Language of document : ECLI:EU:T:1998:39

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

19 febbraio 1998 (1)

«Ricorso di annullamento — Decisioni dell'European Film Distribution Office (EFDO) — Istruzioni, date dalla Commissione — Decisioni attribuibili alla Commissione — Programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) — Finanziamento della distribuzione di film — Criteri di valutazione — Motivazione»

Nelle cause riunite T-369/94 e T-85/95,

DIR International Film Srl., società di diritto italiano, con sede in Roma,

Nostradamus Enterprises Ltd, società di diritto inglese, con sede in Londra,

Union PN Srl, società di diritto italiano, con sede in Roma,

United International Pictures BV, società di diritto olandese, con sede in Amsterdam,

United International Pictures AB, società di diritto svedese, con sede in Stoccolma,

United International Pictures APS, società di diritto danese, con sede in Copenaghen,

United International Pictures A/S, società di diritto norvegese, con sede in Oslo,

United International Pictures EPE, società di diritto greco, con sede in Atene,

United International Pictures OY, società di diritto finlandese, con sede in Helsinki, e

United International Pictures y Ciá SRC, società di diritto spagnolo, con sede in Madrid,

con gli avv.ti Michel Waelbroeck e Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori B.J. Drijber e Peter Oliver, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto le domande di annullamento, in primo luogo, delle lettere 12 settembre 1994 inviate dall'European Film Distribution Office (EFDO) alle ricorrenti, con le quali esso ha dichiarato di rinviare la decisione relativa alle domande di concessione di un prestito presentate da queste ultime nell'ambito del programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) in vista della distribuzione di due film e/o dell'atto con cui la Commissione ha dato istruzione in tal senso all'EFDO e, in secondo luogo, dell'atto 5 dicembre 1994 con cui l'EFDO ha respinto tali domande di prestito e/o dell'atto con cui la Commissione ha dato istruzione in tal senso all'EFDO,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai signori A. Saggio, presidente, signora V. Tiili e R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1° ottobre 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo e fatti all'origine della controversia

1.
    Il 21 dicembre 1990, il Consiglio ha adottato la decisione 90/685/CEE concernente l'attuazione di un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995) (GU L 380, pag. 37, in prosieguo: la «decisione 90/685»; MEDIA è in francese l'acronimo di «misure volte a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva»). Esso vi constata innanzi tutto che il potenziamento della capacità audiovisiva dell'Europa è stato ritenuto di estrema importanza dal Consiglio europeo (primo considerando). Precisa in secondo luogo di aver preso atto della comunicazione della Commissione accompagnata da due proposte di decisione del Consiglio, concernenti un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea «MEDIA» 1991-1995 [COM (90) 132 def. 4 maggio 1990, non pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, in prosieguo: «la comunicazione sulla politica audiovisiva»] (ottavo considerando). Il Consiglio sottolinea inoltre che l'industria audiovisiva europea dovrebbe superare la frammentazione dei mercati e adeguare le proprie strutture di produzione e di distribuzione, troppo ristrette ed insufficientemente redditizie (quattordicesimo considerando) e che, in questo contesto, occorre prestare particolare attenzione alle piccole e medie imprese (quindicesimo considerando).

2.
    L'art. 2 della decisione 90/685 elenca i seguenti obiettivi del programma MEDIA:

—    contribuire all'attuazione di un contesto favorevole nel quale le imprese della Comunità svolgano un ruolo motore accanto a quelle degli altri paesi europei;

—    stimolare e potenziare la capacità di offerta competitiva dei prodotti audiovisivi europei tenendo conto in particolare del ruolo e delle esigenze delle piccole e medie imprese, degli interessi legittimi di tutti i professionisti che prendono parte alla creazione originale di tali prodotti e della situazione dei paesi aventi minor capacità di produzione audiovisiva e un'area geografica e linguistica ristretta in Europa;

—    moltiplicare gli scambi intraeuropei di film e di programmi audiovisivi e sfruttare al massimo i vari mezzi di distribuzione esistenti o da creare in Europa in vista di una maggior redditività degli investimenti, di una più vasta diffusione e di un maggiore impatto sul pubblico;

—    migliorare la posizione occupata dalle imprese europee di produzione e di distribuzione sui mercati mondiali;

—    favorire l'accesso alle nuove tecnologie della comunicazione, in particolare europee, e il loro impiego nella produzione e nella distribuzione di opere audiovisive;

—    favorire un approccio globale dell'audiovisivo che consenta di tener conto dell'interdipendenza dei vari settori;

—    garantire la complementarità [delle] iniziative sviluppate a livello europeo rispetto a quelle intraprese a livello nazionale;

—    contribuire a creare, d'intesa con le istituzioni esistenti negli Stati membri, le condizioni atte a consentire alle imprese del settore di fruire pienamente della dimensione del mercato unico, in particolare attraverso il miglioramento delle competenze dei professionisti dell'audiovisivo della Comunità in materia di gestione economica e commerciale.

3.
    La Commissione ha peraltro dichiarato nella comunicazione sulla politica audiovisiva (pag. 9), che l'European Film Distribution Office — Europäisches Filmbüro eV (in prosieguo: l'«EFDO»), associazione registrata ad Amburgo (Germania), «contribuisce a creare circuiti di codistribuzione favorendo la cooperazione tra società che in precedenza operavano ciascuna isolatamente sul rispettivo territorio nazionale».

4.
    L'art. 7, n. 1, della decisione 90/685 dispone che la Commissione è responsabile dell'attuazione del programma MEDIA. Secondo il punto 1.1. dell'allegato I alla decisione 90/685, uno dei meccanismi da utilizzare nell'attuazione del programma MEDIA consiste nello sviluppare in maniera considerevole l'azione intrapresa dall'EFDO nel quadro del sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei nelle sale cinematografiche.

5.
    In tale contesto, la Commissione ha concluso accordi con l'EFDO, relativi all'attuazione finanziaria del programma MEDIA. Un esemplare dell'accordo per l'esercizio 1994, pertinente nel caso di specie, è stato allegato al fascicolo (in prosieguo: l'«accordo del 1994»).

6.
    L'art. 3, n. 2, del detto accordo rinvia alle modalità di collaborazione descritte nell'allegato 3, che sono parte integrante dell'accordo. Anche queste modalità di collaborazione sono state allegate al fascicolo della Commissione. Esse prevedono in particolare la necessità di ottenere il previo accordo dei rappresentanti della Commissione quando si tratti di qualsiasi questione relativa all'attuazione del programma MEDIA e segnatamente quando si tratti «generalmente di qualunque trattativa idonea ad avere riflessi sui rapporti tra la Commissione e pubblici poteri e/o organizzazioni professionali» (n. 1, lett. g).

7.
    Il funzionamento dell'EFDO è inoltre soggetto alle linee-guida da esso stesso adottate e genericamente approvate dalla Commissione. La versione 15 febbraio 1994 delle dette linee-guida è anch'essa allegata al fascicolo. Secondo tali linee-guida, l'EFDO amministra un fondo che accorda a distributori di film prestiti dell'ordine del 50% dei costi preventivati di distribuzione, senza interessi e rimborsabili solo se il film ammortizza i costi preventivati nel paese per cui il prestito è concesso. Il prestito serve a ridurre il rischio relativo alla distribuzione di film ed aiuta a garantire la rappresentazione di film che, in assenza di un finanziamento siffatto, avrebbero poche opportunità di essere proiettati nelle sale cinematografiche. Le decisioni sulle domande di prestito sono adottate dal comitato di selezione dell'EFDO.

8.
    Il punto VI.2 delle linee-guida in parola prevede che il comitato di selezione dell'EFDO esamina le domande allo spirare di un termine, annunciato in pubblicazioni specializzate e accorda prestiti ai progetti rispondenti ai criteri stabiliti sino ad esaurimento dei fondi.

9.
    La Commissione ha chiarito nelle sue risposte ai quesiti scritti che le sono stati posti dal Tribunale che, poco prima di ogni riunione del comitato di selezione dell'EFDO, i servizi della Commissione erano informati da quest'ultimo di tutte le domande presentate e che, dopo aver esaminato la compatibilità di tali domande con «le condizioni stabilite (ad esempio, aspetti di bilancio o possibilità dei distributori dei paesi dell'Europa orientale di essere prescelti)», i responsabili della Commissione «trasmettevano generalmente il loro punto di vista all'EFDO, più spesso verbalmente che per iscritto».

