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Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

25 aprile 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 25, paragrafo 1 – Contratto di trasporto di merci comprovato da una polizza di carico – Clausola attributiva di competenza contenuta in tale polizza di carico – Opponibilità al terzo portatore della polizza di carico – Legge applicabile – Normativa nazionale che impone una trattativa individuale e separata dalla clausola attributiva di competenza da parte del terzo portatore della polizza di carico»

Nelle cause riunite da C‑345/22 a C‑347/22,

aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Audiencia Provincial de Pontevedra (Corte provinciale di Pontevedra, Spagna), con decisioni del 16 maggio 2022, pervenute in cancelleria il 25 maggio 2022, nei procedimenti

Maersk A/S

contro

Allianz Seguros y Reaseguros SA (C‑345/22 e C‑347/22),

e

Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA

contro

MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. (C‑346/22),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da P.G. Xuereb, facente funzione di presidente di sezione, A. Kumin (relatore) e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Maersk A/S e la MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co., da C. Lopera Merino, abogada, G. Quintás Rodriguez e C. Zubeldía Blein, procuradoras;

–        per la Allianz Seguros y Reaseguros SA, da L.A. Souto Maqueda, abogado;

–        per la Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA, da J. Tojeiro Sierto, abogado;

–        per il governo spagnolo, da M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da S. Noë e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 novembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di tre controversie tra, nelle cause C‑345/22 e C‑347/22, la società di trasporto danese Maersk A/S e la compagnia di assicurazioni spagnola Allianz Seguros y Reaseguros SA (in prosieguo: la «Allianz») e, nella causa C‑346/22, la compagnia di assicurazioni spagnola Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA (in prosieguo: la «Mapfre») e la società di trasporto tedesca MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. (in prosieguo: la «MACS») in merito al risarcimento, richiesto dinanzi ad un giudice spagnolo da queste due compagnie di assicurazioni subentrate nei diritti dei terzi acquirenti delle merci trasportate via mare da tali società di trasporto, a titolo dei danni materiali che tali merci avrebbero subito in occasione di tali trasporti, e a contestazione, da parte di dette società di trasporto, della competenza dei giudici spagnoli in ragione di una clausola che attribuisce la competenza a un giudice del Regno Unito a conoscere delle controversie originate dai contratti di trasporto di cui trattasi nel procedimento principale.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Accordo di recesso

3        Con la decisione (UE) 2020/135, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 1), il Consiglio dell’Unione europea ha approvato, a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica (CEEA), detto accordo sul recesso (GU 2020, L 29, pag. 7; in prosieguo: l’«accordo di recesso»). L’accordo di recesso è stato allegato a tale decisione ed è entrato in vigore il 1º febbraio 2020.

4        L’articolo 67 di tale accordo, intitolato «Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e relativa cooperazione tra autorità centrali», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione e ai procedimenti o alle cause connesse ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento [Bruxelles I bis] (…), si applicano gli atti o le disposizioni seguenti:

a)      le disposizioni del regolamento [Bruxelles I bis] riguardanti la competenza giurisdizionale;

(...)».

5        Ai sensi dell’articolo 126 di detto accordo, intitolato «Periodo di transizione»:

«È previsto un periodo di transizione o esecuzione che decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre 2020».

6        L’articolo 127 dell’accordo di recesso, intitolato «Ambito di applicazione della transizione», così recita:

«1.      Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione.

(...)

3.      Durante il periodo di transizione il diritto dell’Unione applicabile a norma del paragrafo 1 produce nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che produce all’interno dell’Unione e degli Stati membri, ed è interpretato e applicato secondo gli stessi metodi e principi generali applicabili all’interno dell’Unione.

(...)».

 Convenzione di Bruxelles

7        L’articolo 17, primo comma, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 27 settembre 1968 a Bruxelles (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU 1978, L 304, pag. 1, e testo modificato pag. 77), dalla convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU 1982, L 388, pag. 1) e dalla convenzione del 26 maggio 1989 relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU 1989, L 285, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), così recitava:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest’ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a)      per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o

b)      in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o

c)      nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato,

(...)».

 Regolamento Bruxelles I

8        L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»), al suo paragrafo 1, disponeva quanto segue:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a)      per iscritto o oralmente con conferma scritta; o

b)      in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o

c)      nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato».

 Regolamento Bruxelles I bis

9        Il capo II del regolamento Bruxelles I bis, intitolato «Competenza», comprende una sezione 7, a sua volta intitolata «Proroga di competenza». Ai sensi dell’articolo 25 di tale regolamento, contenuto in tale sezione:

«1.      Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere:

a)      concluso per iscritto o provato per iscritto;

b)      in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o

c)      nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.

