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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Hof van beroep Antwerpen (Belgio) il 15 giugno 2020 – FN / Universiteit Antwerpen, Vlaamse Autonome Hogeschool Hogere Zeevaartschool, PB, ZK, NG, ZN, UM

(Causa C-265/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep Antwerpen

Parti

Appellante: FN

Appellati: Universiteit Antwerpen, Vlaamse Autonome Hogeschool Hogere Zeevaartschool, PB, ZK, NG, ZN, UM

Questione pregiudiziale

Se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stipulato il 18 marzo 1999, figurante all’allegato della direttiva 1999/70/CE 1 del Consiglio, del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, figurante all’allegato della direttiva 97/81/CE 2 del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che, sulla base di un regime nazionale (articolo 91 del Decreto sulle università) ai sensi del quale il personale accademico indipendente con un incarico a tempo pieno è nominato in pianta stabile, mentre il personale con un incarico a tempo parziale può essere o nominato o assunto temporaneamente per periodi rinnovabili di al massimo sei anni, a un’università sia consentito:

1° impiegare, sulla base del potere discrezionale, per vent’anni un professore in forza di una ventina di contratti di lavoro successivi, di breve durata e a tempo parziale, e di assunzioni a norma dello statuto per periodi da uno a tre anni, senza alcuna limitazione nel numero totale di proroghe, mentre altri colleghi con incarichi analoghi hanno goduto di una nomina in pianta stabile e a tempo pieno;

2° fissare, nel suo statuto per il personale, solo il limite minimo generico della percentuale di impiego del 50 per cento per essere presi in considerazione per una nomina in pianta stabile, senza stabilire alcun criterio in base al quale i membri del personale impiegati a tempo parziale per almeno il 50 per cento vengono nominati in pianta stabile o assunti su base temporanea;

3° riconoscere a un professore a tempo parziale percentuali di incarico in base a un «potere discrezionale» illimitato, senza stabilire criteri oggettivi e senza applicare una misurazione oggettiva del carico di lavoro;

4° negare a un professore con incarico a tempo determinato e a tempo parziale, allorché la sua assunzione non viene più rinnovata sulla base del «potere discrezionale» dell’università, il diritto di invocare il carattere asseritamente abusivo delle condizioni di impiego applicate in passato, giacché egli avrebbe praticamente di volta in volta «accettato» tali condizioni eseguendo il lavoro affidatogli, con la conseguente perdita della tutela del diritto dell’Unione.

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1 GU 1999, L 175, pag. 43.

2 GU 1998, L 14, pag. 9.