10.
    Il punto III, 1, lett. a), delle linee-guida impone, in particolare, a coloro che richiedono il concorso finanziario dell'EFDO le seguenti condizioni:

«Almeno tre diversi distributori in rappresentanza di almeno tre diversi paesi dell'Unione [europea], o paesi con cui sono stati conclusi contratti di cooperazione, devono mettersi d'accordo per proiettare un film nelle sale cinematografiche. Tutti i distributori interessati devono far pervenire le loro domande entro lo stesso termine».

11.
    Le linee-guida prevedono poi un ordine di precedenza nella selezione di progetti di distribuzione (punto VI, 1):

«1a opzione

I progetti di distribuzione (film) che riuniscono il maggior numero di distributori, cioè che garantiscono una distribuzione nel maggior numero di paesi, hanno la precedenza sui progetti che riuniscono meno distributori/paesi.

2a opzione

I progetti (film) dei paesi considerati 'difficili‘ al livello dell'esportazione hanno la precedenza sui progetti di qualsiasi altro paese. In seguito alla valutazione del periodo-pilota dell'EFDO e conformemente alla decisione del comitato direttivo, vengono considerati 'difficili‘ al livello dell'esportazione tutti i paesi dell'Unione europea (...) ad eccezione della Francia, della Gran Bretagna e della Germania (...).

3a opzione

Nel caso di progetti parimenti meritevoli di scelta con riguardo ai precedenti criteri, la preferenza sarà accordata ai film di paesi che non abbiano ancora fruito del fondo di sostegno o ai film di paesi che ne hanno fruito meno spesso.

4a opzione

Se occorrono criteri supplementari, la preferenza sarà accordata ai progetti che a causa della loro strategia di distribuzione sembrano offrire maggiori possibilità di successo in occasione della loro uscita nelle sale».

12.
    Il punto VI.3 delle linee-guida permette infine di respingere una domanda di concorso senza motivazione se l'EFDO ha conoscenza, direttamente o indirettamente, di qualsiasi fatto che dia a credere che il prestito non sarà o non potrà essere debitamente rimborsato.

13.
    La prima e la terza delle ricorrenti, la DIR International Film Srl e l'Union PN Srl, sono i produttori del film italiano «Maniaci sentimentali» e la seconda, la Nostradamus Enterprises Ltd, è il produttore del film «Nostradamus», una coproduzione anglo-tedesca. L'attività principale della quarta ricorrente, la United International Pictures BV (in prosieguo: l'«UIP»), il cui capitale era detenuto in parti uguali alla data di presentazione del ricorso dalle società Paramount Communications Inc. (americana), MCA Inc. (giapponese) e Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (francese), consiste nella distribuzione di lungometraggi in tutto il mondo, ad eccezione degli Stati Uniti, di Porto Rico e del Canada. La quinta, sesta, settima, ottava, nona e decima delle ricorrenti, l'United International Pictures AB (Svezia), l'United International Pictures APS (Danimarca) l'United International Pictures A/S (Norvegia) l'United International Pictures EPE (Grecia), l'United International Pictures OY (Finlandia), e l'United International Pictures y Ciá SRC (Spagna), sono consociate dell'UIP e operano come distributori locali nei rispettivi paesi (in prosieguo: le «consociate»).

14.
    Il 28 luglio 1994, su domanda dei produttori del film «Maniaci sentimentali», l'UIP ha inviato all'EFDO domande di finanziamento per la distribuzione del detto film in Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Grecia e Spagna da parte delle rispettive consociate (e, quanto al Portogallo, per conto della Filmes Lusomundo SARL, una società senza collegamenti con l'UIP).

15.
    Alla stessa data, su domanda del produttore del film «Nostradamus», l'UIP hainviato all'EFDO una domanda di frazionamento per la distribuzione del detto film in Norvegia, Finlandia, Svezia e Danimarca da parte delle rispettive consociate.

16.
    Dalla corrispondenza tra l'EFDO e la Commissione, allegata agli atti di causa su domanda del Tribunale, risulta che la Commissione con telecopia 7 settembre 1994, si opponeva a che l'EFDO adottasse una decisione sulle domande di finanziamento presentate dalle consociate dell'UIP prima che essa stessa non si fosse pronunciata in ordine alla domanda di rinnovo dell'esenzione proposta dall'UIP. Con un'altra telecopia in pari data, la Commissione richiedeva di nuovo all'EFDO «di non pronunciarsi (quello stesso giorno) su tali domande e di lasciarle in sospeso attendendo che la Commissione prendesse una decisione definitiva sul fascicolo UIP la cui istruzione era all'epoca [in corso]».

17.
    Il 12 settembre 1994, le consociate ricevevano dall'UIP per telecopia lettere dell'EFDO segnalanti che «il Comitato dell'EFDO aveva rinviato la decisione relativa alla [loro] domanda concernente i film ”Nostradamus” e ”Maniaci sentimentali” (...) fintantochè la Commissione europea non avesse adottato la propria decisione generale sullo statuto dell'[UIP] in Europa» (in prosieguo: le «lettere in questione»). La decisione generale in questione era, secondo le parti, quella che la Commissione doveva adottare circa la domanda dell'UIP di rinnovo dell'esenzione, sulla base dell'art. 85, n. 3, del Trattato CE, per l'accordo che prevede la creazione di una società affiliata comune alle sue tre società madri e per gli accordi connessi, concernenti soprattutto la produzione e la distribuzione di lungometraggi di invenzione («fiction»). L'esenzione accordata con decisione della Commissione 12 luglio 1989, 89/467/CEE, relativa ad una procedura a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/30.566 — UIP), era valida sino al 26 luglio 1993 (GU L 226, pag. 25, in prosieguo: la «decisione 89/467»).

18.
    Dopo aver ricevuto le lettere in questione, le prime quattro ricorrenti prendevano contatto con rappresentanti dell'EFDO e della Commissione al fine di sottolineare il loro disaccordo e di ottenere determinate informazioni e documenti, nonché allo scopo di ottenere il riesame delle domande. I rappresentanti dell'UIP prendevano contatto anche col membro della Commissione competente, tra l'altro, per le questioni culturali, il signor J. de Deus Pinheiro, allo scopo di chiedergli di intervenire affinché fossero riconsiderate le domande. Avendo appreso che il fascicolo era stato trasmesso alla direzione generale della concorrenza, l'avvocato dell'UIP scriveva al membro della Commissione competente per le questioni della concorrenza, il signor Karel Van Miert per chiedergli talune informazioni. Quest'ultimo ha sottolineato nella sua risposta che non sussisteva alcun nesso tra il procedimento relativo alla domanda dell'UIP di rinnovare la sua esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato ed il procedimento relativo alla concessione di sovvenzioni da parte dell'EFDO. La Commissione ha chiarito all'udienza che tale espressione del signor Van Miert significava unicamente che l'UIP non può comunque invocare

una decisione dell'EFDO che gli accordi un prestito al fine di giustificare la sua domanda di rinnovo dell'esenzione.

19.
    Poiché tali contatti non sono sfociati nel risultato auspicato, il 16 novembre 1994 le ricorrenti hanno proposto un ricorso avverso le lettere in questione.

20.
    Il 5 dicembre 1994, il comitato dell'EFDO, «in seguito alle rimostranze dell'UIP» ha esaminato le domande di finanziamento summenzionate ed ha deciso di respingerle. Tale decisione è stata comunicata all'UIP con lettera dell'EFDO 10 gennaio 1995 (in prosieguo la «decisione controversa»).

21.
    Risulta dalla corrispondenza intercorsa tra l'EFDO e la Commissione, allegata dalla Commissione agli atti di causa su domanda del Tribunale, che la Commissione, ad una data non precisata, aveva proposto all'EFDO di respingere le domande delle ricorrenti come irricevibili in quanto più consociate di una medesima società di distribuzione non costituivano «distributori diversi» ai sensi delle linee-guida dell'EFDO.