(...)

5.      Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali.

La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido».

 Diritto spagnolo

10      Il punto XI del preambolo della Ley 14/2014 de Navegación Marítima (legge n. 14/2014 sulla navigazione marittima), del 24 luglio 2014 (BOE n. 180, del 25 luglio 2014, pag. 59193; in prosieguo: la «LNM»), enuncia quanto segue:

«(...) Il [titolo IX, capo I,] contiene le norme speciali in materia di giurisdizione e competenza e, partendo dall’applicazione preferenziale in questa materia delle norme degli accordi internazionali e del diritto dell’Unione europea, mira ad evitare gli abusi rilevati, dichiarando la nullità delle clausole di assoggettamento ad un organo giurisdizionale straniero o ad arbitrato estero contenute nei contratti di utilizzazione della nave o nei contratti accessori alla navigazione, qualora non siano state oggetto di trattativa individuale e separata. (...)».

11      Ai sensi dell’articolo 251 della LNM, rubricato «Efficacia traslativa»:

«La circolazione di una polizza di carico produce gli stessi effetti della consegna delle merci rappresentate dalla polizza, fatte salve le azioni penali e civili di cui può avvalersi una persona che sia stata illegittimamente espropriata di tali merci. L’acquirente della polizza di carico acquista tutti i diritti e le azioni del cedente sulle merci, ad eccezione delle clausole in materia di scelta del foro e di arbitrato, che richiedono il consenso dell’acquirente, conformemente alle disposizioni del capo I del titolo IX».

12      L’articolo 468 della LNM, intitolato «Clausole sulla scelta del foro e sull’arbitrato», contenuto nel titolo IX, capo I, di tale legge, al suo primo comma dispone quanto segue:

«Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali applicabili in Spagna e le norme del diritto dell’Unione europea, le clausole di assoggettamento ad un organo giurisdizionale straniero o ad arbitrato all’estero contenute nei contratti di utilizzazione della nave o nei contratti accessori alla navigazione sono nulle e si considerano non apposte se non sono state oggetto di trattativa individuale e separata.

(...)».

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 Causa C345/22

13      La Maersk Line Perú SAC, società figlia peruviana della Maersk, in qualità di vettore, ha stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare a condizioni di CFR (costo e nolo) con la Aquafrost Perú (in prosieguo: la «Aquafrost»), in qualità di caricatore, contratto comprovato da una polizza di carico emessa il 9 aprile 2018. Tale polizza di carico conteneva, a tergo, una clausola attributiva di competenza redatta nei seguenti termini:

«(...) la presente polizza di carico sarà regolata e interpretata in conformità alla legge inglese e qualsiasi controversia da essa derivante sarà sottoposta alla High Court of Justice [(England & Wales)] [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Regno Unito], con esclusione della competenza dei giudici di un altro paese. Inoltre, a discrezione del vettore, quest’ultimo può intentare un’azione contro il professionista dinanzi a un giudice competente del luogo in cui il professionista esercita la propria attività».

14      Le merci in questione sono state acquistate dalla Oversea Atlantic Fish SL (in prosieguo: la «Oversea»), che è quindi diventata terzo portatore della polizza di carico. Poiché dette merci sono arrivate danneggiate al porto di destinazione, la Allianz, surrogata nei diritti della Oversea, ha adito lo Juzgado de lo Mercantil no 3 de Pontevedra (Tribunale di commercio n. 3 di Pontevedra, Spagna) e ha chiesto alla Maersk la somma di EUR 67 449,71 a titolo di risarcimento danni. Tale azione è stata introdotta prima della fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso.

15      Sulla base della clausola attributiva di competenza menzionata al punto 13 della presente sentenza, la Maersk ha contestato la competenza dei giudici spagnoli.

16      Con ordinanza del 26 maggio 2020, lo Juzgado de lo Mercantil no 3 de Pontevedra (Tribunale di commercio n. 3 di Pontevedra) ha respinto tale dichiarazione di incompetenza. La Maersk ha proposto un ricorso amministrativo avverso detta ordinanza dinanzi a tale giudice, che è stato respinto con ordinanza del 2 dicembre 2020. Peraltro, con sentenza del 7 luglio 2021, detto giudice ha accolto, nel merito, il ricorso della Allianz.

17      La Maersk ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Audiencia Provincial de Pontevedra (Corte provinciale di Pontevedra, Spagna), giudice del rinvio, contestando la competenza dei giudici spagnoli in quanto la suddetta clausola attributiva di competenza è opponibile al terzo portatore della polizza di carico. Infatti, occorrerebbe applicare l’articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis, e non l’articolo 251 della LNM, che sarebbe contrario al diritto dell’Unione.

