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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 4 settembre 2020 – Procedimento penale a carico di MM

(Causa C-414/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputato nella causa principale

MM

Questioni pregiudiziali

Se sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 una legge nazionale secondo cui il mandato d’arresto europeo e la decisione nazionale sulla cui base quest’ultimo è stato emesso sono adottati dal solo pubblico ministero, senza possibilità per il giudice di parteciparvi o di esercitare un controllo previo o a posteriori. [Or. 7]

Se sia conforme all’articolo 8, paragrafo 1, lettera «c», della decisione quadro 2002/584 un mandato d’arresto europeo emesso sulla base dell’atto di contestazione dell’accusa alla persona ricercata, senza che tale atto riguardi il collocamento in detenzione di quest’ultima.

In caso di risposta negativa: se, nel caso in cui un giudice non abbia partecipato all’emissione del mandato d’arresto europeo, né al controllo della sua legittimità e detto mandato sia stato emesso sulla base di un provvedimento nazionale che non prevede il collocamento in detenzione della persona ricercata, tale mandato d’arresto europeo sia stato effettivamente eseguito e la persona ricercata sia stata consegnata, si debba riconoscere alla persona ricercata un diritto di ricorso effettivo nell’ambito del medesimo procedimento penale in cui è stato emesso detto mandato d’arresto europeo. Se il diritto a un ricorso effettivo implichi che la persona ricercata sia messa nella posizione in cui si sarebbe trovata se la violazione non si fosse verificata.

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