22.
    Secondo la decisione controversa, redatta dai servizi dell'EFDO, le domande sono state respinte perché «la Commissione dell'Unione europea non aveva ancora preso una decisione sullo status futuro dell'UIP in Europa. Poiché i contratti di prestito dell'EFDO prevedono un periodo di cinque anni di distribuzione nelle sale cinematrografiche dei film che fruiscono dell'aiuto, era impossibile adottare una diversa decisione al fine di non interferire col procedimento contenzioso avviato dall'UIP avverso la Commissione dell'Unione europea. Inoltre il comitato dell'EFDO ritiene che l'UIP non rispondesse integralmente agli obiettivi del programma MEDIA: '(...) creare circuiti di codistribuzione favorendo la cooperazione fra società che operavano in precedenza, ciascuna, isolatamente sul rispettivo territorio nazionale‘ (programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea 'MEDIA‘ 1991-1995)».

Procedimento e conclusioni delle parti

Nella causa T-369/94

23.
    Alla luce di quanto precede, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 novembre 1994, le ricorrenti hanno presentato un ricorso avente ad oggetto principale la domanda di annullamento delle lettere in questione e/o dell'atto con cui la Commissione ha dato istruzione all'EFDO di adottare tali decisioni. Tale ricorso è stato registrato col n. T-369/94.

24.
    La Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 1995.

25.
    Le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità il 5 aprile 1995.

26.
    Inoltre esse hanno chiesto a più riprese che il Tribunale disponga determinate misure di organizzazione del procedimento.

27.
    Il 3 maggio 1995, le ricorrenti le quali non avevano ancora avuto la possibilità di pronunciarsi sull'allegato 3 all'accordo del 1994 (v. più sopra punto 6), depositato dalla Commissione successivamente alle osservazioni da esse presentate sull'eccezione d'irricevibilità, hanno chiesto con la medesima istanza l'autorizzazione a presentare una memoria di osservazioni complementari. Il presidente del Tribunale ha deciso che la memoria doveva essere allegata al fascicolo e notificata alla parte avversa.

28.
    Con ordinanza del Tribunale 7 novembre 1995, la decisione sull'irricevibilità è stata riservata alla sentenza definitiva sul merito della causa.

29.
    La fase scritta si è svolta ritualmente e si è conclusa alla data di presentazione della controreplica, il 12 luglio 1996.

30.
    Le ricorrenti concludono nel loro ricorso a che il Tribunale voglia:

—    annullare le lettere in questione e/o l'atto con cui la Commissione ha dato istruzione all'EFDO di adottare tali decisioni;

—    condannare la Commissione alle spese.

31.
    Le ricorrenti, nelle risposte ai quesiti scritti loro sottoposti dal Tribunale, hanno rinunciato alle rispettive conclusioni dirette all'annullamento delle istruzioni date all'EFDO dalla Commissione.

32.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    dichiarare il ricorso irricevibile;

—    in via subordinata, respingere il ricorso in quanto infondato;

—    nelle due ipotesi, condannare le ricorrenti alle spese.

33.
    Infine, la Commissione chiede al Tribunale di tener conto, nella decisione sulle spese, della condotta delle ricorrenti che hanno mantenuto il loro ricorso nonostante il fatto che esso sia privo di oggetto sin dal giugno 1995.

Nella causa T-85/95

34.
    Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 marzo 1995, le ricorrenti hanno proposto un ricorso avverso la decisione controversa e/o l'atto con cui la Commissione ha dato istruzione all'EFDO di adottare tale decisione. Tale ricorso è stato registrato col n. T-85/95.

35.
    Esse hanno chiesto anche che il Tribunale adotti talune misure di organizzazione del procedimento.

36.
    La fase scritta si è svolta ritualmente e si è conclusa col deposito della controreplica, il 21 dicembre 1995.

37.
    Le ricorrenti concludono nel loro ricorso a che il Tribunale voglia:

—    annullare la decisione controversa e/o l'atto con cui la Commissione ha dato istruzione all'EFDO di adottare tale atto;

—    condannare la Commissione alle spese.

38.
    Le ricorrenti, nelle risposte ai quesiti scritti loro sottoposti dal Tribunale, hanno rinunciato alle rispettive conclusioni dirette all'annullamento delle istruzioni date all'EFDO dalla Commissione.

39.
    La Commissione conclude a che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso in quanto infondato;

—    condannare le ricorrenti alle spese.

Riunione delle cause

40.
    Con lettera 22 giugno 1995, la Commissione ha segnalato al Tribunale che ammetteva la ricevibilità del ricorso nella causa T-85/95, pur continuando a contestare la ricevibilità del ricorso nella causa T-369/94 e suggerendo alle ricorrenti di rinunciarvi.

41.
    Il 13 luglio 1995, le ricorrenti hanno scritto al Tribunale prendendo posizione sulla summenzionata lettera della Commissione. Invece di rinunciare agli atti, esse hanno chiesto la riunione delle due cause.

42.
    La Commissione ha replicato, con lettera 25 luglio 1995, ch'essa non scorgeva l'utilità per le ricorrenti di mantenere il primo ricorso, ma non si è opposta espressamente all'istanza di riunione.

43.
    Con ordinanza 13 maggio 1997, il presidente del Tribunale ha deciso la riunione delle cause T-369/94 e T-85/95 ai fini della fase orale e della sentenza.

Pubblica udienza

44.
    Le parti hanno svolto le loro difese e comunicato le risposte ai quesiti del Tribunale all'udienza che si è tenuta il 1° ottobre 1997.

Sulla ricevibilità

Esposizione sintetica degli argomenti delle parti

45.
    La Commissione ammette che le decisioni adottate dall'EFDO nell'ambito dell'attuazione finanziaria del programma MEDIA sono ad essa attribuibili. Essa ritiene in effetti che i suoi rapporti con gli organismi privati che l'assistono, su base contrattuale, nell'attuazione del programma MEDIA devono garantire che il potere di statuire sulle domande di sostegno finanziario permanga una prerogativa della Commissione. Essa rileva inoltre che un sistema decentralizzato di decisioni e di controllo giudiziario delle stesse può ritenersi contrario alla natura comunitaria del programma MEDIA.

46.
    Tuttavia essa sostiene che il ricorso nella causa T-369/94 è nondimeno irricevibile per il motivo che le lettere in questione sono soltanto di carattere provvisorio. Infatti gli stessi termini delle lettere in parola indicherebbero che la decisione era stata solo rinviata. Pertanto, tali lettere non costituiscono, a suo parere, atti annullabili ai sensi dell'art. 173 del Trattato.

47.
    La Commissione aggiunge che la comunicazione secondo cui la decisione era stata rinviata non può interpretarsi come un rigetto implicito in assenza di regole che fissino un termine entro cui debba prendersi una decisione.

48.
    Le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che le lettere in questione, da un lato sono a loro rivolte e dall'altro le riguardano direttamente ed individualmente.

49.
    Esse ritengono in secondo luogo, che le lettere in questione costituiscano in realtà un rigetto delle domande di finanziamento da parte dell'EFDO, dato che un considerevole lasso di tempo può trascorrere prima che una decisione sulla domanda dell'UIP di rinnovo della sua esenzione sulla base dell'art. 85, n. 3, del Trattato sia presa dalla Commissione e che il rinvio dell'uscita nelle sale dei due film interessati fino a tale data farebbe perdere agli stessi qualsiasi valore commerciale. Infatti l'aggiornamento sine die dei progetti di proiezione dei film

nonché di pubblicità e promozione non può in alcun modo essere un'opzione realista sul piano commerciale.

50.
    Le ricorrenti hanno di nuovo sostenuto all'udienza che le lettere in questione erano atti contro cui si poteva intentare un ricorso e che la decisione controversa successivamente adottata era un mero atto confermativo.

51.
    La Commissione non contesta la ricevibilità del ricorso nella causa T-85/95.

Giudizio del Tribunale

52.
    Il Tribunale rileva anzitutto che, secondo l'art. 7, n. 1, della decisione 90/685, laCommissione è responsabile dell'attuazione del programma MEDIA. Consegue inoltre dalla sentenza della Corte 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità (causa 9/56, Racc. pagg. 9, 47) che non è ammissibile alcuna delega di potere munita di una libertà di apprezzamento che implichi un ampio potere discrezionale. Conformemente a tali principi, il pertinente accordo tra la Commissione e l'EFDO sull'attuazione finanziaria del programma MEDIA (v. più sopra punti 5 e 6) subordina in pratica qualsiasi decisione adottata in tale contesto al previo accordo dei rappresentanti della Commissione. Quest'ultima ha chiarito in proposito che, prima di ogni riunione del comitato di selezione dell'EFDO, i servizi della Commissione erano messi al corrente da quest'ultimo di tutte le domande presentate e che, dopo esame delle dette domande, i responsabili della Commissione trasmettevano a tale organismo il loro punto di vista (v. più sopra punto 9).

