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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement (Lussemburgo) il 24 gennaio 2020 – WM / Luxembourg Business Registers

(Causa C-37/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'arrondissement

Parti

Ricorrente: WM

Convenuto: Luxembourg Business Registers

Questioni pregiudiziali

Questione n. 1, sulla nozione di «circostanze eccezionali»

1 a)    Se l’articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo1 , come modificato dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE2 , nella parte in cui subordina la limitazione dell’accesso alle informazioni concernenti il beneficiario economico a «circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale», possa essere interpretato nel senso che autorizza un ordinamento nazionale a definire la nozione di «circostanze eccezionali» soltanto come equivalente «a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione», nozioni che costituiscono già una condizione di applicazione della limitazione dell’accesso attraverso la formulazione del succitato articolo 30, paragrafo 9.

1 b)    In caso di risposta negativa alla questione n. 1 a, e nell’ipotesi in cui la normativa nazionale di trasposizione abbia definito la nozione di «circostanze eccezionali» soltanto mediante rinvio alle nozioni inoperanti di «[a] un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione», se il succitato articolo 30, paragrafo 9, vada interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di ignorare la condizione delle «circostanze eccezionali», oppure detto giudice debba supplire alla carenza del legislatore nazionale determinando in via giurisprudenziale la portata della nozione di «circostanze eccezionali». In quest’ultima ipotesi, dal momento che, a termini del succitato articolo 30, paragrafo 9, si tratta di una condizione il cui contenuto è determinato dal diritto nazionale, se la Corte di giustizia dell’Unione europea possa guidare il giudice nazionale nell’assolvimento del suo compito. In caso di risposta affermativa a quest’ultima questione, quali siano gli orientamenti che devono guidare il giudice nazionale nella determinazione del contenuto della nozione di «circostanze eccezionali».

Questione n. 2, sulla nozione di «rischio»

2 a)    Se l’articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, nella parte in cui subordina la limitazione dell’accesso alle informazioni relative ai beneficiari economici «à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation» [«a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione», nella corrispondente versione italiana], debba essere interpretato nel senso che rinvia a un insieme di otto ipotesi, la prima delle quali corrisponde a un rischio generico soggetto alla condizione della sproporzione e i sette successivi corrispondono a rischi specifici sottratti alla condizione della sproporzione, oppure nel senso che esso rinvia a un insieme di sette ipotesi, ciascuna delle quali corrisponde a un rischio specifico soggetto alla condizione della sproporzione.

2 b)    Se l’articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 201[5], relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, nella parte in cui subordina la limitazione dell’accesso alle informazioni relative ai beneficiari economici a «un rischio», debba essere interpretato nel senso che esso limita la valutazione dell’esistenza e dell’entità di tale rischio ai soli legami intrattenuti dal beneficiario economico con la persona giuridica in relazione alla quale quest’ultimo chiede specificamente che sia limitato l’accesso all’informazione concernente la sua qualità di beneficiario economico, oppure nel senso che esso comporta la considerazione dei legami intrattenuti dal beneficiario economico di cui trattasi con altre persone giuridiche. Qualora si debba tenere conto dei legami con altre persone giuridiche, se si debba tenere conto unicamente della qualità di beneficiario economico in relazione ad altre persone giuridiche oppure se si debba tenere conto di qualsiasi legame intrattenuto con altre persone giuridiche. Qualora si debba tenere conto di qualsiasi legame con altre persone giuridiche, se la natura di tale legame influisca sulla valutazione dell’esistenza e dell’entità del rischio.

2 c)    Se l’articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 201[5], relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, nella parte in cui subordina la limitazione dell’accesso alle informazioni relative ai beneficiari economici a «un rischio», debba essere interpretato nel senso che esso esclude il beneficio della tutela derivante da una limitazione dell’accesso allorché tali informazioni – per l’esattezza, altri elementi addotti dal beneficiario economico per dimostrare l’esistenza e l’entità del «rischio» –, siano facilmente accessibili ai terzi con altri mezzi di informazione.

Questione n. 3, sulla nozione di rischio «sproporzionato»

3)    Quali interessi divergenti debbano essere presi in considerazione nell’applicazione dell’articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, nella parte in cui esso subordina la limitazione dell’accesso alle informazioni relative a un beneficiario economico ad un rischio «sproporzionato».

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1 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73).

2 GU 2018, L 156, pag. 43.