18      Il giudice del rinvio si chiede se la stessa clausola attributiva di competenza sia opponibile al terzo portatore della polizza di carico nonostante il fatto che quest’ultimo non vi abbia acconsentito espressamente, individualmente e separatamente quando ha acquistato tale polizza di carico. Dalla sentenza del 18 novembre 2020, DelayFix (C‑519/19, EU:C:2020:933) risulterebbe che il regolamento Bruxelles I bis rafforza l’autonomia della volontà delle parti contraenti nella scelta del foro competente rispetto a quanto avveniva nella vigenza del regolamento Bruxelles I.

19      Peraltro, in particolare dal punto 27 della sentenza del 16 marzo 1999, Castelletti (C‑159/97, EU:C:1999:142) risulterebbe che, nel settore del traffico marittimo internazionale, esiste una presunzione della conoscenza e del consenso della parte contraente quanto alle clausole attributive di competenza contenute nei contratti di trasporto, dal momento che si tratterebbe di una pattuizione comunemente utilizzata in tale settore.

20      Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea il carattere autonomo e separabile delle clausole attributive di competenza, cosicché queste ultime potrebbero essere assoggettate, per quanto riguarda la legge sostanziale applicabile, ad un regime giuridico distinto dal resto del contratto nel quale si inseriscono. Una clausola attributiva di competenza potrebbe quindi essere valida anche se il contratto stesso è nullo.

21      L’articolo 251 della LNM effettuerebbe, per il caso specifico delle polizze di carico in materia di trasporto di merci che contengono una clausola attributiva di competenza e che sono successivamente acquistate da un terzo, un rinvio all’articolo 468 della LNM, il quale dispone che una siffatta clausola è nulla se non è stata oggetto di trattativa individuale e separata da parte di tale terzo.

22      Tale normativa sarebbe giustificata nell’esposizione dei motivi della LMN con la necessità di tutelare gli interessi dei destinatari nazionali, che sono portatori di polizze di carico in cui le parti originarie hanno inserito la clausola attributiva di competenza e che si trovano nella posizione contrattuale più debole, in particolare nel caso di contratti di trasporto marittimo di linea regolare con polizza di carico. Infatti, obbligare le imprese nazionali, i caricatori e i destinatari delle merci ad agire in giudizio dinanzi ad autorità giurisdizionali straniere potrebbe, in pratica, indebolire la loro tutela giurisdizionale.

23      Il giudice del rinvio sostiene che sarebbe problematico applicare l’articolo 251 della LNM al fine di colmare eventuali lacune esistenti nel diritto dell’Unione. Inoltre, sussisterebbe una contraddizione tra tale disposizione e la giurisprudenza della Corte derivante, in particolare, dalla sentenza del 9 novembre 2000, Coreck (C‑387/98, EU:C:2000:606, punto 23). Infatti, poiché, in forza del diritto spagnolo, le clausole attributive di competenza e le clausole compromissorie vincolano le parti solo se sono il risultato accertato di una trattativa individuale e separata, la cessione dei diritti derivanti da una polizza di carico non sarebbe integrale.

24      Tuttavia, il giudice del rinvio si interroga sull’eventuale inapplicabilità della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

25      Infatti, in primo luogo, il giudice del rinvio ritiene, basandosi sia sull’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis sia sulla giurisprudenza derivante dalle sentenze del 3 luglio 1997, Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337), e del 18 novembre 2020, DelayFix (C‑519/19, EU:C:2020:933), che la validità di una clausola attributiva di competenza debba essere esaminata alla luce della legge dello Stato al quale tale clausola attribuisce la competenza, cosicché, nel caso di specie, occorrerebbe applicare il diritto inglese, e non l’articolo 468 della LNM. In secondo luogo, supponendo che l’articolo 251 della LNM sia applicabile al procedimento principale, tale giudice ritiene che la forma che deve assumere il consenso ad una clausola attributiva di competenza sia disciplinata dal diritto dell’Unione piuttosto che dal diritto nazionale, e ciò al fine di evitare che ciascuno Stato membro fissi condizioni diverse a tale riguardo. In terzo luogo, detto giudice esprime dubbi quanto alla conformità dell’articolo 251 della LNM con la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 9 novembre 2000, Coreck (C‑387/98, EU:C:2000:606), dal momento che, in forza di tale disposizione, i diritti e gli obblighi relativi a una clausola attributiva di competenza contenuta in una polizza di carico sarebbero esclusi da quelli trasferiti al terzo portatore di tale polizza di carico.