53.
    Il Tribunale ritiene, sulla base delle precedenti considerazioni, che le decisioni adottate dall'EFDO sulle domande di finanziamento presentate nell'ambito del programma MEDIA sono attribuibili alla Commissione, la quale è pertanto responsabile del loro contenuto e può essere citata in giustizia per difenderle.

54.
    All'occorrenza, la Commissione ha stabilito per l'essenziale il contenuto delle lettere e della decisione in causa, anche se la motivazione di quest'ultima non è esattamente calcata sulla formulazione letterale proposta dalla Commissione.

55.
    Il Tribunale considera quindi che la lettera e la decisione controverse possono in linea di principio essere oggetto di un ricorso diretto contro la Commissione dinanzi al giudice comunitario.

56.
    Spetta ancora al Tribunale esaminare se, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, le ricorrenti abbiano, da un lato, interesse ad agire e, dall'altro, legittimazione ad agire.

57.
    Il Tribunale constata innanzi tutto che il ricorso nella causa T-369/94 è diretto in via principale contro le lettere in questione e che, pur supponendo che quest'ultime

vengano annullate, gli unici provvedimenti idonei ad essere adottati in esecuzione della sentenza, in conformità dell'art. 176 del Trattato, sono decisioni definitive sulle domande di finanziamento presentate dalle ricorrenti. Orbene, tali decisioni sono state adottate dopo la presentazione del detto ricorso e costituiscono l'oggetto del ricorso nella causa T-85/95. Una sentenza del Tribunale che annullasse le lettere in questione non potrebbe quindi dar luogo ai provvedimenti di esecuzione di cui all'art. 176 del Trattato, talché le ricorrenti non conservano alcun interesse ad ottenere l'annullamento di tali atti.

58.
    Di conseguenza, il ricorso nella causa T-369/94 è divenuto senza oggetto, di modo che non v'è più luogo a provvedere.

59.
    Il Tribunale constata peraltro che la decisione controversa nell'ambito del ricorso T-85/95 è stata indirizzata alle consociate dell'UIP per conto delle quali erano state presentate le domande di finanziamento, cioè le ricorrenti quinta, sesta, settima, ottava, nona e decima. Quest'ultime sono pertanto legittimate ad agire in quanto destinatarie della decisione controversa.

60.
    Il Tribunale rileva infine che le ricorrenti prima, seconda e terza sono le società produttrici dei film candidati ad un finanziamento dell'EFDO. Esse fanno valere, senza essere contestate dalla Commissione, che un prestito dell'EFDO anticipa la data a cui si recuperano le spese di distribuzione e quindi la data a cui il produttore realizza entrate. La quarta ricorrente, l'UIP, aveva acquistato i diritti di proiezione in sala dei film in questione che ha poi trasferito alle sue consociate stabilite nel paese ove la loro distribuzione era rispettivamente prevista. D'altro canto, proprio l'UIP aveva trasmesso all'EFDO le domande di finanziamento delle proprie consociate per conto di queste ultime e, a suo dire, su richiesta del produttore interessato. In tale situazione, sia i produttori dei film, sia l'UIP sono interessati direttamente ed individualmente, analogamente ai destinatari della decisione controversa, in ragione di determinate qualità che sono loro proprie o di una situazione di fatto che le caratterizza rispetto ad altre persone.

61.
    Il ricorso nella causa T-85/95 è quindi ricevibile.

Sul merito della causa T-85/95

62.
    A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti sollevano tre motivi fondati sulla violazione dei criteri di selezione enunciati nelle linee-guida dell'EFDO, sul difetto di compatibilità con la filosofia e gli obiettivi del programma MEDIA e sull'insufficienza di motivazione.

63.
    Il Tribunale reputa che vanno esaminati congiuntamente il primo ed il secondo motivo.

Sul primo e secondo motivo, rispettivamente fondati sulla violazione dei criteri di selezione enunciati nelle linee-guida dell'EFDO e sul difetto di compatibilità con la filosofia e gli obiettivi del programma MEDIA

Esposizione sintetica degli argomenti delle parti

64.
    Nell'ambito del primo motivo, le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che le domande di finanziamento rispondevano integralmente a tutte le condizioni enunciate nelle linee-guida dell'EFDO ed in particolare a quella che esige che almeno tre distributori rappresentanti perlomeno tre diversi paesi dell'Unione europea si mettano d'accordo per proiettare un film nelle sale cinematografiche. Dal loro punto di vista, l'espressione «tre diversi distributori» designa tre entità giuridicamente distinte, siano o meno tra loro collegate e non v'è giustificazione per considerare un gruppo di società tra loro collegate come un solo distributore.

65.
    Esse oppongono all'argomento della Commissione, secondo cui uno degli obiettivi prioritari del programma MEDIA è la creazione di circuiti di codistribuzione favorendo la cooperazione fra società che in precedenza operavano ciascuna isolatamente sul rispettivo territorio nazionale, che tale obiettivo non è menzionato nelle linee-guida, a tenore delle quali, al contrario, l'obiettivo principale sarebbe quello di estendere la distribuzione dei film europei a livello paneuropeo. D'altro canto, le linee-guida dell'azione denominata Espace vidéo européen (in prosieguo: «EVE»), che è uno dei gruppi di programmi europei istituiti nell'ambito del programma MEDIA e che è piuttosto analogo all'EFDO quanto a finalità e metodi, a loro avviso promuovono espressamente la distribuzione ad opera di società collegate, nei limiti in cui esse prevedono che «un'attenzione particolare sarà accordata alle società operanti su più territori».

66.
    Le ricorrenti aggiungono che in pratica l'EFDO ha accordato prestiti a società tra loro collegate nel caso, tra gli altri, dei film «De Flat», «Jack and Sarah» e «Carrington». Le ricorrenti hanno allegato alla replica un elenco, che copre il periodo 1992-1995, di un totale di tredici film distribuiti, secondo loro, da società tra loro collegate col concorso dell'EFDO.

67.
    Esse fanno valere poi che le domande di sostegno finanziario per la distribuzione del film «Nostradamus» sono state presentate, peraltro, da quattro organismi collegati all'UIP, di concerto con altri sei distributori i quali non erano collegati nè tra loro ne con una società del gruppo UIP, il che implica un totale di sette richiedenti secondo l'interpretazione data dalle convenute alla regola dei «diversi distributori». Tuttavia, solo le domande di sei distributori non collegati all'UIP sono state dichiarate idonee ad essere accolte. Ciò sarebbe inconciliabile con la posizione sostenuta dalla convenuta.

68.
    In secondo luogo, la portata del potere discrezionale dell'EFDO nella selezione di progetti di distribuzione s'iscrive, secondo le ricorrenti, entro i limiti definiti dai criteri di selezione pubblicati nelle linee-guida. Tali linee non prevedono che le domande conformi alle condizioni enunciate possano essere respinte, fatti salve le ragioni ed i criteri espressamente richiamati dalle medesime.

69.
    Le ricorrenti affermano infatti che, poiché la Commissione non può delegare poteri discrezionali ad organi dipendenti (citata sentenza Meroni e a./Alta Autorità), l'EFDO non può rifiutare prestiti sulla base di criteri non compresi nelle linee-guida e non può ottenere il potere di farlo. In presenza di una situazione siffatta, se una domanda rispondesse positivamente al test di ricevibilità, l'EFDO non avrebbe alcun potere discrezionale che permetta di applicare o meno i criteri di selezione compresi nelle linee-guida. Le ricorrenti aggiungono se è vero che l'EFDO dispone che di un certo grado di potere discrezionale che gli consente di respingere domande ricevibili, tale potere è stato oltrepassato nel caso di specie, cosicché la decisione controversa viola i principi della parità di trattamento, della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

70.
    Le ricorrenti sottolineano che le linee-guida conferiscono all'EFDO la facoltà di respingere, senza dover fornire giustificazione alcuna, una domanda che potrebbe essere accolta, anche se il richiedente risponda alle condizioni per fruire di un aiuto, solo nel caso ben definito ove esso sia «a conoscenza, direttamente o indirettamente, di qualsiasi circostanza che faccia pensare che il prestito non sarà o non potrà essere debitamente rimborsato».

