prelievo relativo alla campagna di commercializzazione 2007/2008 abbia avuto luogo il 20 ottobre 2010 ovvero il 27 ottobre 2011. Se sia al riguardo rilevante la circostanza che il produttore di zucchero abbia contestato l’accertamento delle eccedenze.

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1     Regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006 , recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU 2006, L 176, pag. 22).

2     Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU 2006, L 178, pag. 39).

3     Regolamento (CEE) n. 3559/91 della Commissione del 6 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2670/81 che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU 1991, L 336, pag. 26).