26      In tali circostanze, l’Audiencia Provincial de Pontevedra (Corte provinciale di Pontevedra) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la norma di cui all’articolo 25 [del regolamento Bruxelles I bis], laddove prevede che la nullità ipso iure della clausola attributiva di competenza debba essere valutata in base alla legislazione dello Stato membro cui le parti hanno deferito la competenza giurisdizionale, comprenda anche, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la questione della validità dell’estensione [dell’efficacia] della clausola a un terzo che non è parte del contratto in cui è contenuta la clausola.

2)      In caso di girata della polizza di carico a un terzo, destinatario della merce, che non è intervenuto nel contratto tra il caricatore e il vettore contrattuale marittimo, se sia compatibile con l’articolo 25 del regolamento [Bruxelles I bis] e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che lo interpreta, una norma come l’articolo 251 della [LNM], che richiede che, ai fini dell’opponibilità della clausola a tale terzo, la clausola attributiva di competenza debba essere stata oggetto di trattativa “individuale e separata” con tale terzo.

3)      Se, ai sensi del diritto dell’Unione, sia ammissibile che la legislazione degli Stati membri preveda condizioni aggiuntive di validità ai fini dell’efficacia nei confronti di terzi delle clausole attributive di competenza inserite nelle polizze di carico.

4)      Se una norma come quella di cui all’articolo 251 della [LNM], che prevede la surrogazione solo parziale del terzo portatore, escludendo le clausole di proroga di competenza, comporti l’introduzione di un requisito aggiuntivo di validità di tali clausole, in contrasto con l’articolo 25 del [regolamento Bruxelles I bis]».

 Causa C346/22

27      La MACS, in qualità di vettore, e la Tunacor Fisheries Ltd, in qualità di caricatore, hanno concluso un contratto per il trasporto di merci via mare a condizioni di CFR (costo e nolo), comprovato da una polizza di carico emessa il 13 aprile 2019. Tale polizza di carico conteneva, a tergo, una clausola attributiva di competenza redatta nei seguenti termini:

«La presente polizza di carico è disciplinata dalla legge inglese e qualsiasi controversia da essa derivante sarà decisa dalla High Court of Justice [(England & Wales)] [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Regno Unito]».

28      Le merci in questione sono state acquistate dalla Fortitude Fishing SL (in prosieguo: la «Fortitude»), che è quindi diventata il terzo portatore della polizza di carico. Poiché dette merci sono arrivate danneggiate al porto di destinazione, la Mapfre, surrogata nei diritti della Fortitude, ha adito lo Juzgado de lo Mercantil no 3 de Pontevedra (Tribunale di commercio n. 3 di Pontevedra) chiedendo alla MACS la somma di EUR 80 197,90 a titolo di risarcimento danni. Tale azione è stata introdotta prima della fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso.

29      Sulla base della clausola attributiva di competenza menzionata al punto 27 della presente sentenza, la MACS ha contestato la competenza dei giudici spagnoli.

30      Con ordinanza del 3 maggio 2021, lo Juzgado de lo Mercantil no 3 de Pontevedra (Tribunale di commercio n. 3 di Pontevedra) si è dichiarato incompetente.

31      La Mapfre ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi all’Audiencia Provincial de Pontevedra (Corte provinciale di Pontevedra), che è anche giudice del rinvio nella causa C‑346/22, sostenendo, da un lato, che i giudici spagnoli erano competenti in quanto la Fortitude non era né parte del contratto di trasporto concluso tra la MACS e la Tunacor Fisheries né intervenuta in tale trasporto e, dall’altro, che, in forza dell’articolo 251 della LNM, detta clausola attributiva di competenza non poteva esserle opposta.

32      Al contrario, la MACS contesta la competenza dei giudici spagnoli per il motivo che la stessa clausola attributiva di competenza è opponibile al terzo portatore della polizza di carico. Infatti, si dovrebbe applicare l’articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis, e non l’articolo 251 della LNM, che sarebbe contrario al diritto dell’Unione.

33      Nutrendo gli stessi dubbi sollevati nella causa C‑345/22, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, in via pregiudiziale, questioni sostanzialmente identiche a quelle sollevate in tale causa.

 Causa C347/22

34      La Maersk Line Perú, in qualità di vettore, e la Aquafrost, in qualità di caricatore, hanno concluso un contratto per il trasporto di merci via mare a condizioni di CFR (costo e nolo), comprovato da una polizza di carico emessa il 2 agosto 2018. Tale polizza di carico conteneva, a tergo, una clausola attributiva di competenza redatta in termini identici a quelli in cui è formulata la clausola attributiva di competenza di cui trattasi nella causa C‑345/22.

