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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 31 ottobre 2019 – Ligue des droits humains / Conseil des ministres

(Causa C-817/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrente: Ligue des droits humains

Convenuto: Conseil des ministres

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD) 1 , in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), di detto regolamento, debba essere interpretato nel senso che esso si applica a una normativa nazionale come la legge del 25 dicembre 2016, in materia di trattamento dei dati dei passeggeri, che recepisce la direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi 2 , la direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate 3 e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE 4 .

Se l’allegato I alla direttiva 2016/681 sia compatibile con gli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella misura in cui i dati ivi enumerati sono molto ampi - in particolare, i dati di cui al punto 18 dell’allegato I alla direttiva (UE) 2016/681, che eccedono i dati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/82 - e nella misura in cui, considerati complessivamente, detti dati potrebbero rivelare dati delicati e violare così i limiti dello «stretto necessario».

Se i punti 12 e 18 dell’allegato I alla direttiva 2016/681 siano compatibili con gli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella misura in cui, tenuto conto dei termini «comprese» e «tra cui», i dati ivi indicati sono menzionati a titolo esemplificativo e non tassativo, con conseguente violazione eventuale del requisito di precisione e chiarezza delle disposizioni che comportano un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e nel diritto alla protezione dei dati personali.

Se l’articolo 3, punto 4, della direttiva 2016/681 e l’allegato I a detta stessa direttiva siano compatibili con gli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella misura in cui il sistema di raccolta, trasferimento e trattamento generalizzato dei dati dei passeggeri introdotto da dette disposizioni riguarda tutte le persone che si servono di un determinato mezzo di trasporto, a prescindere da ogni elemento obiettivo che consenta di ritenere che detta persona possa presentare un rischio per la sicurezza pubblica.

Se l’articolo 6 della direttiva 2016/681, in combinato disposto con gli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come la legge impugnata, che ammette, quale finalità del trattamento dei dati «PNR», il controllo delle attività oggetto dei servizi segreti e di sicurezza, includendo così detta finalità nella prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Se l’articolo 6 della direttiva 2016/681 sia compatibile con gli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella misura in cui il controllo preliminare da esso introdotto, mediante correlazione con banche dati e criteri prestabiliti, si applica in maniera sistematica e generalizzata ai dati dei passeggeri, a prescindere da qualsiasi elemento obiettivo che consenta di ritenere che essi possano presentare un rischio per la sicurezza pubblica.

Se la nozione di «altra autorità nazionale competente» di cui all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2016/681 possa essere interpretata come indicante l’UIP istituita dalla legge del 25 dicembre 2016, che potrebbe quindi autorizzare, nel quadro di ricerche specifiche, l’accesso ai dati «PNR», decorso un termine di sei mesi.

Se l’articolo 12 della direttiva 2016/681, in combinato disposto con gli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come la legge impugnata che prevede un temine generale di conservazione dei dati di cinque anni, senza differenziare a seconda che i passeggeri interessati si rivelino, nel quadro del controllo preliminare, idonei o meno a presentare una minaccia per la sicurezza pubblica.

a) Se la direttiva 2004/82 sia compatibile con l’articolo 3, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea e con l’articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella misura in cui gli obblighi ivi previsti si applicano ai voli interni all’Unione europea.

b) Se la direttiva 2004/82, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea e con l’articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretata nel senso che essa osta a una disciplina nazionale come quella della legge impugnata che, ai fini del contrasto all’immigrazione irregolare e del rafforzamento dei controlli alle frontiere, autorizza un sistema di raccolta e trattamento dei dati dei passeggeri «diretti, provenienti o in transito sul territorio nazionale», il che potrebbe comportare indirettamente una reintroduzione dei controlli alle frontiere interne.

Qualora, sulla base delle risposte fornite alle questioni pregiudiziali che precedono, la Cour constitutionnelle (Corte costituzionale belga) dovesse giungere alla conclusione che la legge impugnata, che recepisce in particolare la direttiva 2016/681, viola uno o più degli obblighi derivanti dalle disposizioni citate in tali questioni, se detto giudice possa mantenere provvisoriamente gli effetti della legge del 25 dicembre 2016, in materia di trattamento dei dati dei passeggeri, per evitare una situazione di incertezza del diritto e consentire che i dati raccolti e conservati in precedenza possano ancora essere utilizzati per le finalità previste dalla legge.

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1 GU 2016, L 119, pag. 1.

2 GU 2016, L 119, pag. 132.

3 GU 2004, L 261, pag. 24.

4 GU 2010, L 283, pag. 1.