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Ricorso proposto il 22 Ottobre 2007 - Strack / Commissione delle Comunità europee

(Causa F-118/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Condannare la convenuta al pagamento di un risarcimento dei danni morali e per la salute dell'importo di 1000 EUR, subiti dal ricorrente, nel periodo tra l'8.9.2006 e il 7.10.2006, per il fatto che la Commissione non ha, fino a tale data, legittimamente preso una decisione sulla sua domanda del 7.3.2005, volta ad ottenere il riconoscimento del carattere professionale della sua patologia, e annullare di conseguenza le decisioni controverse della Commissione 12 gennaio 2007, 26 febbraio 2007 e 20 luglio 2007;

Condannare la convenuta al pagamento di un risarcimento di almeno 10000 EUR per i danni materiali nonché per i danni morali e per salute, subiti dal ricorrente nel periodo tra il 1°.11.2006 e il 31.12.2006, causati dal comportamento illegittimo della Commissione, e annullare di conseguenza le decisioni controverse di quest'ultima 12 gennaio 2007, 26 febbraio 2007 e 20 luglio 2007;

condannare la convenuta al pagamento di interessi moratori sugli importi di cui al primo e secondo trattino del 2% superiori al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, a decorrere dal 26 febbraio 2007 fino al momento del pagamento effettivo;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente motiva la sua domanda di risarcimento facendo riferimento a diversi errori e violazioni perpetrate dalla Commissione e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ai suoi danni dal 2000 al 2006. Così, in particolare in considerazione del suo ambiente di lavoro e del mobbing sul suo posto di lavoro, il trattamento del suo "whistleblowings", l'applicazione della procedura di valutazione e promozione, la trasmissione illegittima di dati personali, l'ostacolo dei suoi tentativi di chiarire e dimostrare tali violazioni e le circostanze dell'illegittimo e ritardato trattamento delle sue domande ai sensi degli artt. 73 e 78 dello Statuto dei funzionari europei (Statuto dei funzionari).

Il ricorrente sostiene che la convenuta ha violato, tra l'altro, le disposizioni in materia di assicurazione malattia, l'art. 255 CE, gli artt. 1, 3, 8 e 41f della Carta dei diritti fondamentali e gli artt. 8 e 13 CEDU, i regolamenti n° 1049/2001 e 45/2001, gli artt. 11a, 12, 22a, 22b, 24, 25, 26, 26a, 43, 45, 73 e 78 dello Statuto dei funzionari e l'atto di costituzione dell'OLAF, nonché, soprattutto, il dovere di sollecitudine e il divieto di arbitrio.

In tal modo la convenuta avrebbe causato direttamente i danni morali e materiali fatti valere in quanto il ricorrente, come anche riconosciuto dalla convenuta in applicazione della procedura di cui agli artt. 73 e 78 dello Statuto, si è ammalato ed è divenuto infine invalido a seguito di tali errori amministrativi. L'iter illegittimo e ritardato di queste procedure volte al riconoscimento avrebbe causato un danno morale aggiuntivo.

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