35      Le merci di cui trattasi sono state acquistate dalla Oversea, che è quindi diventata terzo portatore della polizza di carico. Poiché dette merci sono arrivate danneggiate al porto di destinazione, la Allianz, surrogata nei diritti della Oversea, ha adito lo Juzgado de lo Mercantil no 3 de Pontevedra (Tribunale di commercio n. 3 di Pontevedra) chiedendo alla Maersk la somma di EUR 106 093,65 a titolo di risarcimento danni. Tale azione è stata introdotta prima della fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso.

36      Sulla base della clausola attributiva di competenza menzionata al punto 34 della presente sentenza, la Maersk ha contestato la competenza dei giudici spagnoli.

37      Con ordinanza del 20 ottobre 2020, lo Juzgado de lo Mercantil no 3 de Pontevedra (Tribunale di commercio n. 3 di Pontevedra) ha respinto tale dichiarazione di incompetenza. La Maersk non ha proposto un ricorso amministrativo avverso tale decisione. Peraltro, con sentenza del 9 luglio 2021, tale giudice ha accolto, nel merito, il ricorso della Allianz.

38      La Maersk ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Audiencia Provincial de Pontevedra (Corte provinciale di Pontevedra), che è anche giudice del rinvio nella causa C‑347/22, contestando la competenza dei giudici spagnoli in quanto detta clausola attributiva di competenza è opponibile al terzo portatore della polizza di carico. Infatti, si dovrebbe applicare l’articolo 25 del regolamento Bruxelles I bis, e non l’articolo 251 della LNM, che sarebbe contrario al diritto dell’Unione.

39      Nutrendo gli stessi dubbi sollevati nella causa C‑345/22, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, in via pregiudiziale, questioni sostanzialmente identiche a quelle sollevate in tale causa.

 Procedimento dinanzi alla Corte

40      Con decisione del presidente della Corte del 15 luglio 2022, le cause C‑345/22, C‑346/22 e C‑347/22 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale nonché della decisione che chiude il procedimento.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

41      Per quanto riguarda la questione se l’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis, di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione, comprenda una situazione come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, occorre rilevare, da un lato, che, con le clausole attributive di competenza di cui trattasi in tali cause, la competenza a conoscere delle controversie relative ai contratti di trasporto marittimo oggetto di dette cause è stata attribuita a un giudice del Regno Unito e, dall’altro, che l’accordo di recesso è entrato in vigore il 1º febbraio 2020.

42      Ciò posto, conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo di recesso, le disposizioni sulla competenza di cui al regolamento Bruxelles I bis si applicano, sia nel Regno Unito che negli Stati membri, in situazioni che coinvolgono tale Stato, ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione previsto dall’articolo 126 di tale accordo (sentenza del 24 novembre 2022, Tilman, C‑358/21, EU:C:2022:923, punto 28).

43      Inoltre, ai sensi dell’articolo 127, paragrafi 1 e 3, di detto accordo, durante tale periodo di transizione, il diritto dell’Unione, da un lato, si applica al Regno Unito e, dall’altro, è interpretato e applicato secondo gli stessi metodi e principi generali applicabili all’interno dell’Unione.

44      Di conseguenza, poiché dalle decisioni di rinvio risulta che la Allianz e la Mapfre hanno intentato le loro rispettive azioni prima del 31 dicembre 2020 e quindi prima della fine di detto periodo di transizione, occorre constatare, al pari del governo spagnolo e della Commissione europea nelle loro osservazioni scritte, che, nonostante il recesso del Regno Unito dall’Unione, il regolamento Bruxelles I bis è applicabile ai procedimenti principali.

 Sulla prima questione in ciascuna delle cause riunite

45      Con la sua prima questione in ciascuna delle cause riunite, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che l’opponibilità di una clausola attributiva di competenza al terzo portatore della polizza di carico, nella quale è inserita tale clausola, è disciplinata dalla legge dello Stato membro di cui uno o più autorità giurisdizionali sono designate in tale clausola.

46      Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, prima frase, del regolamento Bruxelles I bis, «[q]ualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro».

47      Pertanto, tale disposizione non precisa se una clausola attributiva di competenza possa essere ceduta, al di fuori della cerchia delle parti del contratto, a un terzo parte di un contratto ulteriore e che subentri, totalmente o parzialmente, nei diritti e negli obblighi di una delle parti del contratto iniziale (sentenza del 18 novembre2020, DelayFix, C‑519/19, EU:C:2020:933, punto 40 e giurisprudenza citata).