71.
    Le ricorrenti sottolineano in proposito, da una parte, che la decisione controversa non fa menzione di uno stato d'inquietudine circa la solvibilità dell'UIP e, dall'altra, che qualsiasi inquietudine sarebbe stata ingiustificata dato che le società madri dell'UIP o le banche della stessa sarebbero state in grado di fornire una garanzia ai prestiti e ciò è stato anche proposto in una lettera inviata alla direttrice del programma MEDIA presso la direzione generale Informazione, Comunicazione, Cultura, Audiovisivo (DG X) della Commissione.

72.
    Nell'ambito del secondo motivo, le ricorrenti affermano, innanzi tutto, che un atto il quale contrasta con la filosofia e con gli obiettivi del programma MEDIA, viola per tale ragione la decisione 90/685.

73.
    Esse ricordano che il programma MEDIA ha lo scopo di moltiplicare gli scambi intraeuropei di film e di sfruttare al massimo i vari mezzi di distribuzione esistenti, in vista di una maggiore redditività degli investimenti, di una più vasta diffusione e di un maggiore impatto sul pubblico. Ammettendo che l'EFDO possa rigettare domande [di finanziamento] per ragioni analoghe a quelle addotte nel caso di specie, l'UIP non sarebbe in grado di fruire di aiuti dell'EFDO non soltanto per i due film in questione, ma neppure per tutti gli altri film europei ch'essa può cercare di distribuire in un prevedibile futuro, fintantoché la Commissione non avrà

deciso il rinnovo o meno dell'esenzione accordata all'UIP ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato. Orbene, il fatto che un distributore possa o meno fruire di prestiti senza interessi nel quadro dell'azione attuata dall'EFDO potrebbe rivelarsi essenziale per il produttore, poiché un prestito anticipa la data a cui si recuperano le spese di distribuzione e, conseguentemente, la data a cui il produttore realizza entrate. Così, se la posizione della Commissione venisse accettata, la distribuzione di film in Europa diverrebbe meno efficace, in quanto i produttori sceglierebbero «faute de mieux» quel distributore che possa fruire di un finanziamento dell'EFDO.

74.
    Inoltre la posizione adottata dalla Commissione nel caso di specie costituisce anche, secondo le ricorrenti, una flagrante discriminazione nei confronti dell'UIP a favore degli altri distributori.

75.
    La Commissione contesta, nella replica sul primo motivo, che l'EFDO abbia l'obbligo giuridico di accordare fondi a progetti idonei ad essere prescelti. Infatti le risorse finanziarie disponibili non gli permettono di soddisfare tutte le domande presentate e occorre quindi effettuare una selezione conformemente al già menzionato ordine di precedenza. Ora, nel caso di specie, poiché a giudizio della Commissione le domande delle ricorrenti non avrebbero nemmeno potuto essere accolte, non si sarebbe posta la questione di determinare come si dovesse applicare l'ordine di precedenza.

76.
    La Commissione chiarisce che le domande delle ricorrenti non erano idonee ad essere accolte, poiché a suo avviso i termini «diversi distributori» impiegati nelle linee-guida dell'EFDO vanno intesi come riferentisi a società indipendenti o senza collegamenti tra loro. Essa aggiunge che, qualora si ammettesse che i progetti delle società appartenenti al medesimo gruppo fossero candidati ad un sostegno finanziario, determinati operatori economici potrebbero essere indotti a creare società distinte al solo fine di rendere le loro domande idonee ad essere accolte in vista di un sostegno finanziario. Prassi siffatte potrebbero a suo avviso condurre ad abusi tali da nuocere gravemente all'obiettivo del programma MEDIA, consistente nel promuovere una vera cooperazione transnazionale fra distributori.

77.
    Essa sottolinea anche che le regole applicabili nel quadro dell'azione EVE, invocate dalle ricorrenti, sono prive di pertinenza nella fattispecie perché il detto regime è del tutto distinto dall'EFDO.

78.
    La Commissione afferma nella controreplica che, se l'EFDO ha talvolta accordato prestiti a società tra loro collegate, esse non sono mai state così numerose come nel caso di specie e non hanno mai rappresentato la maggioranza delle società inquestione. In risposta ad un quesito sollevato dal Tribunale all'udienza, relativo ai dati contenuti nell'elenco delle domande di finanziamento approvate dall'EFDO a partire dalla sua istituzione, la Commissione riconosce che nel 1992, a due riprese, essa ha accordato un prestito alla distribuzione di un film a tre società di cui due erano collegate tra loro. Tuttavia tale fatto increscioso non diminuisce

l'importanza che la Commissione annette all'interpretazione della regola dei tre diversi distributori illustrata più sopra al punto 76.

79.
    Quanto al rigetto delle domande per il motivo che lo statuto dell'UIP era incerto e che sussistevano dubbi circa la sua capacità di rimborsare un prestito, la Commissione dichiara che, siccome soltanto le consociate dell'UIP e non le rispettive società madri sarebbero state le beneficiarie dei prestiti dell'EFDO, si sarebbe installata una qualche incertezza circa la capacità di tali consociate di effettuare, se necessario, i rimborsi. Il coinvolgimento dell'UIP in un procedimento relativo al rinnovo di un'esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato non ha, in quanto tale, condotto l'EFDO a respingere le richieste.

80.
    Per tali ragioni la Commissione considera che il primo motivo delle ricorrenti non è fondato.

81.
    La Commissione ritiene che il secondo motivo vada respinto in quanto troppo vago. In effetti, le ricorrenti hanno menzionato soltanto nella fase della replica quale sarebbe stata la regola di diritto infranta. Inoltre i loro argomenti, secondo la Commissione, non erano corroborati da elementi probatori. La decisione è poi conforme ad uno degli obiettivi essenziali del programma MEDIA, cioè quello di promuovere la cooperazione fra società che prima operavano, ciascuna, isolatamente sul rispettivo territorio nazionale. Il motivo va quindi in ogni caso respinto.

Giudizio del Tribunale

82.
    E' noto che le linee-guida dell'EFDO sono state approvate dalla Commissione nell'ambito dell'attuazione del programma MEDIA, disciplinato dalla decisione 90/685. Tenuto conto della loro collocazione nel sistema del programma MEDIA e del fatto che la Commissione, invocando le norme ivi contenute al fine di giustificare la decisione controversa, le considera essere di carattere obbligatorio e fonte normativa per l'attuazione del detto programma, le linee-guida dell'EFDO, al pari della decisione 90/685, costituiscono norme giuridiche la cui osservanza va garantita dal giudice.

83.
    Inoltre le disposizioni delle linee-guida dell'EFDO vanno interpretate, rispettando l'ordine gerarchico delle norme, alla luce delle finalità perseguite dalla decisione 90/685.

84.
    La prima questione da decidere, nel caso di specie, è quella di sapere se la condizione di idoneità contenuta nelle linee-guida dell'EFDO (punto III.1, lett. a), secondo cui «almeno tre diversi distributori rappresentanti perlomeno tre diversi paesi dell'Unione [europea], o un paese con i quali è stato concluso un contratto

di cooperazione, devono mettersi d'accordo per proiettare un film nelle sale cinematografiche (...)», è stata correttamente interpretata ed applicata nel caso di specie.

85.
    Secondo le ricorrenti, l'espressione «tre diversi distributori» significa tre entità giuridicamente distinte, siano o meno tra loro collegate. Secondo la Commissione, è necessario interpretarla nel senso che i diversi distributori devono essere società indipendenti e senza collegamento tra loro. Tale interpretazione è d'obbligo al fine di rispettare l'obiettivo essenziale del programma MEDIA consistente nel «creare circuiti di codistribuzione promuovendo la cooperazione tra società che prima operavano, ciascuna, isolatamente sul rispettivo territorio nazionale».