48      Inoltre, sebbene dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis risulti che la validità sostanziale di una clausola attributiva di competenza è valutata alla luce del diritto dello Stato membro il cui giudice o giudici sono stati designati in tale clausola, ciò non toglie che l’opponibilità di una siffatta clausola a un terzo rispetto al contratto, quale un terzo portatore della polizza di carico, non rientra nella validità sostanziale di tale clausola, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 54 a 56 delle sue conclusioni, bensì nei suoi effetti, la cui valutazione è necessariamente successiva a quella della sua validità nel merito, dovendo quest’ultima essere effettuata in considerazione dei rapporti tra le parti originarie del contratto.

49      Di conseguenza, l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis non precisa gli effetti di una clausola attributiva di competenza nei confronti di un terzo né il diritto nazionale applicabile a tale riguardo.

50      Ciò posto, occorre ricordare che dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 17, primo comma, della Convenzione di Bruxelles e all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I risulta che una clausola attributiva di competenza inserita in una polizza di carico è opponibile ad un terzo rispetto al contratto qualora sia stata riconosciuta valida nel rapporto tra il caricatore e il vettore e che, in forza del diritto nazionale applicabile, il terzo portatore, acquistando tale polizza di carico, sia subentrato al caricatore nei suoi diritti e obblighi. In un caso del genere, non è necessario che il giudice adito verifichi se tale terzo abbia dato il suo consenso a detta clausola (sentenze del 19 giugno 1984, Russ, 71/83, EU:C:1984:217, punti 24 e 25, nonché del 7 febbraio 2013, Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, punto 34 e giurisprudenza citata).

51      La Corte ne ha dedotto, per quanto riguarda tali disposizioni della Convenzione di Bruxelles e del regolamento Bruxelles I, che è solo nel caso in cui, conformemente al diritto nazionale applicabile nel merito, come determinato in applicazione delle norme di diritto internazionale privato del giudice adito, il terzo portatore della polizza sia subentrato alla parte originaria in tutti i suoi diritti ed obblighi che la clausola attributiva di competenza alla quale il terzo non ha prestato il suo consenso potrebbe cionondimeno essergli opposta (sentenze del 9 novembre 2000, Coreck, C‑387/98, EU:C:2000:606, punti 24, 25 e 30, nonché del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 65). Per contro, qualora il diritto nazionale applicabile non preveda un rapporto di sostituzione siffatto, spetta a tale giudice accertare l’effettività del consenso di detto terzo a una siffatta clausola (sentenza del 7 febbraio 2013, Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, punto 36 e giurisprudenza citata).

52      Se è vero che l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis è formulato in termini parzialmente diversi dall’articolo 17, primo comma, della Convenzione di Bruxelles e dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, occorre tuttavia constatare, al pari dell’avvocato generale ai paragrafi da 51 a 54 delle sue conclusioni e come risulta, in sostanza, dalla sentenza del 24 novembre 2022, Tilman (C‑358/21, EU:C:2022:923, punto 34), che la giurisprudenza esposta ai punti 50 e 51 della presente sentenza è trasponibile a tale disposizione del regolamento Bruxelles I bis.

53      Infatti, da un lato, poiché l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis non prevede più la condizione che almeno una delle parti debba essere domiciliata in uno Stato membro, è giocoforza constatare che l’eliminazione di tale requisito rafforza l’autonomia della volontà delle parti di scegliere il giudice o i giudici competenti, senza che tale eliminazione abbia una qualsivoglia influenza sulla definizione degli effetti di una clausola attributiva di competenza nei confronti di un terzo rispetto al contratto. Dall’altro lato, nella misura in cui tale disposizione designa ormai il diritto nazionale applicabile per valutare la validità sostanziale di una siffatta clausola, si deve ritenere, alla luce di quanto risulta dal punto 48 della presente sentenza, che tale nuova norma di conflitto di leggi non disciplini, per contro, l’opponibilità della clausola di cui trattasi a un tale terzo.

54      Di conseguenza, se, nel caso di specie, il giudice del rinvio dovesse constatare che la Oversea e la Fortitude, in qualità di terzi portatori di polizze di carico, si sono surrogate, rispettivamente, nella totalità dei diritti e degli obblighi dell’Aquafrost e della Tunacor Fisheries, in qualità di caricatori e quindi di parti originarie dei contratti di trasporto di cui trattasi nei procedimenti principali, tale giudice dovrebbe dedurne, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, che le clausole attributive di competenza di cui trattasi in tali cause sono opponibili a tali terzi. Per contro, tale disposizione non è pertinente nell’ambito dell’esame della questione se detti terzi si siano surrogati nella totalità dei diritti e degli obblighi di tali caricatori, dato che tale surrogazione è disciplinata dal diritto nazionale applicabile nel merito, come determinato in applicazione delle norme di diritto internazionale privato dello Stato membro cui appartiene il giudice del rinvio.

55      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione in ciascuna delle cause riunite dichiarando che l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis deve essere interpretato nel senso che l’opponibilità di una clausola attributiva di competenza al terzo portatore della polizza di carico nella quale tale clausola è inserita non è disciplinata dal diritto dello Stato membro di cui una o più autorità giurisdizionali sono designate in tale clausola. Detta clausola è opponibile a tale terzo se esso, acquistando tale polizza di carico, si è surrogato nella totalità dei diritti e degli obblighi di una delle parti originarie del contratto, circostanza che occorre valutare conformemente al diritto nazionale applicabile nel merito, come determinato in applicazione delle norme di diritto internazionale privato dello Stato membro cui appartiene il giudice investito della controversia.

 Sulle questioni dalla seconda alla quarta in ciascuna delle cause riunite

56      Con le questioni dalla seconda alla quarta in ciascuna delle cause riunite, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in base alla quale un terzo rispetto a un contratto di trasporto di merci stipulato tra un vettore e un caricatore, terzo il quale acquista la polizza di carico comprovante tale contratto e diviene pertanto terzo portatore di tale polizza di carico, si è surrogato in tutti i diritti e gli obblighi di tale caricatore, ad eccezione di quelli derivanti da una clausola attributiva competenza contenuta in detta polizza, clausola opponibile a tale terzo solo se è stata oggetto di trattativa individuale e separata da parte del medesimo.

57      Alla luce di quanto risulta dai punti da 50 a 52 e 55 della presente sentenza, occorre interpretare l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis nel senso che una clausola attributiva di competenza inserita in una polizza di carico è opponibile al terzo portatore di tale polizza di carico qualora, da un lato, essa sia stata riconosciuta valida nel rapporto tra il caricatore e il vettore che hanno concluso il contratto di trasporto comprovato da detta polizza di carico e, dall’altro, in forza del diritto nazionale applicabile, come determinato in applicazione delle norme di diritto internazionale privato dello Stato membro cui appartiene il giudice investito della controversia, tale terzo, acquistando la stessa polizza di carico, si è surrogato nella totalità dei diritti e degli obblighi di una di tali parti originarie del contratto.

58      Orbene, nel caso di specie, il giudice del rinvio non ha fornito informazioni idonee a mettere in discussione la validità delle clausole attributive di competenza di cui trattasi nei procedimenti principali. Di conseguenza, spetterà a tale giudice verificare se, in forza del diritto nazionale applicabile, ciascuno dei terzi portatori di polizze di carico di cui trattasi in tali cause si sia surrogato nella totalità dei diritti e degli obblighi dei caricatori interessati. In caso affermativo, l’effettività del consenso di ciascuno di tali terzi a tali clausole non deve essere verificata.

59      A tale proposito, come risulta dalle decisioni di rinvio, il giudice del rinvio sembra ritenere che il diritto spagnolo sia il diritto nazionale applicabile. Tuttavia, l’articolo 251 della LNM, in combinato disposto con l’articolo 468 di tale legge, prevede, in sostanza, che l’acquirente della polizza di carico acquisti tutti i diritti e le azioni del cedente sulle merci, ad eccezione delle clausole attributive di competenza, che richiedono il consenso dell’acquirente, in quanto tali clausole sono nulle e considerate non scritte se non sono state negoziate individualmente e separatamente.

60      Pertanto, occorre constatare, al pari della Commissione nelle sue osservazioni scritte e dell’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, che una siffatta normativa nazionale ha l’effetto di eludere l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, ed è quindi contraria a quest’ultima disposizione.

61      Infatti, secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, l’articolo 251 della LNM, in combinato disposto con l’articolo 468 di tale legge, impone ai giudici nazionali interessati di verificare l’esistenza del consenso di un terzo ad una clausola attributiva di competenza inserita nella polizza di carico che egli acquista, anche qualora egli si sia surrogato nella totalità dei diritti e degli obblighi del caricatore che ha concluso il contratto comprovato da tale polizza di carico.