86.
    Il Tribunale dichiara che, come hanno fatto notare le ricorrenti, il detto obiettivo non figura, in quanto tale, tra quelli elencati all'art. 2 della decisione 90/685. Tuttavia tale nozione figura nella comunicazione sulla politica audiovisiva cui il Consiglio si riferisce nell'ottavo considerando della detta decisione. Più precisamente, la Commissione vi constata che l'EFDO effettua un primo esperimento pilota in vista della cooperazione tra i distributori europei al fine di permettere a questi ultimi di far circolare i film attraverso le frontiere e tentare così di dar vita al «grande mercato cinematografico». La Commissione osserva in tale documento, segnatamente, che l'EFDO «contribuisce a creare circuiti di codistribuzione favorendo la cooperazione tra società che prima operavano, ciascuna, isolatamente nel rispettivo territorio nazionale».

87.
    Il Consiglio ha manifestamente fornito il suo sostegno ai progetti lanciati nel corso della fase pilota del programma MEDIA (nono e decimo considerando della decisione 90/685), ivi compreso quello intrapreso dall'EFDO, cui il Consiglio si riferisce nell'allegato I alla decisione 90/685 descrivendolo come un meccanismo di distribuzione da «sviluppare in maniera significativa».

88.
    Inoltre l'obiettivo di incoraggiare i contatti e la cooperazione tra distributori stabiliti in diversi paesi sottende la decisione 90/685 sotto molteplici profili . Così il Consiglio ritiene che si dovrà superare la frammentazione dei mercati (quattordicesimo considerando). Esso considera che nell'organizzare le strutture del mercato, occorre prestare particolare attenzione alle piccole e medie imprese (quindicesimo considerando). L'art. 2, terzo trattino, fissa anche l'obiettivo di sfruttare al massimo i vari mezzi di distribuzione esistenti o da creare in Europa.

89.
    E' quindi incontestabile che il Consiglio ha considerato che il programma MEDIA avrebbe dovuto contribuire a nuovi sviluppi del mercato cinematografico europeo e segnatamente a dar vita a nuove modalità di cooperazione tra operatori europei per rafforzare la capacità audiovisiva dell'Europa.

90.
    Le linee-guida dell'EFDO mettono ugualmente in evidenza l'obiettivo consistente nel favorire la creazione di nuovi circuiti di cooperazione allorché esigono che «almeno tre diversi distributori rappresentanti perlomeno tre diversi paesi

dell'Unione, o un paese con cui sia stato concluso un contratto di cooperazione, devono mettersi d'accordo per proiettare un film nelle sale cinematografiche».

91.
    Il Tribunale ritiene quindi che, date le circostanze del caso di specie, la Commissione e l'EFDO non hanno ecceduto i limiti del loro potere discrezionale, ritenendo che l'attribuzione di risorse finanziarie provenienti dalla Comunità alla distribuzione di film fosse destinata a favorire la creazione, in Europa, di circuiti di distributori prima inesistenti. La Commissione e l'EFDO sono stati quindi indotti a ritenere che i prestiti concessi dall'EFDO fossero destinati a promuovere nuovi contatti nonché la cooperazione tra, segnatamente, piccoli e medi distributori stabiliti in diversi paesi europei i quali, senza un programma siffatto che offrisse vantaggi finanziari, sarebbero stati verosimilmente poco motivati per stabilire dei contatti. Essi ne hanno legittimamente dedotto che un prestito poteva essere concesso soltanto ad un progetto di distribuzione che contribuisse a tale obiettivo del programma MEDIA.

92.
    Non si può peraltro mettere in discussione il fatto che determinati operatori economici potrebbero essere indotti a dar vita a società distinte al solo fine di poter fruire di un sostegno finanziario se qualsiasi circuito distributivo, qualunque ne fosse la struttura, potesse ottenere prestiti nell'ambito del programma MEDIA.

93.
    Per quanto concerne l'azione denominata EVE, condotta nel quadro del programma MEDIA che, secondo le ricorrenti, favorirebbe società operanti su più territori, il Tribunale rileva anzitutto, senza che nemmeno occorra esaminare la portata della detta frase figurante nei criteri di selezione, che la decisione controversa nel caso di specie s'inserisce nell'ambito di un'azione distinta dall'azione EVE e che la stessa è disciplinata segnatamente dalle linee-guida dell'EFDO interpretate alla luce degli obiettivi del programma MEDIA. Inoltre, in tale contesto normativo, la Commissione, valendosi del suo potere discrezionale, ha potuto ritenere opportuno di sostenere, nelle circostanze del caso di specie, l'istituzione di circuiti tra distributori indipendenti.

94.
    Per i motivi che precedono, la Commissione e l'EFDO avevano la facoltà di esigere che, affinché le richieste di finanziamento per la distribuzione di film nell'ambito del programma MEDIA rispondessero ai criteri di selezione, quest'ultime fossero presentate da almeno tre distributori i quali in precedenza non cooperavano tra loro in modo sostanziale e permanente.

95.
    Orbene, è certo che l'UIP, con sede sociale nei Paesi Bassi, è stata fondata inizialmente da tre società americane per la distribuzione in Europa di film prodotti e/o distribuiti dalle sue società madri o da una delle loro società madri, consociate o collegate, ovvero da concessionari, rappresentanti o sublicenziatari, come la Commissione ha rilevato nella decisione 89/467 (settimo considerando). La sua attività è strettamente controllata dalle società madri, come risulta dalla decisione in parola (in particolare il quarantunesimo considerando). Essa possiede consociate

nella Comunità che operano come distributori locali (ottavo considerando della decisione 89/467) e la cui autonomia è ridotta, come emerge dagli atti di causa. In tale contesto, il Tribunale ritiene che la cooperazione ed il circuito distributivo posto in essere dalle consociate dell'UIP, senza la partecipazione di altre società, non corrispondono alle forme di cooperazione di cui alla decisione 90/685 a causa di tale struttura e della scarsa autonomia delle sudette consociate.

96.
    In presenza di tali circostanze, la Commissione e l'EFDO hanno a giusto titolo considerato le consociate dell'UIP come un solo distributore ai fini del giudizio sulla rispondenza ai criteri di selezione delle domande di prestito indirizzate all'EFDO.

97.
    Per quanto riguarda, in primo luogo, le domande di prestito relative al film ”Maniaci sentimentali», va constatato che le consociate dell'UIP non hanno concluso accordi con altri distributori indipendenti. Poiché esse vanno considerate come un solo distributore nell'ambito dell'esame sull'idoneità delle domande, non è stato soddisfatto il requisito dei tre diversi distributori. Le domande di prestito delle consociate dell'UIP non rispondevano ai criteri di idoneità perché il progetto non ha dato vita ad un nuovo meccanismo di cooperazione nella distribuzione di film.

98.
    Tale soluzione, conforme agli obiettivi perseguiti dal programma MEDIA, come si è rilevato più sopra, non può venire rimessa in questione dalla circostanza che, a due riprese, nel 1992, l'EFDO ha accordato un prestito alla distribuzione di un film a tre società di cui due erano collegate tra loro senza che vi fossero quindi tre diversi distributori, come la Commissione ha ammesso in udienza. Le ricorrenti sostengono al riguardo che tra il 1992 ed il 1995 tredici film sono stati distribuiti da società tra loro collegate col sostegno dell'EFDO. Il Tribunale rileva, sulla base dei dati contenuti nell'elenco di progetti di distribuzione approvati dall'EFDO a partire dalla sua istituzione che, sui tredici film invocati dalle ricorrenti, solo due avevano dato luogo ad una domanda di prestito presentata da meno di tre diversi distributori, come ha riconosciuto la Commissione. Tenuto conto del fatto che, tra il 1992 ed il 1995, 196 progetti di distribuzione in totale hanno fruito di un aiuto dell'EFDO, il Tribunale può constatare che non sussisteva realmente una prassi consistente nell'accordare prestiti quando il progetto di distribuzione non fosse presentato da almeno tre diversi distributori nel senso più sopra precisato. In una situazione siffatta, l'applicazione di tale regola non può essere definita arbitraria.

99.
    In secondo luogo, trattandosi della distribuzione del film «Nostradamus», è notorio che sei distributori, i quali non erano collegati né tra loro, né con una società del gruppo UIP, hanno ottenuto un finanziamento dell'EFDO sulla base delle loro domande presentate entro il medesimo termine delle domande di quattro consociate dell'UIP. Le ricorrenti interessate hanno anche fatto menzione nelle loro domande — al punto ove si richiede di indicare altri richiedenti se sconosciuti — quattro dei sei distributori i quali hanno ottenuto un finanziamento, nonché una società non figurante tra i candidati prescelti.