62      Inoltre, occorre rilevare che tale normativa nazionale non tiene conto della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 9 novembre 2000, Coreck (C‑387/98, EU:C:2000:606, punto 25), in quanto ha l’effetto di attribuire al terzo portatore della polizza di carico più diritti di quelli di cui godeva il caricatore al quale è subentrato, potendo tale terzo scegliere di non essere vincolato dalla proroga di competenza conclusa tra le parti originarie del contratto.

63      In tali circostanze, occorre ricordare che, al fine di garantire l’effettività dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, il principio del primato impone, in particolare, ai giudici nazionali di interpretare, quanto più possibile, il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione [sentenza dell’8 marzo 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 35 e giurisprudenza citata].

64      L’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, tuttavia, è soggetto ad alcuni limiti e non può, in particolare, servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale [sentenza dell’8 marzo 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 36 e giurisprudenza citata].

65      Occorre altresì ricordare che il principio del primato impone al giudice nazionale che è incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto dell’Unione l’obbligo, ove non possa procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, di garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale diritto nell’ambito della controversia di cui è investito, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, nella parte in cui è contraria a una disposizione del diritto dell’Unione che abbia effetto diretto, quale una disposizione di un regolamento, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale [v., in tal senso, sentenze del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, punto 31, e dell’8 marzo 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20, EU:C:2022:168, punti 37 e 57 nonché giurisprudenza citata].

66      Nel caso di specie, l’articolo 251 della LNM opera un rinvio alle disposizioni del titolo IX, capo I, di tale legge per quanto riguarda il requisito relativo al consenso dell’acquirente di una polizza di carico alle clausole attributive di competenza inserite in tale polizza di carico. Orbene, l’articolo 468 della LNM, che fa parte di tale capo I, prevede che «[f]atte salve (...) le norme del diritto dell’Unione europea, le clausole di assoggettamento ad un organo giurisdizionale straniero o ad arbitrato all’estero contenute nei contratti di utilizzazione della nave o nei contratti accessori alla navigazione sono nulle e si considerano non apposte se non sono state oggetto di trattativa individuale e separata».

67      Di conseguenza, spetterà al giudice del rinvio verificare se l’articolo 251 della LNM, in combinato disposto con l’articolo 468 di tale legge, possa essere interpretato nel senso che la norma da esso prevista, secondo cui l’acquirente della polizza di carico acquisisce tutti i diritti e le azioni del cedente relativamente alle merci, ad eccezione delle clausole attributive di competenza e delle clausole compromissorie qualora queste ultime non siano state oggetto di trattativa individuale e separata da parte di tale acquirente, si applica a una situazione solo qualora quest’ultima non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis. Se tale giudice dovesse constatare che così non è, esso dovrebbe disapplicare tale norma nazionale nei procedimenti principali, nella misura in cui essa è contraria a tale disposizione del diritto dell’Unione direttamente applicabile.

68      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta in ciascuna delle cause riunite dichiarando che l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in base alla quale un terzo rispetto a un contratto di trasporto di merci stipulato tra un vettore e un caricatore, terzo il quale acquista la polizza di carico comprovante tale contratto e diviene pertanto terzo portatore di tale polizza di carico, si è surrogato in tutti i diritti e gli obblighi di tale caricatore, ad eccezione di quelli derivanti da una clausola attributiva di competenza contenuta in detta polizza, clausola opponibile a tale terzo solo se è stata oggetto di trattativa individuale e separata da parte del medesimo.

 Sulle spese

69      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

dev’essere interpretato nel senso che:

l’opponibilità di una clausola attributiva di competenza al terzo portatore della polizza di carico nella quale tale clausola è inserita non è disciplinata dal diritto dello Stato membro di cui una o più autorità giurisdizionali sono designate in tale clausola. Detta clausola è opponibile a tale terzo se esso, acquistando tale polizza di carico, si è surrogato nella totalità dei diritti e degli obblighi di una delle parti originarie del contratto, circostanza che occorre valutare conformemente al diritto nazionale applicabile nel merito, come determinato in applicazione delle norme di diritto internazionale privato dello Stato membro cui appartiene il giudice investito della controversia.

2)      L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012

dev’essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale in base alla quale un terzo rispetto a un contratto di trasporto di merci stipulato tra un vettore e un caricatore, terzo il quale acquista la polizza di carico comprovante tale contratto e diviene pertanto terzo portatore di tale polizza di carico, si surroga in tutti i diritti e gli obblighi di tale caricatore, ad eccezione di quelli derivanti da una clausola attributiva di competenza contenuta in detta polizza, clausola opponibile a tale terzo solo se è stata oggetto di trattativa individuale e separata da parte del medesimo.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.