100.
    Il Tribunale deve trarne la conclusione ch'essi si erano messi d'accordo ai fini della distribuzione di tale film nella misura sollecitata dalla linee-guida. Non era pertanto giustificabile il rigetto delle domande delle consociate dell'UIP in questione per il motivo che non era stato creato alcun nuovo circuito di almeno tre diversi distributori. Il Tribunale è d'avviso quindi che, trattandosi della distribuzione del film «Nostradamus», le domande delle ricorrenti interessate erano al riguardo idonee ad essere accolte al fine di ottenere un prestito.

101.
    Tuttavia, il motivo essenziale del rigetto delle domande era che la Commissione non aveva ancora preso una «decisione in ordine al futuro dell'UIP in Europa [... e che] era impossibile prendere un'altra decisione per non interferire con la procedura [d'esenzione]». Anche se la Commissione ha affermato nel corso del procedimento che il coinvolgimento dell'UIP in una procedura relativa al rinnovo di un'esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato non aveva, in quanto tale, condotto l'EFDO al rigetto delle domande e che il rigetto sarebbe invece dovuto all'esistenza di un certo margine di incertezza circa la capacità delle consociate dell'UIP diprocedere ai necessari rimborsi, incertezza dipendente dall'incerto status dell'UIP, il Tribunale ritiene che proprio l'incerto status dell'UIP e delle sue consociate è stata la causa prima del rigetto delle domande di prestito.

102.
    Certo, il membro della Commissione competente per le questioni della concorrenza, il signor Van Miert, ha sottolineato nella sua lettera all'avvocato dell'UIP che non sussisteva alcun collegamento tra il procedimento relativo alla domanda dell'UIP di rinnovo della sua esenzione, sulla base dell'art. 85, n. 3, del Trattato ed il procedimento relativo alla concessione di sovvenzioni da parte dell'EFDO. Tuttavia tale risposta può senz'altro interpretarsi, come ha suggerito la Commissione un udienza, nel senso che, nell'ottica specifica del diritto comunitario della concorrenza, l'assenza, in tale fase, di decisione sulla domanda di rinnovo dell'esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato presentata dall'UIP, non ostava all'eventuale concessione del concorso sollecitato, dato che quest'ultimo all'occorrenza, non avrebbe avuto alcun impatto sull'applicazione delle regole di concorrenza.

103.
    In questa fase del ragionamento, il Tribunale reputa opportuno ricordare che l'esenzione dell'accordo di base concluso tra le società madri dell'UIP, il quale prevede la creazione di quest'ultima in quanto affiliata comune, nonché degli accordi relativi alla cooperazione delle società del gruppo, era scaduta il 26 luglio 1993. Quando l'EFDO ha adottato la sua decisione nel 1994, l'UIP versava in una situazione di incertezza quanto al rinnovo eventuale dell'esenzione. Ora, è incontestabile che il futuro delle affiliate dell'UIP dipendeva da quello della loro società madre, la quale, essa stessa, non poteva continuare a esistere in mancanza di rinnovo dell'esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato. Alla luce di tali elementi, era indubbio che tali affiliate non sarebbero più state in grado di continuare la loro attività se la Commissione non avesse rinnovato l'esenzione dell'UIP.

104.
    La situazione dell'UIP e delle sue consociate era in quel periodo del tutto incerta e precaria, in quanto un'esenzione era necessaria al fine di rendere ammissibile un'intesa contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato.

105.
    Risulta da quanto precede che, pur rispondendo ai criteri di selezione, le domande delle consociate dell'UIP relative alla distribuzione del film «Nostradamus» potevano essere respinte per il motivo che, fintantochè la Commissione non avesse deciso se rinnovare o meno l'esenzione accordata all'UIP ex art. 85, n. 3, del Trattato, restava incerta la posizione giuridica di tale società e delle sue consociate. In particolare, la Commissione e l'EFDO avevano il diritto di ritenere, nel quadro dell'esercizio del loro potere discrezionale che, proprio a causa di siffatta precarietà, le società in parola non potevano essere riconosciute quali strutture meritevoli di sostegno, pur avendo offerto tutte le garanzie di rimborso dei prestiti sollecitati, segnatamente nell'ipotesi di rifiuto di rinnovo dell'esenzione. Infatti la concessione di tali prestiti alle ricorrenti, quando era possibile che la Commissione non ne approvasse l'attività quale era organizzata al momento dei fatti di causa — il che ne avrebbe potuto comportare la messa in liquidazione — sarebbe stato difficilmente conciliabile, da un lato, col ragionevole presupposto che la Commissione non può aiutare strutture potenzialmente incompatibili con le regole di concorrenza, e dall'altro, con la finalità essenziale del programma MEDIA consistente nel promuovere lo sviluppo di un'industria audiovisiva europea potente ed in grado di vincere qualsiasi sfida. Peraltro, la concessione dei prestiti alle ricorrenti interessate nella situazione caratterizzante il caso di specie avrebbe avuto come risultato il privare di qualsiasi finanziamento comunitario altre imprese la cui attività, da un lato, fosse senz'altro compatibile con le regole di concorrenza e le quali, dall'altro, avessero la volontà e la capacità di creare o di sviluppare un circuito distributivo.

106.
    Ne discende che la decisione controversa rispettava le esigenze della decisione 90/685 e rispondeva integralmente agli obiettivi del programma MEDIA, segnatamente inteso a favorire la creazione e lo sviluppo di circuiti distributivi sul territorio della Comunità.

107.
    D'altro canto, l'obiettivo di moltiplicare gli scambi internazionali di film e di sfruttare al massimo i vari mezzi di distribuzione esistenti o da creare, nonché di realizzare una più vasta diffusione dei film in Europa (art. 2, terzo trattino, della decisione 90/685) può essere perseguito soltanto nella misura in cui sia compatibile con l'obiettivo che la Commissione ha considerato essenziale nel caso di specie, vale a dire quello di favorire la creazione di nuovi circuiti di codistribuzione. Del resto, i fondi che non sono stati attribuiti alle ricorrenti potevano essere messi a disposizione di altri distributori e promuovere quindi il detto obiettivo.

108.
    Infine il Tribunale non può accogliere l'argomento secondo cui la mancata concessione di un prestito a società facenti parte del gruppo UIP fintantochè la Commissione non avesse deciso di rinnovare o meno l'esenzione accordata all'UIP sulla base dell'art. 85, n. 3, del Trattato, costituirebbe una flagrante discriminazione

nei confronti dell'UIP a favore degli altri distributori. In effetti, non v'è ragione di credere che l'EFDO e la Commissione avrebbero adottato una posizione differente con riguardo a domande di un altro gruppo di società trovatosi nella medesima situazione.

109.
    I due primi motivi, sostanzialmente fondati sull'incompatibilità della decisione controversa con le linee-guida dell'EFDO e con gli obiettivi del programma MEDIA sono pertanto infondati e vanno respinti.

Sul terzo motivo, fondato sull'insufficienza di motivazione.

Esposizione sintetica degli argomenti delle parti

110.
    Le ricorrenti fanno valere che i motivi contenuti nella decisione controversa non ne costituiscono le vere ragioni e non sono validi.

111.
    Esse si riferiscono anzitutto alla risposta summenzionata del signor Van Miert secondo cui non sussisteva alcun collegamento tra il procedimento relativo alla domanda dell'UIP di rinnovo dell'esenzione di quest'ultima ex art. 85, n. 3, del Trattato ed il procedimento relativo alla concessione di sovvenzioni da parte dell'EFDO. L'affermazione secondo cui era impossibile adottare un'altra decisione al fine di non «interferire col procedimento contenzioso avviato dall'UIP nei confronti della Commissione», perché i contratti di prestito dell'EFDO presuppongono che la diffusione nelle sale dei film che fruiscono di un aiuto copra un periodo di cinque anni, sarebbe totalmente incomprensibile.

112.
    Quanto al motivo relativo all'obiettivo di creare circuiti di codistribuzione promuovendo la cooperazione fra imprese che in precedenza operavano isolatamente sul rispettivo territorio nazionale, ciò è, a loro avviso, falso perché non si tratta di un obiettivo del programma MEDIA, ma semplicemente della descrizione di uno degli effetti sperati sul mercato delle attività dell'EFDO.

113.
    Quanto ai motivi avanzati dinanzi al Tribunale, le ricorrenti constatano, in primo luogo, che la mancanza di motivazione adeguata non può essere sanata dal fatto che l'interessato viene a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento giurisdizionale (sentenza della Corte 26 novembre 1981, Michel/Parlement, causa 195/89, Racc. pag. 2861). In secondo luogo, esse sostengono che è falsa l'interpretazione da parte della convenuta della regola dei tre diversi distributori. Esse sono anche del parere che non potevano sussistere dubbi reali circa la capacità dell'UIP di rimborsare un prestito anche se non ne fosse stata rinnovata l'ensezione in quanto, anche ammettendo che tale preoccupazione sia fondata, esse già sussisteva allorché l'EFDO ha deciso di accordare un prestito alla filiale tedesca dell'UIP per la distribuzione del film

«Fuglekrigen i Kanofleskoven» («War of the Birds») senza richiedere la benché minima garanzia. Le ricorrenti ritengono conseguentemente che quest'ultima ragione non costituisse una vera causa di preoccupazione.

114.
    Esse sottolineano che l'esigenza di una motivazione adeguata, chiara e pertinente, consacrata dall'art. 190 del Trattato, è applicabile sia all'autorità delegataria, l'EFDO, sia all'autorità delegante, la Commissione (sentenze della Corte Meroni, già citata, e 4 luglio 1963, Germania/Commissione, causa 24/62, Racc. pag. 129). Inoltre, quando la decisione va notevolmente al di là delle decisioni precedenti, spetta all'istituzione motivarla in modo circostanziato (sentenza della Corte 26 novembre 1975, Groupement des fabricants de papiers peints e a./Commissione, causa 73/74, Racc. pag. 1491). Ora, i motivi avanzati per il rigetto delle domande delle ricorrenti sono, ad avviso di quest ultime, del tutto inadeguati. Del resto, anche se, secondo le linee-guida, l'EFDO avesse, in una data situazione, la facoltà di rispettare domande senza fornire alcun motivo, tali linee-guida resterebbero comunque soggette al Trattato.

115.
    La Commissione sostiene che il terzo motivo in questione va respinto. Essa chiarisce che la motivazione avanzata nella decisione controversa è corretta. In effetti essa mette senza alcun dubbio in risalto le due parti della motivazione, con la prima che si riferisce allo status incerto dell'UIP ed alla conseguente, incerta capacità di rimborsare un prestito, e la seconda alla condizione generale che prevede una cooperazione tra società che in precedenza operavano isolatamente, principio derivante dalla regola dei tre diversi distributori.

Giudizio del Tribunale

116.
    Va ricordato principalmente che il difetto o l'insufficienza di motivazione costituisce un mezzo fondato sulla violazione delle forme sostanziali, distinto, in quanto tale, dal gravame dedotto dall'inesattezza dei motivi della decisione controversa, il cui controllo rientra al contrario nell'esame del merito di tale decisione.

117.
    Risulta dalla consolidata giurisprudenza della Corte che la motivazione deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'argomentazione dell'istituzione comunitaria da cui emana l'atto considerato onde consentire agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e alla Corte di esercitare il proprio controllo. E' del pari costante giurisprudenza che l'accertamento se la motivazione di una decisione soddisfi le condizioni di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore ma anche del suo contesto, nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza del Tribunale 28 settembre 1995, Sytraval et Brink's France/Commissione, causa T-95/95, Racc. pag. II-2651, punto 52, ed i riferimenti citati).

118.
    La motivazione della decisione controversa ha il seguente tenore:

«Il 5 dicembre 1994 il comitato dell'EFDO ha respinto le domande presentate dell'UIP relative ai film ”Maniaci Sentimentali” e ”Nostradamus”, in quanto la Commissione dell'Unione europea non ha ancora deciso in merito al futuro status dell'UIP in Europa. Poiché i contratti di prestito dell'EFDO presuppongono un periodo di cinque anni di diffusione nelle sale di film che fruiscono dell'aiuto, era impossibile adottare un'altra decisione al fine di non interferire col procedimento contenzioso avviato dall'UIP nei confronti della Commissione dell'Unione europea.

Inoltre, il comitato dell'EFDO ritiene che l'UIP non risponda integralmente agli obiettivi del programma MEDIA quali sono descritti qui di seguito:

'creare circuiti di codistribuzione favorendo la cooperazione fra imprese che prima operavano isolatamente sul rispettivo territorio nazionale‘ (programma d'azione atto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea «MEDIA 1991-1995)».

119.
    Il Tribunale ritiene che la prima parte della motivazione menziona con sufficiente chiarezza il procedimento di esenzione pendente dinanzi alla Commissione come motivo del rigetto. Anche se la formulazione del testo è poco precisa, le ricorrenti non hanno potuto avere alcun dubbio quanto al suo significato. Era senza alcun dubbio noto a tutta l'industria cinematografica, e sicuramente alle consociate dell'UIP, il fatto che quest'ultima avesse richiesto il rinnovo della sua esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato. Peraltro, quando l'EFDO ha sostenuto di non poter «interferire» con siffatto procedimento, le ricorrenti hanno ragionevolmente dovuto comprendere che un'entità quale l'UIP, parte in un procedimento di applicazione delle regole di concorrenza, non può nè direttamente, nè indirettamente attraverso le sue consociate, fruire di un prestito nell'ambito del programma MEDIA.

120.
    Quanto alla seconda parte della motivazione, l'affermazione secondo cui «l'UIP non rispondeva integralmente agli obiettivi del programma MEDIA [... che consiste, segnatamente, nel promuovere] la cooperazione fra imprese che prima operavano isolatamente sul rispettivo territorio nazionale» va compresa ragionevolmente come un riferimento alla regola secondo cui almeno tre diversi distributori devono mettersi d'accordo per creare un nuovo circuito distributivo ed alla circostanza che quello costituito dalle consociate dell'UIP, senza la partecipazione di altre società, non soddisfa siffatta condizione.

121.
    Più particolarmente, quanto al fatto che tale obiettivo non figura esplicitamente nella decisione 90/685, il Tribunale ricorda anzitutto che l'obiettivo consistente nel promuovere nuovi contatti e la cooperazione tra distributori stabiliti in diversi paesi europei sottende sotto molteplici profili la decisione 90/685 (v. più sopra punti 86 e 88). Circa il fatto che la comunicazione della Commissione sulla politica audiovisiva non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,va rilevato che la detta comunicazione non è confidenziale e può facilmente essere reperita presso la Commissione. Le ricorrenti disponevano senza alcun dubbio di

una copia di tale comunicazione poiché essa presentava un interesse particolare per gli operatori avveduti di questo settore ben individuato e le stesse ricorrenti hanno dichiarato nel loro ricorso che la frase contenuta nella decisione controversa proveniva appunto dal documento in parola. La motivazione della decisione controversa, letta alla luce di tali documenti ufficiali, è dunque ancora più chiara e soddisfa le esigenze del Trattato e della giurisprudenza stabilita in materia di motivazione degli atti che arrecano pregiudizio.

122.
    In tali circostanze, va considerata sufficiente la motivazione della decisione controversa.

123.
    Emerge da quanto precede che nemmeno il terzo motivo può essere accolto.

124.
    Alla luce delle considerazioni precedenti, il ricorso nella causa T-85/95 va respinto per intero.

Sulle spese

125.
    A tenore dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti risultano soccombenti nei loro motivi nel ricorso T-85/95 e poiché la Commissione ha chiesto la condanna della stessa alle spese, va ordinato che le ricorrenti sopportino la totalità delle spese sostenute nell'ambito del ricorso T-85/95.

126.
    Ai sensi del n. 6 del medesimo articolo, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. All'occorrenza, il Tribunale ha emesso un non luogo a provvedere quanto al ricorso T-369/94. Il Tribunale considera che, trattandosi del regolamento delle spese, siffatto risultato va equiparato nel caso di specie ad un rigetto del ricorso. Per questo motivo esso ordina che le ricorrenti sopportino anche la totalità delle spese sostenute nell'ambito del ricorso T-369/94.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Non v'è luogo a provvedere nel ricorso T-369/94.

2)    Il ricorso T-85/95 è respinto.

3)    Le ricorrenti sopporteranno la totalità delle spese.

Saggio
Tiili
Moura Ramos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 febbraio 1998.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A. Saggio


1: Lingua processuale: l'inglese.